(1) I presupposti ed i criteri per l'invio dell'elicottero di soccorso sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni sono concordate tra le organizzazioni di soccorso e la centrale provinciale d'emergenza. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, ha l’obbligo di fissare le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni in base alle premesse elaborate dal comitato di cui all’articolo 6, comma 3.
(2) Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria.
(3) Il numero di chiamata, gratuito, è il numero unico europeo per le emergenze 112. 4)
(4) Il servizio di elisoccorso è assicurato, con almeno un elicottero, nell’arco di tempo che va da prima dell’alba a dopo il tramonto, nel rispetto delle effemeridi aeronautiche dell’aeroporto più vicino alla base. Per ottemperare a queste prescrizioni è possibile prevedere dei turni di servizio per i diversi elicotteri. 5)
(5) La Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un orario d'attività esteso all'arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno. La Giunta provinciale delibera inoltre il relativo incremento di spesa.
(5/bis) Gli orari entro i quali è possibile effettuare voli crepuscolari (con riferimento al crepuscolo civile, mattutino e serale) nel corso dell’anno vengono stabiliti dall’Assessore/dall’Assessora alla salute. 6)
(6) La centrale operativa di emergenza sanitaria decide in merito all'intervento dell'elicottero sulla base di un quadro informativo sanitario. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto, tra l'altro, della particolare situazione stradale e del traffico, nonché dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di soccorso può intervenire soltanto dopo che, dalla valutazione del singolo caso, sia risultato impossibile garantire un'assistenza medica alternativa ed altrettanto tempestiva e qualificata, e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale provinciale d'emergenza può chiedere l'intervento di un altro elicottero idoneo.
(7) L'indicazione medica che giustifica l'intervento dell'elicottero di soccorso deve essere attestata dal medico che presta il primo soccorso sul posto o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico in montagna e in zone impervie e ostili per l'indicazione medica e/o tecnica del soccorso decide il medico d'urgenza d'intesa con il coordinatore dell’intervento della stazione del Soccorso Alpino territorialmente competente.
(8) I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo risulti inadatto oppure comporti un ritardo insostenibile. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia antieconomico, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con società specializzate nel nolo di aeroambulanze.