(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Dal 1° gennaio 2015 i consorzi turistici possono essere iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge provinciale, solo a condizione che il rispettivo ambito di competenza comprenda quello di almeno due organizzazioni turistiche locali che abbiano registrato negli ultimi tre anni almeno 1.800.000 pernottamenti all’anno. L’eccezione relativa al limite minimo di pernottamenti di cui al comma 1 non trova più applicazione. I consorzi turistici già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 2, della legge provinciale e che in data 1° gennaio 2015 non sono in possesso dei predetti requisiti saranno cancellati dall’elenco con decorrenza dal 1° gennaio 2015.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.