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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1397 del 03.05.2004
Stipulazione di contratti di lavoro a tempo determianto nelle scuole elementari e negli istituti d'istruzione secondaria ed artistica della Provincia Autonoma di Bolzano (mdoficato con delibera n. 2388 del 4.7.2005)

Allegato A
 

Stipulazione contrattti di lavoro a tempo determinato

TITOLO 1

POSTI

Art. 1 – Disponibilità di posti

Per la copertura dei posti residui dopo la sistemazione del personale di ruolo, si provvede con le seguenti tipologie di supplenza:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, con rapporto di lavoro limitato al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, con rapporto di lavoro fino al 30.6 dell’anno scolastico di riferimento

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con rapporto di lavoro temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del contratto collettivo provinciale del 23/04/2003 nella scuola elementare l’assenza del titolare deve essere più di cinque giorni. Nella scuola secondaria ai sensi dell’art. 6, comma 1 il titolare deve essere assente più di dieci giorni.

 

TITOLO 2

LE GRADUATORIE

Art. 2 - Graduatorie permanenti

Le graduatorie permanenti, predisposte ai sensi della legge 124/1999, sono aggiornate con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 3 - Graduatorie di istituto

1. Le graduatorie di istituto sono compilate dai dirigenti scolastici e hanno validità annuale.

2. Per ciascun posto di insegnamento o classe di concorso viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce.

I fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

 

Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente.

II fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti di specifica abilitazione o di idoneità cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

 

Gli aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente deliberazione (allegato A1).

III fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I docenti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente deliberazione (allegato A1).

 

Art. 4 - Requisiti di accesso

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto nonché i requisiti generali e particolari sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

 

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. Fermo restando che l'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, in provincia di Bolzano possono essere presentate domande distinte alle Intendenze scolastiche. Per i docenti di prima fascia inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie permanenti.

2. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime, comunicando il relativo punteggio.

 

TITOLO 3

INDIVIDUAZIONE, RINUNCE E CONTRATTI

Art. 6 - Individuazione dei docenti

1. L'individuazione dei docenti destinatari di una supplenza avviene mediante scorrimento delle graduatorie permanenti e di istituto.

2. Per le supplenze annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie permanenti; per le supplenze temporanee sono utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto.

3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti sono utilizzate le graduatorie del circolo o dell' istituto ove si verifica l’esigenza di sostituzione.

4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dall’Intendente scolastico competente nelle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto.

5. Al fine di rendere contestuali le procedure di individuazione mediante le graduatorie permanenti e mediante le graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici possono delegare l'Intendente scolastico competente ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea per le scuole di rispettiva competenza, nel rispetto della graduatoria di istituto. Tale procedura è finalizzata a migliorare la tempestività delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.

6. Le operazioni di individuazione da parte dell'Intendente scolastico non possono comunque essere effettuate dopo il 31 agosto.

 

Art. 7  - Individuazione da graduatorie permanenti: scorrimento graduatorie

1. Nell'individuazione dei supplenti mediante scorrimento delle graduatorie permanenti si terrà conto che:

a) al personale incluso nella prima fascia delle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze riferite soltanto alla provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta;

b) al personale già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 8  - Individuazione da graduatorie permanenti: procedura

1. L´individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene mediante convocazione, affissa all'albo dell'Intendenza scolastica competente.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie devono presentarsi alla data e all'ora indicata.

3. La scelta della sede può essere effettuata con modalità informatiche.

4. Le sedi disponibili vengono affisse all'albo almeno 24 ore prima di ogni convocazione, distinte per tipologia di supplenza da conferire.

 

Art. 9 - Individuazione da graduatorie permanenti: deleghe

1. Nell'ambito delle procedure di individuazione i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare l´Intendente scolastico.

2. La delega all'Intendente scolastico deve pervenire all‘Intendenza competente almeno 10 giorni prima della data di convocazione e può contenere indicazioni riguardo l‘ordine di preferenza espresso dall‘aspirante per le sedi. La delega vincola il docente alla scelta effettuata dall'Intendente delegato.

3. La delega ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti personalmente il giorno della convocazione.

4. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste.

5. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare, per ciascun anno scolastico, apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.

6. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve.

7. Nel caso di delega all‘Intendente scolastico ai fini dell'attribuzione della supplenza, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale, quindi quelle per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e infine quelle temporanee. Si terrà conto, inoltre, delle preferenze espresse e delle eventuali priorità indicate dal candidato relativamente alle sedi in rapporto alla durata del contratto.

 

Art. 10 - Individuazione da graduatorie permanenti : rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale non comporta alcun effetto.

2. Il docente che accetti una proposta di assunzione di servizio di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita.

3. Il mancato perfezionamento o l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l'anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico. La sanzione non si applica qualora l'abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, rivolta all'organo che ha conferito la supplenza.

4. Per il personale con contratto a tempo indeterminato incluso in graduatoria permanente che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, la mancata accettazione, ripetuta per tre anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

 

Art. 11 - Individuazione da graduatorie di istituto

Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale riguardante la dotazione dell’organico del personale docente e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

 

Art. 12 - Individuazione da graduatorie di istituto: procedura

1. L'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione da parte dei dirigenti scolastici avviene per scorrimento delle graduatorie di istituto. A tal fine gli aspiranti collocati in posizione utile vengono convocati dal dirigente scolastico, mediante idonea comunicazione individuale, anche telegrafica.

2. Qualora debba provvedersi alla sostituzione di personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti confinanti.

4. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e debba di conseguenza procedersi alla nomina di persone non munite dei requisiti prescritti per l’accesso, i dirigenti scolastici possono affidare la nomina relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l'insegnamento da conferire.

5. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari impartiscono l'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della legge 124/1999.

 

Art. 13 – Individuazione da graduatorie di Istituto: continuità didattica

1. Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare senza soluzione di continuità.

2. Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall'insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, e senza rientro del titolare. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza solamente  qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.

3. Viene invece disposta la conferma del supplente  qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall'insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, ma con rientro del titolare. Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

4. La proroga di un contratto non può essere disposta retroattivamente.

 

Art. 14 - Individuazione da graduatorie di istituto: rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

2. Il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l'anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico. La sanzione non si applica qualora il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, rivolta all'organo che ha conferito la supplenza.

3. Il docente che accetti una proposta di assunzione di durata annuale sulla base delle graduatorie di istituto e non abbia ancora preso servizio, può rinunciarvi per accettarne un’altra offerta sulla base delle graduatorie permanenti nell’ambito della stessa Intendenza scolastica.

4. E' comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare rispettivamente una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

 

Art. 15 - Contratti

1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali, il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il 30.06.

c) per le supplenze temporanee, l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. I contratti di cui alle lettere b) e c) vengono  prorogati al 31 agosto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 28 del TU dei CCP Scuola del 23/04/2003.

 

Art.16 - Cumulo di contratti

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nelle scuole elementari l’incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori;

b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche  tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

 

Art. 17 – Idoneità all’impiego

Il personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto di  II  e  III  fascia deve produrre il certificato medico di idoneità all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro. Tale certificazione non va riprodotta qualora tra un contratto e il successivo non vi sia interruzione superiore a sei mesi, sempre che il candidato mantenga l’inserimento in graduatoria di istituto senza soluzione di continuità.

TITOLO 4

IL SOSTEGNO

Art. 18 – Individuazione dei docenti

I posti di sostegno sono conferiti nell'ordine a:

insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie permanenti;

insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto;

insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie permanenti che abbiano frequentato almeno un anno del corso di specializzazione con esito positivo;

insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano frequentato almeno un anno del corso di specializzazione con esito positivo;

insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie permanenti che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo articolo 20;

insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo articolo 20.

 

Art. 19 - Predisposizione elenchi per la copertura dei posti di sostegno

1. Per  la  scuola elementare è predisposto un elenco di sostegno, nel quale i docenti con precedenza per il sostegno sono  graduati sulla base del punteggio di inserimento nella graduatoria permanente.

2. Per tutti gli insegnamenti di scuola secondaria è predisposto un unico elenco articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente col punteggio correlato a tale graduatoria.

3. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado possono essere predisposti elenchi di sostegno articolati in fasce relativamente a ciascuna area disciplinare secondo la suddivisione prevista dal DM 25.5.1995, n. 170.

4. Analoghi elenchi di docenti specializzati saranno predisposti anche a livello di graduatoria di istituto.

Art. 20 - Formazione

1. Qualora i posti per il sostegno vengono assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico di almeno 10 ore organizzato dalle Intendenze scolastiche per un massimo di 4 anni scolastici.

2. La frequenza a tale corso è titolo preferenziale ai fini del conferimento di tali incarichi nell`anno scolastico successivo.

 

TITOLO 5

DIDATTICA DIFFERENZIATA, STRUMENTO MUSICALE, DOCENTI DI RELIGIONE

Art. 21 - Didattica differenziata Montessori

1. I posti per l´insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono conferiti agli aspiranti forniti di uno dei seguenti titoli di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti:

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori conseguito presso l’Istituto pedagogico (almeno 240 ore);

- diploma di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Internazionale Montessori (AMI);

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Nazionale e Provinciale Austriaca sulla didattica Montessori;

- diploma di un corso biennale di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Austriaca sulla didattica Montessori.

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori eseguito in cooperazione dall  „Institut für ganzheitliches Lernen“, Germania, con l’associazione “La pozzanghera”, Bolzano, dal 24.07.2001 al 01.05.2002

2. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano il corso di specializzazione.

 

Art. 22 - Strumento musicale

Fino alla costituzione della classe di concorso di strumento musicale ai sensi dell'art.7, comma 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale del 15 giugno 1998, n. 2619, riguardante la “Sperimentazione provinciale assistita ad indirizzo musicale presso le scuole medie con lingua di insegnamento tedesca – Proroga degli elenchi prioritari ed aggiuntivi per l’anno scolastico 1998/99”, nonchè le disposizione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2996 del 3/9/2001 inerenti gli elenchi di strumento musicale nelle scuole in lingua italiana, sono estese all’anno scolastico 2004/2005.

 

Art. 23 - Docenti di religione

1. La presente deliberazione trova anche applicazione per la procedura di stipula dei contratti a tempo determinato per l´insegnamento della religione cattolica.

2. Per l´inclusione nella rispettiva graduatoria è richiesto il titolo di studio previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 2 marzo 1999, n. 1/16.1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO 6

RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Ricorsi avverso le graduatorie

1. Avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di dieci giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

2. Avverso le graduatorie di istituto definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Bolzano  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

 

Art. 25 - Norme finali

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con circolare dell’Intendente scolastico competente. Le operazioni saranno improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

2. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

 
ALLEGATO A1
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO

 

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

 

Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attributo il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

 

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola elementare è assegnato un punteggio ulteriore di 30punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

 

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

 

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuiscono 24 punti qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

 

I titoli di studio conseguiti in Austria e dichiarati equipollenti in Italia ai sensi dell’accordo italo-austriaco sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici sono valutati sulla base della seguente tabella di conversione. La base della conversione è costituita dalla certificazione del voto complessivo che le Università austriache rilasciano, su richiesta, agli studenti.

 
Tabella di corrispondenza dei voti complessivi
 

Tabelle für die Umrechnung der Noten

Tabella di corrispondenza dei voti complessivi

Österreichische Noten 1)

entsprechende italienische punktezahl

Voti Austriaci 1)

corrispondente punteggio italiano

1.00

110 summa cum laude

1.01 – 1.05

110

1.06 – 1.25

109

1.26 – 1.29

108

1.30 – 1.35

107

1.36 – 1.39

106

1.40 – 1.45

105

1.46 – 1.50

104

1.51 – 1.59

103

1.60 – 1.69

102

1.70 – 1.79

101

1.80 – 1.89

100

1.90 – 1.99

99

2.00 – 2.09

98

2.10.- 2.19

97

2.20 – 2.29

96

2.30 – 2.39

95

2.40 – 2.49

94

2.50 – 2.59

93

2.60 – 2.69

92

2.70 – 2.79

91

2.80 – 2.89

90

2.90 – 2.99

89

3.00 – 3.09

88

3.10 – 3.19

87

3.20 – 3.29

86

3.30 – 3.39

85

3.40 – 3.43

84

3.44 – 3.47

83

3.48 – 3.49

82

3.50 – 3.53

81

3.54 – 3.57

80

3.58 – 3.59

79

3.60 – 3.63

78

3.64 – 3.67

77

3.68 – 3.69

76

3.70 – 3.73

75

3.74 – 3.77

74

3.78 – 3.79

73

3.80 – 3.83

72

3.84 – 3.87

71

3.88 – 3.89

70

3.90 – 3.93

69

3.94 – 3.97

68

3.98 – 3.99

67

4.00

66

1)1= Ottimo; 2 = Buono; 3 = Soddisfacente; 4 = Sufficiente; 5= Insufficiente

 

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto.

 

Per gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio in Austria seguendo il piano di studio del “Lehramtsstudium” viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 15.

 

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITÀ

 

1. Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimodipunti 36.

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

 

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 punti 12

per il punteggio da 60 a 65 punti 15
per il punteggio da 66 a 70 punti 18
per il punteggio da 71 a 75 punti 21
per il punteggio da 76 a 80 punti 24
per il punteggio da 81 a 85 punti 27
per il punteggio da 86 a 90 punti 30
per il punteggio da 91 a 95 punti 33
per   il punteggio   da 96  a 100  punti    36

 

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

 

È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

 

2. In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.

 

3. Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella

 

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

 

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

-        per ogni titolo punti 3

(fino a un massimo di punti 12)

 

2. Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare  per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), compreso l´insegnamento della seconda lingua tedesco nelle scuole in lingua italiana.

- per ogni titolo punti 6

(fino a un massimo di punti 12)

 

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12.

 

1. Diplomi di specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297punti 3

 

2. Dottorato di ricerca:

- per ogni anno di durata legale del corso punti 4

 

3. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione diversi da quelli di cui al punto 1)-o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

- per ogni anno di durata legale del corso punti 1,5

 

4. Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- per ogni anno di durata della borsa di studio punti 1,5

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

Per il certificato di “Bildungswerkstatt” rilasciato dall´Istituto Pedagogico in lingua tedesca: punti 3

Per il possesso dell´attestato di conoscenza delle lingue accertato ai sensi dell´art. 4 del D.P.R. 26.7.1976, n. 752 corrispondente alla carriera di appartenenza: punti 4

Ai candidati laureati alla Facoltà di scienza della formazione primaria – sezione primaria – o abilitati presso le SSIS viene attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 3punti, per ogni corso universitario attinente alla storia locale o alla legislazione scolastica dell’Alto Adige.

 

E) TITOLI DI SERVIZIO

 

1.Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

a) scuole statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie;

b) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute:

- per ogni anno punti 12

- per ogni mese o frazione superiore a 15

giorni punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)

 

2.Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a) e b) del precedente punto 1)

- per ogni anno punti 6

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1

 

Il servizio prestato in scuole di ordine inferiore viene valutato per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni con 0,5 punti fino ad un massimo di punti 3.

 

3. Terza fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

a) scuole elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) del precedente punto 1);

b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

c) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

d) Accademie;

e) Conservatori;

f) scuole presso Amministrazioni statali;

g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico

 

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

 

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

 

(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

 

(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

 

(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi dellalegge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.

 

(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare d'intesa con gli Uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia

 

6) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 124/1999.

 

7) servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

 

8) Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di un Paese membro dell'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I servizi di insegnamento resi in istituti universitari di Paesi dell'Unione Europea sono valutati come servizi di terza fascia.

 

9) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

 

(10) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorieL limitatamente alle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria fino all’anno scolastico 2000/2001 è valutato come servizio di prima fascia per una graduatoria a scelta dell’interessato; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie

 

(11) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

Il servizio della seconda lingua prestato con il possesso del prescritto di studio `valutabile anche se reso senza il possesso dell  attestato di bilinguismo.

 

12) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

 

13) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore

 

14) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti

 

15) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

 

16) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia

 

(17) Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 
D.M. 13 febbraio 1996.- Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.
 

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I - Titoli culturali

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria

con votazione fino a 7/10: punti 6

con votazione fino a 9/10: punti 8

con votazione fino a 10/10: punti 10

con votazione di 10/10 e lode: punti 12

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati: punti 3

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera: punti 1,50

e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 4

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di Educazione musicale: punti 2

g) Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 1

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di I grado: punti 6

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di Educazione musicale nell'istruzione secondaria di II grado: punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

 

II - Titoli didattici

a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 18

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18): punti 3

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9): punti 1,50

c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 6

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6): punti 1

d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media: punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50): punti 0,75

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270: punti 3,50

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

 

III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica e in complessi da musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6

c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

 

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

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ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
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ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
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ActionActionArt. 6   
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