In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Disciplina statale della riproduzione animale - Lede la competenza legislativa provinicale in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico

Sentenza (13 luglio) 28 luglio 2004, n. 283; Pres. Zagrebelsky; Red. Mezzanotte
 
Ritenuto in fatto 1.  Con ricorso del 6 marzo 2000, ritualmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, 19 luglio 2000, n. 403, recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale", deducendone il contrasto con gli artt. 8, numero 21, 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, con l'articolo 136 della Costituzione e con il principio di certezza normativa, con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) nonché, più in generale, con i principî e le regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali ed attribuzioni provinciali.
Il regolamento impugnato - che sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"), primo decreto di attuazione della legge quadro - contiene disposizioni concernenti le stazioni di monta, l'inseminazione artificiale equina, i centri di produzione dello sperma, l'impianto embrionale, la vigilanza e le certificazioni relative agli atti riproduttivi.
La Provincia assume che l'art. 1, comma 2, del decreto, disponendo che l'espressione "Regioni" debba intendersi come comprensiva anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano quali destinatarie delle disposizioni in esso contenute, ed in particolare dell'obbligo di adeguamento alla disciplina posta dal medesimo decreto, previsto dal successivo art. 41, porrebbe in essere una illegittima invasione delle competenze legislative ed amministrative ad essa spettanti in base allo statuto, alle norme di attuazione di quest'ultimo ed alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della produzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura).
Ai sensi degli artt. 8, numero 21, e 9, numero 10, dello statuto speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano sono dotate di potestà legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura e patrimonio zootecnico, e di potestà legislativa concorrente nella materia dell'igiene e sanità. In dette materie le Province sono poi dotate delle correlate potestà amministrative, in virtù dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 31 agosto 1974, n. 279, il cui art. 9 dispone che "con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione".
In attuazione di tale previsione, la Provincia autonoma di Trento, con la legge 28 dicembre 1984 n. 16, prima citata, riferisce di aver organicamente ed esaustivamente disciplinato il settore della riproduzione animale.
Anche il Capo VII del decreto, relativo all'importazione ed all'esportazione del bestiame e del materiale da riproduzione, lederebbe le competenze provinciali, posto che la disciplina ivi dettata rientra tra le funzioni amministrative delegate con d.P.R. n. 279 del 1974 ed in relazione alle quali sussiste, in base al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 15 marzo 1997, n. 59, un potere di adottare norme di attuazione analoghe a quelle del decreto impugnato.
Si deduce anche la violazione dell'art. 136 Cost., giacché con la sentenza n. 349 del 1991 di questa Corte si è statuito che la disposizione dell'art. 8 della legge quadro del 1991, relativa al potere regolamentare del quale il decreto impugnato costituisce espressione, "limitandosi a conferire all'organo ministeriale una potestà normativa di rango secondario […] non appare di per sé idonea a produrre effetti lesivi nei confronti di una competenza, quale quella in tema di patrimonio zootecnico, spettante alle Province ricorrenti, suscettibile di esprimersi attraverso la posizione di norme che, per la loro stessa natura primaria, sono comunque destinate nel settore in esame a risultare prevalenti".
La Provincia denuncia altresì la illegittimità del decreto, ove lo si intenda direttamente applicabile nel proprio territorio, per violazione degli artt. 8, numero 21, 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dei principî costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà provinciali e del principio di certezza normativa. Né il decreto ministeriale potrebbe essere ricondotto all'esercizio della funzione stratale di indirizzo e coordinamento, giacché tale funzione rientra soltanto nella competenza governativa e non in quella di singoli ministri.
2.  Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
Quanto all'inammissibilità, la difesa erariale sostiene che nel ricorso non si specifica quali disposizioni del regolamento, di contenuto innovativo rispetto a quelle del regolamento precedente, contrastino con la legislazione provinciale in materia, sicché la relativa censura risulterebbe viziata da astrattezza ed indeterminatezza.
Un ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe poi dall'inidoneità del regolamento a produrre effetti lesivi, come si desumerebbe da quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 349 del 1991. Tale decisione – secondo l'Avvocatura - avrebbe infatti riconosciuto alla legge in questione natura attuativa di direttive comunitarie, in grado, come tale, di fungere da limite nei confronti delle competenze regionali e provinciali esclusive.
Nel merito, si contesta che il decreto impugnato sia affetto da vizi formali, ove lo stesso si intendesse quale espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, rilevandosi che la sua natura interministeriale e non – come affermato dalla ricorrente - governativa, costituisce attuazione di quanto disposto dalla legge n. 30 del 1991. Inoltre, argomenta ancora la difesa erariale, quest'ultima legge, nel disciplinare la procedura per l'adozione del regolamento, ha previsto la previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.
L'Avvocatura dello Stato sostiene, infine, che l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nel prevedere l'obbligo di adeguamento della legislazione regionale ai principî e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, non escluderebbe in radice un obbligo di adeguamento più ampio.
3.  Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento contesta la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura. Si sostiene che la sostanza delle censure risiede nella pretesa del regolamento di porre un vincolo a carico della potestà legislativa provinciale e si osserva che ciò che rileva è la natura innovativa del regolamento nella sua qualità di fonte normativa. Si assume poi che la difesa erariale ha omesso di indicare a quali norme comunitarie il regolamento darebbe attuazione. Infine, si sostiene che il regolamento impugnato sarebbe comunque lesivo, se non altro per motivi connessi alla certezza normativa, delle attribuzioni provinciali.
4.  Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria in prossimità dell'udienza, insistendo nelle eccezioni di inammissibilità già formulate e rilevando, nel merito, che l'uniformità della disciplina relativa alla tenuta delle certificazioni genealogiche degli animali è principio fondamentale della legislazione statale.
Considerato in diritto 1.  Con ricorso notificato e ritualmente depositato, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale".
Il decreto ministeriale – succedendo al decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"), che conteneva la prima attuazione della legge quadro sulla riproduzione animale - detta la disciplina relativa alle attività connesse alla riproduzione animale (stazioni di monta naturale pubblica e di inseminazione artificiale equina; centri di produzione dello sperma; impianto embrionale). Esso stabilisce, all'art. 41, comma 1, che le Regioni provvedono, entro sei mesi dalla sua emanazione, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.
In relazione al vincolo di adeguamento posto dal citato art. 41, nonché, in genere, a tutte le disposizioni del decreto che prevedono attuazione da parte di Regioni e Province autonome, la ricorrente deduce la violazione della propria potestà legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, nonché di quella concorrente in materia di igiene e sanità (rispettivamente, artt. 8, numero 21, e 9, numero 10, dello statuto speciale). Viene altresì dedotta la violazione dell'art. 136 della Costituzione, in riferimento alla sentenza n. 349 del 1991, con la quale questa Corte ha stabilito che l'esercizio della potestà regolamentare, attribuita allo Stato dall'art. 8 della legge n. 30 del 1991, è inidoneo a ledere la competenza legislativa provinciale in materia di patrimonio zootecnico, prevalendo questa, in virtù del suo rango primario, sulle norme regolamentari.
Con ulteriore motivo di censura la Provincia autonoma assume che le norme del regolamento impugnato, ove ritenute immediatamente applicabili nel proprio territorio, violino le proprie competenze legislative, le norme statutarie concernenti i rapporti tra regolamenti statali e potestà provinciali, nonché il principio di certezza normativa.
2.  Non possono trovare accoglimento le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa erariale. È infondato il rilievo di genericità ed astrattezza delle censure per mancata indicazione delle norme del regolamento statale che si assumono in contrasto con la legge provinciale in materia. Le doglianze provinciali hanno ad oggetto, più che il contrasto puntuale tra il contenuto delle diverse fonti, la pretesa del regolamento statale di vincolare l'esercizio della potestà legislativa provinciale o di sostituirsi a questa.
Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di inammissibilità basata sulla inidoneità lesiva delle norme regolamentari, per la loro impossibilità di agire a livello primario. Poiché la materia è disciplinata da una legge provinciale, il solo fatto che il regolamento sia destinato ad operare nell'ambito della Provincia autonoma denota l'intendimento di lasciar concorrere, eventualmente confliggendo tra loro, norme regolamentari e norme provenienti da una fonte provinciale. Della lesività dell'atto statale non si può dunque dubitare.
Priva di pregio è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che le norme dell'attuale regolamento sono in parte ripetitive di quelle contenute nel previgente decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172. L'errore della Provincia ricorrente consisterebbe, nella prospettazione della difesa erariale, nel non aver indicato quale delle norme impugnate avesse carattere innovativo e quale, invece, fosse mera riproduzione di norme regolamentari preesistenti. Ma questa Corte ha più volte affermato che di tardività del ricorso può parlarsi solo quando la lesione dedotta sia riconducibile ad un atto preesistente non tempestivamente impugnato (sentenze n. 215 e 181 del 1999). Ebbene, nella specie, l'atto impugnato non è meramente riproduttivo di quello previgente. La comparazione tra i due atti consente infatti di apprezzare le molteplici differenze di contenuto normativo. L'atto impugnato reca, tra l'altro, un capo secondo contenente la disciplina, interamente nuova, della inseminazione artificiale equina pubblica, nonché un capo sesto, espressamente impugnato, che pone norme attuative della direttiva CEE in materia di commercio con Paesi terzi di animali riproduttori, intervenuta successivamente al primo regolamento di attuazione della legge statale.
3.  Venendo al merito, va innanzitutto chiarito che, secondo la giurisprudenza costituzionale (per tutte, si veda la sentenza n. 302 del 2003), la fattispecie dedotta resta inserita nel quadro normativo vigente al tempo in cui l'atto è stato adottato. Poiché il decreto ministeriale reca la data 19 luglio 2000 – ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2001 – è priva di rilevanza, ai fini del presente scrutinio, la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, successivamente introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3.1.  Il ricorso è fondato.
È opportuno far precedere l'esame delle singole censure da una breve illustrazione della disciplina della riproduzione animale. Le numerose direttive comunitarie in materia (direttiva CEE 77/04 del 25 luglio 1977; direttiva CEE 87/328 del 18 giugno 1987; direttiva CEE 88/661 del 19 dicembre 1988; direttiva CEE 89/361 del 30 maggio 1989; direttiva CEE 90/427 del 26 giugno 1990; direttiva CE 94/28 del 23 giugno 1994) si fondano sull'art. 37 (ex 43) del Trattato istitutivo delle Comunità europee e si propongono di creare le condizioni per lo sviluppo del mercato agricolo attraverso la liberalizzazione degli scambi degli animali da allevamento e riproduzione e del materiale riproduttivo, dettando altresì misure volte a preservarne il patrimonio genetico per accrescerne il valore. Il vincolo di armonizzazione delle normative statali che esse determinano ha l'obiettivo di eliminare le disparità nelle normative dei vari Paesi, con riguardo alle certificazioni zootecniche in materia di appartenenza genealogica e qualità genetica degli animali da allevamento, nonché di riproduzione degli animali. Le citate direttive comunitarie pongono una serie di principî che vincolano gli Stati nella disciplina dell'istituzione ed iscrizione nei libri genealogici, dell'ammissione degli animali alla riproduzione, dell'impiego di materiale da riproduzione, dei metodi per il controllo delle prestazioni e del valore genetico degli animali.
La legge 15 gennaio 1991, n. 30, ha attuato le predette direttive demandando ad un apposito regolamento di esecuzione una più dettagliata disciplina e stabilendo che essa debba specificamente riguardare l'istituzione e l'esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché i requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti (art. 8, lettera a); i requisiti sanitari per il prelievo, la conservazione, l'impiego e la distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni (lettera b); la certificazione degli interventi fecondativi e la raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale (lettera c); i requisiti e i controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni (lettera d). La medesima legge, all'art. 1, comma 1, ha individuato i principî della legislazione statale riguardanti il settore della riproduzione animale ascrivibili alla materia di potestà concorrente dell'agricoltura, ed al comma 2 ha qualificato le disposizioni della legge, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, come norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a costituire limite alla potestà legislativa delle autonomie speciali. Quest'ultima previsione è stata dichiarata illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 349 del 1991, che ha negato che il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale potesse discendere dalla mera autoqualificazione.
L'art. 8 della legge n. 30 del 1991, concernente la potestà regolamentare in questione, non è stato toccato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ad esso è stato dato seguito dapprima con il d.m. 13 gennaio 1994, n. 172, ed ora con l'atto oggetto del presente conflitto, che ha disciplinato i molteplici aspetti della riproduzione animale: stazioni di monta (capi I e II), inseminazione artificiale (capi III e IV), certificazione degli interventi fecondativi (Capo V), vigilanza e controlli (Capo VI), importazione ed esportazione di bestiame da riproduzione (Capo VII).
3.2.  Così sommariamente tratteggiate le premesse normative dell'attuale conflitto, va precisato che la disciplina in oggetto concerne ambiti che, alla luce dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono riconducibili ad una delle competenze esclusive delle Province autonome. Non vi è dubbio, infatti, che essa rientri nelle materie "agricoltura" e "patrimonio zootecnico" (art. 8, numero 21, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
In tali materie, l'attuazione delle direttive comunitarie spetta alle Province autonome, che sono però vincolate all'osservanza delle leggi statali che si interpongano fra la fonte comunitaria e quella provinciale (art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). L'esistenza di questo vincolo è confermata dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), che riconosce allo Stato il potere di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, con disposizioni di carattere cedevole, applicabili solo nell'ipotesi in cui manchino leggi provinciali (successive o anteriori, come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 425 del 1999).
Nel caso presente, però, il regolamento impugnato non si proclama affatto cedevole di fronte alla futura legislazione provinciale, né intende supplire ad una mancanza di normazione di fonte primaria, e, inoltre, non è affatto esecutivo di una legge statale attuativa di direttive comunitarie, ma si pone esso medesimo come immediatamente attuativo della direttiva CE 28/94 del 23 giugno 1994, sopravvenuta sia alla legge statale n. 30 del 1991, sia al precedente regolamento esecutivo n. 172 del 1994.
È dunque da respingere la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale nel presente conflitto la Corte non dovrebbe discostarsi da quanto affermato nella citata sentenza n. 349 del 1991, la quale aveva ritenuto non illegittima la previsione di un regolamento esecutivo sul rilievo che questo, per il suo rango secondario, era destinato a recedere di fronte al sopravveniente esercizio della potestà legislativa provinciale.
Nella fattispecie, tutto quanto appena osservato depone nel senso della lesione della competenza legislativa provinciale ad opera del decreto ministeriale impugnato.
Viene infatti in considerazione un regolamento che, lungi dall'attenersi al livello secondario che gli è proprio, si muove allo stesso livello delle fonti primarie provinciali. Inequivocabile in tal senso il tenore dell'art. 41, il quale impone alle Regioni (espressione nella quale, ai sensi dell'art. 1 del medesimo regolamento, sono da intendersi ricomprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano) di adeguare la propria normativa al medesimo regolamento entro sei mesi dalla sua emanazione.
La fonte secondaria pretende insomma di condizionare l'esercizio di una potestà legislativa provinciale ed è pertanto illegittimo.
4.  La dichiarazione di illegittimità del regolamento non toglie, ovviamente, che permanga in capo alla Provincia di Trento l'obbligo di conformarsi, nell'esercizio della propria competenza legislativa, ai precetti posti dal diritto comunitario al fine di impedire quelle differenze normative in materia zootecnica che sono idonee ad alterare le condizioni di mercato su base territoriale, pregiudicandone la necessaria omogeneità.
5.  L'identità della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente e della Provincia autonoma di Bolzano rende necessario estendere a quest'ultima gli effetti della pronuncia.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale", la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionActionArt. 1
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 169 del 30.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 07.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 216 del 23.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 05.05.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 263 vom 13.05.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 10.06.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 332 vom 05.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 06.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 27.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 501 del 23.11.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 02.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 525 vom 02.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 569 vom 23.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 578 del 31.12.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 21.12.2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico