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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1437 del 03.05.2004
BIC ALTO ADIGE S.C.p.A. - Approvazione della modifica dello statuto societario (modificata con delibera n. 1644 del 10.05.2004)

Allegato

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA DELLA SOCIETÀ

 

Art. 1) Denominazione

È costituita una società consortile per azioni con la denominazione “BIC SÜDTIROL - K.A.G.”, in italiano “BIC ALTO ADIGE - S.C.p.A.”
 

Art. 2) Oggetto

2.1. La società ha per oggetto la promozione ed il sostegno della costituzione di nuove imprese innovative e dello sviluppo di imprese esistenti ad alta tecnologia e con potenzialità di crescita nel settore industria, artigianato e servizi destinati prevalentemente alle imprese manifatturiere. Per il raggiungimento di tali obbiettivi, la società potrà, per esempio:

a) mettere a disposizione spazi per uso ufficio, laboratorio, workshop, esposizione, seminario ed uso collettivo;

b) prestare servizi di segreteria e di amministrazione a favore degli utilizzatori degli spazi di cui al precedente punto a);

c) prestare direttamente od indirettamente o mettere a disposizione servizi di consulenza nel settore organizzativo, pianificazione strategica e finanziaria, informatico, distribuzione, commerciale, sviluppo del personale ed in tutti gli altri settori della gestione aziendale a condizioni che riguardino servizi la cui prestazione non sia riservata in esclusiva a professionisti iscritti in albi professionali.

d) agevolare e sostenere il trasferimento di tecnologie tra enti universitari, istituzionali e quelli indirizzati alla ricerca e le aziende;

L'attività della società consortile viene esercitata in Alto Adige, viene impostata per realizzare l'efficienza e non il lucro e persegue interessi collettivi.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, può assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; essa può altresì costituire società analoghe od affini in Italia, ed/ovvero instaurare rapporti societari con tali aziende, nonché concedere finanziamenti di qualsiasi tipo e richiedere finanziamenti dai propri soci o da terzi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. del 1settembre 1993, n. 385.

2.3. La società può acquistare e cedere brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.

 

Art. 3) Sede della società

3.1. La società ha sede in Bolzano.

3.2. La società ha facoltà di istituire e di sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze, se ciò risultasse opportuno e necessario per l'attività esercitata in Alto Adige.

 

Art. 4) Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i rapporti tra di loro e con la società é quello risultante dal libro dei soci. Il domicilio iscritto nel libro soci viene modificato se l'azionista comunica mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, in riferimento all'art. 4) di questo statuto sociale, un nuovo domicilio.
 

Art. 5) Ammissione, recesso ed esclusione

di soci

5.1 Tutte le imprese che hanno nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige la sede legale od una unità operativa, possono chiedere l'ammissione alla società consortile. La relativa deliberazione é di competenza dell'assemblea generale straordinaria dei soci, che delibera previa proposta del Consiglio di Amministrazione e fisserà le condizioni e le modalità di ammissione. L'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata mediante deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

5.2 Nel caso di recesso o di esclusione di un socio trovano per il diritto di esclusione o di recesso applicazione le norme vigenti per le società per azioni. La liquidazione della quota del socio avverrà in base agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

5.3 Il caso di trasferimento d'azienda é regolato dall'art. 2610 del Codice Civile.

 

Art. 6) Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050; essa può essere prorogata e la società può essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.
 

CAPITALE SOCIALE-AZIONI-

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI-

OBBLIGAZIONI

 

Art. 7) Capitale sociale

Il capitale sociale é di Euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila virgola zero)  ed é diviso in n. 1.500.000 (unmilionecinque-centomila) azioni da Euro  0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna.
 

Art. 8) Azioni

8.1. Le azioni sono nominative e possono essere convertite su richiesta dell'azionista in azioni al portatore, se ciò fosse legittimo in base alla vigente normativa.

8.2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ai sensi dell'art. 2348, 2° comma ed art. 2349 del C.C., possono essere emessi diversi tipi di azioni.

8.3. Il possesso delle azioni comporta altresì l'accettazione incondizionata dello Statuto Sociale.

 

Art. 9) Trasferimento di Azioni

9.1. Se un azionista intende trasferire azioni ad azionisti o non azionisti mediante atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuitamente, in parte o interamente spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione per queste azioni.

9.2. L'azionista che intende trasferire delle azioni, le deve prima offrire, mediante lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, il quale deve offrirle in vendita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta agli altri azionisti. Nella proposta deve risultare il prezzo richiesto per la vendita nonché le altre condizioni di vendita.

9.3. Gli azionisti ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da loro possedute, possono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte del Consiglio di Amministrazione, comunicando al Consiglio se ed in quale misura intendono esercitare il loro diritto di prelazione e se sono disposti a rilevare anche le azioni spettanti agli altri azionisti non interessati all'acquisto.

Se l'azionista non dovesse spedire una sua comunicazione o spedirla in ritardo, si intende non esercitato il diritto di prelazione.

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a comunicare all'azionista cedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione o decadenza del termine per la spedizione della medesima, se ed in quale misura gli altri azionisti intendano acquistare le azioni offerte.

9.4. L'azionista può disporre liberamente delle sue azioni, nel caso in cui la sua offerta non venga accettata entro i termini sopraccitati se il prezzo di vendita e/o le altre condizioni che vengono richieste agli azionisti od a terzi, non siano più bassi o più favorevoli delle condizioni richieste dagli altri azionisti.

Tre mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9.3. il diritto di prelazione rivive.

9.5. Il suddetto procedimento non deve essere rispettato se l'azionista interessato al trasferimento concorda il prezzo e le condizioni di vendita relative alle azioni offerte direttamente con gli altri azionisti.

In questo caso l'accordo deve essere fatto per iscritto e deve essere sottoscritto da tutti gli azionisti.

9.6. Il presente diritto di prelazione non trova applicazione per il trasferimento di azioni a favore di società nelle quali l'azionista detiene la maggioranza del capitale sociale.

9.7. Se in caso di aumenti di capitale sociale un socio rinuncia al suo diritto d'opzione o non lo esercita, il diritto di opzione spetta agli altri azionisti in proporzione alle azioni possedute.

9.8. Le azioni non possono essere né date in pegno od in usufrutto o limitate in altro modo senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.9. Tutte le comunicazioni che riguardano il trasferimento delle azioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata r.r. e devono essere inviate all'indirizzo del socio risultante dal libro dei soci.

 

Art. 10 Recesso del socio

10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un  cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

 

Non hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10.2. Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

10.3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti al precedente punto 10.1, dovrà essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. La predetta comunicazione dovrà essere eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se é deliberato lo scioglimento della società.

10.4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 11.

 

Art. 11 Determinazione del valore delle azioni

11.1. Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dal Consiglio d'Amministrazione sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie;

11.2. I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 11.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato in accordo tra le parti, oppure in mancanza di tale accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

11.3. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quater Codice Civile; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

 

Art. 12) Obbligazioni

12.1. La società può emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili con le modalità, entro i limiti ed in osservanza delle disposizioni di Legge vigenti.

12.2. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

12.3. L'emissione dei strumenti finanziari di cui al punto 12.2. è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

12.4. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12.5. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

 

ASSEMBLEE

Art. 13) Assemblea Ordinaria e Straordinaria

13.1 L'assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

13.2. L'assemblea é ai sensi di legge ordinaria e straordinaria e si riunisce in prima ed in seconda convocazione.

13.3. La società può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, però soltanto in un altro luogo dell'Alto Adige (Italia).

13.4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

 

Art. 14) Assemblea Ordinaria e Straordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio della società;

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il loro Presidente e ne determina il loro compenso;

- delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della società di sua competenza, in base al presente statuto o sottoposti per l'approvazione dal Consiglio di Ammi-nistrazione;

- delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

14.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto sociale lo richiedono, l'assemblea può essere convocata  entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e tale delibera è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono constatate da verbale scritto, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

14.4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale e sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

14.5. I verbali dell'assemblea straordinaria devono essere redatti da un Notaio e firmati dal Presidente dell'Assemblea.

 

Art. 15) Convocazione

15.1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione.

15.2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, e-mail o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo e-mail o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Le comunicazioni con mezzi telematici devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

15.3. Sono tuttavia costituite validamente le assemblee anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se sono presenti la maggioranza  dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

15.4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 15.3, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

 

Art. 16) Diritto di voto

16.1. Ogni azione da diritto ad un voto, salvo le azioni con diritti particolari di cui al punto 8.2. del presente statuto.

16.2. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni

16.3.L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima dalla data dell'assemblea.

16.4. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi dell'art. 2372 C.C..

16.5. Spetta al Presidente dell'assemblea constare il diritto di intervento dell'assemblea, anche per delega.

 

Art. 17) Direzione dell'assemblea

17.1 L'assemblea é presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da un terzo nominato dall'assemblea.

17.2. L'assemblea nomina anche un segretario, anche non azionista, e due scrutatori, qualora lo dovesse ritenere opportuno.

 

Art.18) Deliberazioni Assembleari

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, se prese in prima convocazione, dal voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

18.2. L'assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

18.3. L'assemblea straordinaria é validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati oltre due terzi (2/3) del capitale sociale e se le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

18.4. L'assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con le maggioranze di cui all'art. 2369 C.C..

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 19) Consiglio di Amministrazione

19.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) a 17 (diciassette) membri. Almeno 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. in conformità alla delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

19.2. I membri del Consiglio di Amministrazione anche non azionisti, vengono nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea ordinaria per un periodo massimo di tre anni, dopo che questa ha determinato il numero dei suoi membri e la durata della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

19.3. I Consiglieri possono rinunciare in qualsiasi momento all'ufficio loro conferito e possono essere revocati dall'assemblea ordinaria in qualunque momento. La rinuncia o la revoca hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o in caso contrario, dal momento in cui tale maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione da parte dei nuovi consiglieri. Per la revoca dei membri nominati su indicazione della Provincia Autonoma di Bolzano, trova altresì applicazione l'art. 2449 C.C..

19.4. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvederanno a sostituirli. I nuovi membri restano in carica fino alla prossima assemblea.

19.5. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare almeno la metà dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione: dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

19.6. Ove non siano già stati nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

19.7 Il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, composto da 7 (sette) membri. Due membri del Comitato Esecutivo devono essere membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e inoltre è membro del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che presiede il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza dei voti dei membri presenti ed in caso di parità di voto decide il voto del Presidente.

19.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile uno o più Amministratori Delegati ed un segretario, anche non socio o membro del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 20) Delibere del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente, il Vicepresidente, un Amministratore Delegato o due membri del Consiglio di Amministrazione lo giudichino necessario.

20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, con lettera raccomandata a.r., telefax o e-mail, da spedirsi almeno  8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Le comunicazioni con mezzi telematici devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

20.3 Se il Consiglio di Amministrazione non venisse convocato secondo le modalità di cui sopra, esso è tuttavia validamente costituito, se sono presenti tutti i membri del Consiglio ed i Sindaci effettivi.

20.4. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza personale della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti la delibera si ritiene non approvata.

20.4. Il Consiglio viene presieduto dal Presidente o in caso di assenza, dal Vicepresidente.

20.5. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 21) Poteri del Consiglio di Amministrazione

21.1. L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati espressamente ai soci.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione può adottare in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui all' art. 2505 del Codice Civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui sopra debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

 

Art. 22) Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, gli Amministratori Delegati, rappresentano la società nei confronti di terzi ed in giudizio, avanti qualsiasi grado e giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, in ogni lite attiva o passiva con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.
 

Art. 23) Subdelega e firma sociale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
 

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 24) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. in conformità alla delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2450 del Codice Civile.
 

CONTROLLO CONTABILE

 

Art. 25) Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia ove richiesta.
Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.
L'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 

BILANCI ED UTILI

 

Art. 26) Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.
 

Art. 27) Destinazione degli utili

Gli utili netti non possono essere distribuiti. Almeno il cinque per cento (5%) deve essere destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti per cento (20%) del capitale sociale e l'importo residuo deve essere accantonato in una riserva statutaria ed utilizzato esclusivamente per l'attività sociale.
 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

 

Art. 28) Scioglimento della società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

COLLEGIO ARBITRALE

 

Art. 29) Collegio Arbitrale

29.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di  Bolzano. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Bolzano.

29.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

29.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

29.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 30) Disposizioni generali

30.1. Tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente statuto viene regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

30.2. Accordi tra i soci e/o tra soci e la società, relativi alla società sono validi solo se convenuti per iscritto.

indice
ActionActionNorme costituzionali
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ActionAction Art. 16
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004
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