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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Approvazione dei criteri per la determinazione della sede di servizio principale e per il rimborso delle spese di viaggio al personale provinciale in servizio presso diverse sedi

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1. Sede di servizio principale

Sulla base delle normative citate nelle premesse sono approvati, ai fini della disciplina di missione, i seguenti criteri per determinare, in caso della prestazione di servizio presso diverse strutture, la sede di servizio principale:
 
1.1. Quale sede di servizio principale è considerato, di norma, il posto di lavoro presso il quale il personale presta la maggior parte del carico orario settimanale, anche se il personale è assegnato a scuole amministrative da diverse ripartizioni. In caso di un carico orario identico è considerata sede di servizio principale la sede più vicina alla dimora abituale.
 
1.2. In casi eccezionali e per evitare che la distanza fra dimora abituale e la sede di servizio comporti un carico eccessivamente gravoso per il dipendente, la Ripartizione al personale, d'intesa con l'intendente scolastico o direttore di ripartizione preposto, e sentito il dipendente interessato, può determinare quale sede di servizio principale una sede secondaria, tenendo conto del luogo di dimora abituale, delle singole sedi di servizio nonché delle ore da prestare presso le stesse.
 

2. Rimborso spese di viaggio

Ai fini della disciplina di missione ed in particolare anche ai fini di una corretta applicazione delle normative sul rimborso delle spese di viaggio al personale destinato alla prestazione di servizio presso diverse strutture sono approvati inoltre i seguenti criteri:
 
2.1. Non spetta alcun rimborso delle spese di viaggio per il percorso dalla dimora abituale alla sede di servizio principale.
 
2.2. Le spese di viaggio spettano invece per il percorso tra la sede di servizio principale o la dimora abituale, se più vicina, e la sede secondaria (o le sedi secondarie), esclusa la parte di tale percorso che coincide con il percorso tra la dimora abituale e la sede principale.
 
2.3. Nel caso in cui una parte del percorso coincida con il percorso necessario per raggiungere la sede principale, le spese di viaggio vengono corrisposte per il percorso tra il bivio sede principale/sede secondaria e la sede di servizio secondaria /p.es.: dimora abituale Bolzano, sede principale Bressanone, sede secondaria Ortisei: le spese di viaggio, nei casi si servizio a Ortisei, spettano per il percorso Ponte Gardena – Ortisei e ritorno).
 
2.4 In caso di trasferta dalla sede si servizio principale alla sede di servizio secondaria (o viceversa) e ritorno alla sede principale il rimborso delle spese di viaggio spetta, in deroga ai predetti criteri, per l'intero percorso.
 
2.5. Per il personale insegnante le spese di viaggio per i percorsi tra la sede di servizio principale (o la dimora abituale) e la sede (o le sedi periferiche) vengono rimborsate fino ad un massimo di 120 chilometri giornalieri, tenuto conto dell'andata e del ritorno. Al fine di garantire il regolare insegnamento di una determinata materia il predetto limite può essere superato d'intesa tra la Ripartizione del personale e l'intendente scolastico o direttore di ripartizione preposto.
 
2.6. A parità di prestazioni deve essere privilegiato, come prescritto dall'art. 6, comma 2, dell'allegato 4 al contratto di comparto dell'8.5.1997, l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.
 

3. Decorrenza

I presenti criteri trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 1999 – 2000. I criteri di cui al punto 2.3 trovano applicazione anche per l'anno scolastico 1998 – 1999.
 
4. È dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spese.
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