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In vigore al: 18/08/2017

46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 5741)
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e neiprocedimenti giudiziari. 2)

1)
Pubblicato nella G.U. 8 maggio 1989, n. 105.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

CAPO I
Campo di applicazione

Art. 1   delibera sentenza

(1) Il presente decreto disciplina, in attuazione le norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, e è la lingua ufficiale dello Stato:

  1. nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
  2. nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
  3. nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise, d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano; 3)
  4. nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
  5. nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento, ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
  6. negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

(2) Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010 - Toponomastica - decreto legislativo n. 179/2009 (Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore) - mantenimento in vigore del regio decreto n. 800/1923 abolitivo dei toponimi tedeschi - distinzione tra “dichiarazione di permanenza in vigore" e legislazione vera e propria inammissibilità del ricorso
massimeDelibera N. 3793 del 10.10.2005 - Utilizzo della lingua tedesca e italiana nella documentazione clinica.
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Omessa previsione - Manifestata infondatezza
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Principio di territorialità
3)
La lettera c) è stata modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 1/bis

(1) Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede. 4)

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 2   delibera sentenza

(1) Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiano e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

(2) Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

(3) Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

(4) Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

(5) L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

(6) Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle identificazioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.5)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 252 del 04.07.2007 - Norme di attuazione in materia di uso della lingua - concessione di servizio di pubblico interesse -servizio di call center - illegittimità dell'obbligo di comprensione del dialetto tedesco locale
5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446.

CAPO II
Disposizioni generali

Art. 3

(1) Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

(2) A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'articolo 1.

(3) Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 6)

6)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 4  delibera sentenza

(1) A norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'articolo 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici. 7)

(2) A tal fine sono considerati:

  1. atti destinati alla generalità delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti; 8)
  2. atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
  3. atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

(3) Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

(4) Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa - toponomastica comunale - atti lesivi del principio di parità fra gruppi linguistici - legittimazione processuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988 - Uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nella redazione delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni
7)
L'art. 4, comma 1, è stato così modifcato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
8)
La lettera a), dell'art. 4, comma 2, è stata così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 5

(1) Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(2) Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.

(3) L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della Provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.

(4) L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della Provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

(5) La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.

(6) Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(7) La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

(8) Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

Art. 6  delibera sentenza

(1) Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla Giunta provinciale:

  1. determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'articolo 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;
  2. cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

(2) Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla Giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato.

(3) I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 5, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

(4) La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla Provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla Provincia di Bolzano.

(5) Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997 - Passivlegitimation bei Anfechtung von Beschlüssen der paritätischen Terminologiekommission - Richtigkeit der Übersetzung generell nicht verklagbar
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997 - Passivlegitimation bei Anfechtung von Beschlüssen der paritätischen Terminologiekommission - Richtigkeit der Übersetzung generell nicht verklagbar

CAPO III
Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse

Art. 7

(1) Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.

(2) Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.

(3) Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

(4) Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

Art. 8

(1)Gli interessati possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'articolo 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7. 9)

(2) L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.

(3) L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.

(4) L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.

(5) L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.

(6) L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

(7) In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.

(8) L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

9)
L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 9

(1) Nei casi previsti dall'articolo 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

(2) La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

(3) Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 7 l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui al comma 2 del presente articolo.

(4) In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata, e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

Art. 10  delibera sentenza

(1) In caso di rigetto della eccezione di cui al l'articolo 8, l'interessato può ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

(2) Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.

(3) Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.

(4) Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.

(5) Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.

(6) La sezione, quando pronuncia la nullità dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

(7) La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.

(8) Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.

(9) Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997 - Sprachgebrauch - mündlicher Verkehr mit der Behörde - Grenzen des RechtsschutzesVon Amts wegen ausgestellte Akte - mutmaßliche Sprache und Mutmaßungsirrtum Kostenerstattungsprinzip - Nichtbeanspruchung eines Rechtsbeistandes

Art. 11

(1) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, nonché dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti le dai concessionari indicati nell'articolo 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.

(2) La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.

(3) Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'articolo 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Art. 12

(1) Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

(2) A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.

CAPO IV
Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali

Art. 13  delibera sentenza

(1)Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti. 10)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Omessa previsione - Manifestata infondatezza
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Principio di territorialità
10)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 14

(1) In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata. 11)

(2) Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti.

(3) Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.12)

11)
L'art. 14, comma 1, è stato così modficato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
12)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 15  delibera sentenza

(1) Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14. 13)

(2) Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

(3) Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti. 14)

(4) Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.15)

(4/bis) I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.15)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995 - Facoltà dei difensori di fiducia di svolgere nella propria lingua interventi orali per la risoluzione di questioni pregiudiziali e per l'illustrazione della difesa con verbalizzazione nella lingua del processo - Facoltà non prevista per i difensori d'ufficio
13)
L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
14)
L'art. 15, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
15)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283; il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 16

(1) L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.

(2) Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo.

(3) L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

(4) L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

(5) La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.

(6) Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.

(7) I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.16)

16)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e successivamente modificato risp. integrato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17  delibera sentenza

(1) La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.17)

(2) Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.

(3) La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.17)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 355 vom 06.12.2007 - Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Gebrauchs der Sprache - Änderung der Prozesssprache im Laufe des Verfahrens bei Anwaltswechsel - nicht zulässig
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994 - Uso della lingua tedesca e del ladino nel processo penale - Facoltà dell`imputato di madre-lingua tedesca di optare per lo svolgimento del giudizio in italiano (madre-lingua del difensore)
17)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283; il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17/bis

(1) La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

(2) L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.

(3) L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.18)

18)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283; il comma 3 è stato successivamente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 17/ter

(1) Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.19)

19)
L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 17/quater

(1) Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.

(2) Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

(3) Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.20)

20)
L'art. 17/quater è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 18

(1) Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa è bilingue.

(2) Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.

(3) Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:

  1. gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
  2. gli interventi del pubblico ministero, le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
  3. i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
  4. l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
  5. i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
  6. la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
  7. i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue. 21)
21)
L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18/bis

(1) L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15,commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17,17/bis, l7/ter, 17/quater, 18 e 18/ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.

(3) L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.22)

22)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e successivamente sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 18/ter

(1) Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.23)

23)
L'art. 18/ter è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 19

(1) Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.

(2) Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.

(3) I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

(4) A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

(4/bis) L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.24)

24)
Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 20  delibera sentenza

(1) Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

(2) Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

(3) Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

(4) Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si è svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

(5) Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed è irrevocabile.

(6) In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

(7) Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

(8) Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

(9) Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

(10) Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

(11) Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

(12) Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue.25)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provinciaRicorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002 - Uso congiunto delle due lingue nel processo bilingue
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997 - Uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari - Divieto di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997 - Uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari - Obbligo di traduzione a richiesta del destinatario anche nell'ipotesi in cui il destinatario degli atti sia un cittadino di lingua italiana residente fuori il territorio della provincia
25)
L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 20/bis

(1) Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.26)

(2) Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

(3) In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.26)

26)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283; il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 20/ter

(1) Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.27)

27)
L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 21

(1) Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

(2) Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

(3) La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.28)

28)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 22

(1) Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.29)

29)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

Art. 23

(1) Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto compatibili.30)

30)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 23/bis  delibera sentenza

(1) La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20/bis, 20/ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.31)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 355 vom 06.12.2007 - Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet des Gebrauchs der Sprache - Änderung der Prozesssprache im Laufe des Verfahrens bei Anwaltswechsel - nicht zulässig
31)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e successivamente sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 24  delibera sentenza

(1) Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 1, gli interessati, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca. 32)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Omessa previsione - Manifestata infondatezza
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998 - Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Principio di territorialità
32)
L'art. 24, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124, e poi dall'art. 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 25

(1) Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della Regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.33)

33)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, e successivamente sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124.

Art. 26

(1) Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27

(1) Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28

(1) Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

(2) I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

(3)Gli interessati possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato. 34)

34)
L'art. 28, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

CAPO V
Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili

Art. 29

(1) Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

(2) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, gli estratti di cui all'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Art. 30

(1) Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

(2) Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

(3) I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.

(4) Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'articolo 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

Art. 31

(1) Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(1/bis) Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.35)

(1/ter) Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.36)

35)
Il comma 1/bis è stato aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.
36)
Il comma 1/ter è stato aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283.

CAPO VI
Disposizioni varie

Art. 32   delibera sentenza

(1)Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua  ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'articolo 2 che operano esclusivamente nelle località ladine. 37)

(2) Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina. 38) 

(3) Gli atti di cui all'articolo 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonchè per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.39)

(4)Resta fermo il diritto dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione del l'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti. 40)

(5) Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

(6) Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca. 41)

massimeDelibera N. 210 del 27.01.2003 - Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi
37)
L'art. 32, comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
38)
L'art. 32, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446.
39)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262, dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 177, e dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 172.
40)
L'art. 32, comma 4, è stato prima integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, e dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettere m) e n), del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
41)
L'art. 32, comma 6, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

Art. 33  delibera sentenza

(1) Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 42)

(2) Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

(3) Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.43)

(4) Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

(5) Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia - personale assunto nel contingente bilingue - trasferimento di militare della G. di Finanza per esigenze di servizio - occorre esauriente motivazione
42)
L'art. 33, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11.
43)
L'art. 33, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11.

Art. 34

(1) Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti.

Art. 35

(1) L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'articolo 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume.

(2) Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.

Art. 36

(1) Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.

(2) Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanità ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.44)

44)
L'art. 36 è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283; vedi anche l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283:

Art. 36/bis

(1) Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.45)

45)
L'art. 36/bis è stato inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354. 

Art. 37

(1) L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

Art. 38

(1) Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.

(2) In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

Art. 39

(1) Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Le norme di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(3) Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionActionAllegato A
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction Art. 1   
ActionAction Art. 1/bis
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
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ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
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ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
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ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
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ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
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ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
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ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
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ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
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ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
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ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
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ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
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ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
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ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
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ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
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ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
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ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
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ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
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ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
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ActionActionArt. 25
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ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Abrogazioni di norme)
ActionActionArt. 32 (Entrata in vigore)
ActionAction„Allegato C (articolo 40) /Anlage C (Artikel 40)
ActionAction„Allegato D (articolo 41) / Anlae D (Artikel 41)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
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ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionA Disciplina del commercio
ActionActiona) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
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ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
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ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
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ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
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ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionActionc) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
ActionActiond) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
ActionActione) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della , recante “Istituzione della biblioteca provinciale italiana”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche del , recante “Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 4 (Patrimonio)
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ActionActionArt. 6 (Abrogazione)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionActions) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
ActionActionv) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionActionw) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionActionx) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
ActionActionArt. 1 (Introduzione)
ActionActionArt. 2 (Graduatorie)
ActionActionArt. 3 (Gestione e amministrazione delle graduatorie)
ActionActionArt. 4 (Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza)
ActionActionArt. 5 (Domande)
ActionActionArt. 6 (Invalidi ed altre categorie protette)
ActionActionArt. 7 (Offerta dei posti)
ActionActionArt. 8 (Valutazione)
ActionActionArt. 9 (Presupposto normativo e ambito di applicazione)
ActionActionTabella di valutazione dei titoli
ActionActionProfili professionali ( )
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
ActionActionz) Contratto collettivo8 marzo 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionActionArt. 1 (Piano triennale di finanziamento. Modalità dell'intervento)
ActionActionArt. 2-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8-9.   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15-16.   
ActionActionArt. 17 (Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti)
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21-22.   
ActionActionArt. 23
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
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ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction1. Funzioni amministrative della Provincia autonoma di Bolzano
ActionAction2. Funzioni amministrative dei comuni
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
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ActionAction2007
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ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionActionAllegato
ActionActionAnlage 1
ActionActionAnlage 2
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
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ActionAction1997
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ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 08.01.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 08.01.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 19.01.2007
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 66 vom 21.02.2007
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ActionAction18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
ActionAction19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
ActionAction20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
ActionAction22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionAction15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
ActionAction24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
ActionAction22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
ActionAction27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
ActionAction28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
ActionAction29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
ActionAction29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
ActionAction15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
ActionAction10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
ActionAction13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
ActionAction18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
ActionAction17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
ActionAction02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
ActionAction31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
ActionAction31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
ActionAction24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
ActionAction06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
ActionAction18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
ActionAction22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
ActionAction05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
ActionAction05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
ActionAction23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
ActionAction24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
ActionAction13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionAction14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
ActionAction14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
ActionAction18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
ActionAction18/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionAction15/05/1978 - Legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19
ActionAction16/05/1978 - Legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20
ActionAction16/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionAction22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22
ActionAction22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24
ActionAction30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25
ActionAction05/06/1978 - Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26
ActionAction08/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionAction20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
ActionAction22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
ActionAction29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
ActionAction25/07/1978 - Legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33
ActionAction26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
ActionAction26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionAction27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
ActionAction27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionAction27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
ActionAction29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
ActionAction29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
ActionAction02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
ActionAction10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
ActionAction12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
ActionAction12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
ActionAction24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
ActionAction23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
ActionAction24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
ActionAction08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
ActionAction16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
ActionAction18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionAction18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
ActionAction21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
ActionAction25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
ActionAction01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionAction02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
ActionAction07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
ActionAction09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
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ActionAction10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
ActionAction09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 
ActionAction20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionAction07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
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