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Sentenze della Corte costituzionale
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Spostamento, mediante provvedimento ministeriale, della data per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi delle fiere
Attendere, processo in corso!
Sentenza (26 marzo) 28 marzo 2003, n. 91; Pres. Chieppa - Red. Capotosti
Ritentuto in fatto:
1.
La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 2 marzo 2001, depositato il successivo 7 marzo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2001, n. 26 – in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed alle relative norme di attuazione, in particolare, all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), e agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
2.
La ricorrente premette di essere titolare di competenza legislativa primaria nella materia "fiere e mercati" (art. 8, numero 12), del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché di competenza legislativa concorrente nella materia "commercio" (art. 9, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972); in entrambe le materie è titolare delle relative potestà amministrative (art. 16, d.P.R. ult.cit.). Le norme statutarie sono state attuate con il d.P.R. n. 1017 del 1978, il quale, all'art. 1 – nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300 – stabilisce che "le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di (...) commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano (...)". L'art. 6 di questo decreto precisa, inoltre, che "le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici" (comma 1), disponendo che "restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province" (comma 2). Queste competenze, osserva la ricorrente, sono state esercitate con l'emanazione della
legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35
.
La materia in esame ha costituito oggetto della legge quadro sul settore fieristico ( legge n. 7 del 2001), la quale, benché all'art. 1, comma 1, stabilisca che "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti", secondo la ricorrente, recherebbe norme formulate in modo da risultare applicabili anche ad essa ricorrente; in particolare, a suo avviso, ciò accadrebbe per gli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2.
L'art. 6 della legge n. 7 del 2001 disciplina il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche, disponendo che "sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi" e che, "in sede di formazione del calendario, il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico" (comma 1). La norma dispone, altresì, che "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno" (comma 2). La disposizione stabilisce, inoltre, che, nel caso di mancato raggiungimento di dette intese, "il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale" (comma 2), prevedendo, infine, che "possono svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale" (comma 3).
L'art. 8 della legge n. 7 del 2001, prosegue la ricorrente, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un potere regolamentare di attuazione, da esercitare "sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", avente ad oggetto la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale" (comma 1), nonché "a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe" (comma 2 , richiamato dall'art. 6 della stesa legge).
2.1.
Sintetizzata la disciplina recata dalle norme impugnate, la ricorrente, in linea preliminare, deduce che, poiché l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 menziona espressamente anche le Province autonome e richiama il regolamento dell'art. 8, potrebbe ritenersi che quest'ultimo sia ad esse applicabile, così da fondare il dubbio di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Tanto, a suo avviso, se non si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate, illustrate nel ricorso" e da fare venire "meno le ragioni di doglianza della Provincia autonoma di Trento".
2.2.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, deduce che l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 illegittimamente riserverebbe allo Stato compiti riguardanti le manifestazioni fieristiche nell'ambito della provincia, attribuendo al Ministro dell'industria un potere sostitutivo per evitare la concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale. Infatti, questo potere non sarebbe giustificato dall'esistenza di un interesse nazionale e sarebbe comunque illegittimo, in quanto stabilito in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nel caso in cui non sia imputabile alla Provincia un inadempimento.
La norma, in contrasto con gli artt. 8, numero 12, e 9, numero 3 dello statuto speciale, interferirebbe con la disciplina provinciale delle manifestazioni fieristiche, inciderebbe sull'esercizio dei poteri amministrativi ad essa spettanti (art. 16 dello statuto speciale) e violerebbe l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992. Secondo la ricorrente, la riserva alla competenza statale della "formazione e (del)la tenuta del calendario ufficiale delle fiere" stabilita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978 chiarirebbe che il calendario generale delle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ovviamente tenuto dallo Stato, comprende anche quelle tenute nel territorio della Provincia autonoma di Trento, in forza delle autorizzazioni da essa rilasciate, ma non attribuisce allo Stato il potere di alterare il contenuto del calendario fissato dalla Provincia. In altri termini, l'art. 6, ult. cit., permetterebbe agli organi statali il mero "recepimento conoscitivo delle manifestazioni che hanno luogo nella provincia", non l'esercizio di poteri sostanziali incidenti sul loro svolgimento.
L'illegittimità costituzionale dell'attribuzione al Ministro di un "potere di coordinamento (in realtà di sovrapposizione nella decisione)" sarebbe ancora più palese in riferimento al conferimento del "compito di evitare sovrapposizioni fra fiere nazionali nell'ambito della stessa regione" (art. 6, comma 2, ed art. 8, comma 2, lettera b), della legge n. 7 del 2001). L'art. 11, comma 4, della
legge provinciale n. 35 del 1978
dispone, infatti, che, prima dell'approvazione del calendario, "la Giunta provinciale può, sentiti i soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe" ed un siffatto potere può essere esercitato anche in relazione ad istanze e proposte di coordinamento provenienti dal Ministero, spettando soltanto ad essa adottare la determinazione definitiva.
2.3.
L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge n. 7 del 2001, sarebbe lesivo dell'autonomia della Provincia autonoma sia nella parte in cui dispone che il regolamento fissa i criteri atti per evitare la concomitanza fra fiere internazionali e fiere nazionali e la concomitanza, nell'ambito della stessa regione, fra fiere nazionali e regionali, sia in quella in cui dispone che questo atto stabilisce i "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", nonostante che l'art. 5, comma 2, attribuisca alle regioni il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
La previsione di una disciplina di rango regolamentare in materia regionale violerebbe i principi che governano il rapporto fra fonti statali e fonti regionali e sarebbe singolare che l'art. 8 della legge n. 7 del 2001, attribuisca ad un regolamento ministeriale la disciplina di una funzione (comma 1, lettera b) ed un coordinamento che coinvolge le fiere regionali (comma 2), benché la stessa legge riconosca che la prima è di competenza regionale (art. 5) ed il secondo dovrebbe riguardare esclusivamente le fiere internazionali e nazionali (art. 6). A suo avviso, la legge n. 7 del 2001 avrebbe potuto prevedere un atto governativo di indirizzo e coordinamento, che avrebbe vincolato la Provincia "al conseguimento degli obiettivi o risultati" da esso stabiliti, rimanendo salva la facoltà di essa istante di scegliere le modalità con le quali conseguirli.
Quanto, infine, ai requisiti minimi delle fiere nazionali, i criteri generali sono fissati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 7 del 2001, cosicché non residua spazio se non per la specificazione di tali criteri da parte delle regioni e risulterebbe dimostrato che la garanzia inerente alla identificazione del tipo di atti statali che possono incidere sulle funzioni della Provincia autonoma di Trento "è garanzia di sostanza nel senso che il divieto di regolamenti statali significa divieto di norme attuative di dettaglio, pienamente rientranti nella competenza provinciale, a maggior ragione in una materia di potestà primaria come quella delle fiere".
3.
Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
La difesa erariale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, premette che la questione dovrebbe essere decisa con riferimento ai parametri costituzionali nel testo vigente anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Nel merito, deduce che l'art. 6 della legge in esame riguarderebbe esclusivamente le fiere di rilevanza internazionale o nazionale, disciplinando un procedimento rispettoso del principio di leale collaborazione, allo scopo di evitare che le fiere possano svolgersi in date eventualmente coincidenti, in vista della tutela dell'interesse nazionale. In riferimento al caso della possibile concomitanza nello svolgimento delle fiere di rilevanza internazionale, ovvero di rilevanza nazionale, il potere sostitutivo del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può essere, infatti, esercitato esclusivamente dopo avere invano sollecitato le "opportune intese" e si svolge nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento. Inoltre, il potere di evitare la concomitanza delle fiere non potrebbe che spettare allo Stato e negarlo significherebbe affermare, irragionevolmente, la possibilità che ciascuna regione mantenga ferma la data della manifestazione che si svolge nel suo territorio, con palese pregiudizio dell'economia nazionale.
3.1.
La difesa erariale sostiene che dalla dimostrata legittimità dell'art. 6 deriverebbe l'infondatezza delle censure concernenti l'art. 8. In particolare, questa norma, al comma 1 lettera b), riserva ad un regolamento la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", proprio in quanto la fiera, per le sue caratteristiche, riguarda una sfera che va oltre l'ambito delle competenze provinciali. Ratio della norma è, quindi, di assicurare l'omogeneità delle fiere di rilevanza nazionale, allo scopo di evitare che, a causa della diversità dei criteri di valutazione, una identica qualificazione sia attribuita a manifestazioni che, dal punto di vista fieristico, producono effetti diversi.
Infine, anche il comma 2 dell'art. 8 sarebbe immune dalle censure denunziate, in quanto reca una previsione strumentale rispetto allo scopo di evitare difficoltà nella redazione del calendario nazionale e di scongiurare conflitti dannosi per gli interessi delle altre regioni e dello Stato.
4.
Le parti, all'udienza pubblica, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto:
1. La questione di legittimit
à costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 6 (recte: art. 6, comma 2) e l'art. 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), per violazione degli artt. 8, numero 12, 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, delle relative norme di attuazione, in particolare l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 e gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonché dei "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
Secondo la ricorrente, il predetto art. 6 della legge n. 7 del 2001 lederebbe la competenza provinciale in materia di fiere e mercati, in quanto attribuirebbe al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato (ora Ministro delle attività produttive), in caso di mancato raggiungimento di un'intesa con altre regioni e Province autonome per evitare concomitanze di data tra manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali dello stesso settore merceologico, il potere di risolvere "in via sostitutiva" la questione, esercitando così un potere di "sovrapposizione nella decisione" della Provincia.
L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo la Provincia, invece, violerebbe la medesima competenza costituzionalmente attribuita. in quanto riserverebbe ad un regolamento ministeriale la fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni, al fine del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di data nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche aventi i caratteri precisati dalla norma stessa.
2. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va rilevato che l'art.1, comma 1, della legge n. 7 del 2001 statuisce espressamente che, ai fini del rispetto dei principi fondamentali fissati in materia di attività fieristiche dalla medesima legge, "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti". In relazione a questa norma la ricorrente premette che, ove si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate", verrebbero meno "le ragioni di doglianza". In proposito va osservato che l'interpretazione adeguatrice fondata sulla riferita clausola di salvaguardia, pur essendo, in via generale, ammissibile anche nei giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 406 e n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), non è tuttavia praticabile nella fattispecie in esame per quelle norme – come l'art. 6, comma 2 – nelle quali risulti contraddetta da riferimenti espliciti alle Province autonome.
Ciò premesso, è pacifico che la Provincia di Trento è titolare di competenza primaria nella materia "fiere e mercati" (artt. 8, numero 12, e 16 dello statuto speciale), essendo riservato allo Stato, nella stessa materia, soltanto il potere di formazione e tenuta del calendario ufficiale delle fiere, nonché di riconoscimento della natura internazionale delle stesse (artt. 6 e 10 del d.P.R. n. 1017 del 1978). L'art. 6, che al comma 2 – al quale va limitato lo scrutinio di costituzionalità – prevede l'attribuzione al ministro competente del potere di "risolvere in via sostitutiva", quando non si raggiungano le opportune intese, la questione della concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale, comunicando "le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate", configura in realtà un nuovo potere ministeriale, che lede certamente, in relazione alla formulazione testuale che non può essere superata in via interpretativa, la competenza primaria delle Province autonome, quando riguarda fiere programmate nel rispettivo ambito provinciale.
Nella competenza statale di formazione e tenuta ufficiale del calendario delle manifestazioni fieristiche, che ha un carattere precipuamente ricognitivo, non può dunque farsi logicamente rientrare anche quella di modificare la data di svolgimento di una fiera provinciale coincidente con altra manifestazione fieristica. Si tratterebbe infatti dell'esercizio di un potere sostitutivo adottato in assenza di inadempimenti della Provincia e per di più da parte di un singolo ministro. Nella specie non sono invero individuabili – dato che la questione di costituzionalità in esame va scrutinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al previgente Titolo V della Costituzione (sentenze n. 422 e n. 376 del 2000) – né la presenza dell'interesse nazionale, né i requisiti che debbono connotare le norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui esistenza soltanto potrebbe giustificare la predetta competenza statale. E' infatti evidente che la norma preordinata ad evitare la concomitanza di determinate manifestazioni fieristiche non corrisponde complessivamente ad un interesse unitario, vitale per l'economia nazionale (sentenza n. 314 del 2001).
Infine, lo stesso art. 6, comma 2, che riserva allo Stato il predetto potere di introdurre modifiche al calendario delle manifestazioni fieristiche fissate dalle Province autonome, contrasta altresì con la norma di attuazione dello statuto speciale contenuta nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto "nelle materie di competenza propria della regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative (...) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
Sotto questi profili va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 7 del 2001, nella parte in cui si applica alle Province autonome.
3. Le censure relative all'art. 8, comma 1, lettera
b), e comma 2, si incentrano invece sul fatto che un regolamento ministeriale – che per difetto dei presupposti formali e sostanziali non può certo definirsi un atto di indirizzo e coordinamento – sia autorizzato a fissare i "requisiti minimi" delle manifestazioni fieristiche da qualificare come "internazionali" e "nazionali", nonché a fissare i "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello, incidendo così inammissibilmente, in quanto atto di normazione secondaria (sentenze n. 84 e n. 314 del 2001), su materia statutariamente riservata alla competenza primaria provinciale.
Ma proprio in riferimento a queste norme è possibile invocare – non contrastandovi alcun dato letterale – la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 1, comma 1, della legge in esame, che appunto espressamente fa salve, tra le altre, le competenze in materia di fiere statutariamente disposte a favore delle Province autonome. Pertanto, alla luce di una interpretazione adeguatrice fondata sulla predetta clausola si debbono considerare inapplicabili alla Provincia ricorrente le norme censurate dell'articolo 8 in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia.
Sotto questo specifico profilo, quindi, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, non è fondata.
4. La presente decisione estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali in materia di fiere e mercati (sentenza
n. 334 del 2001).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali" dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
Art. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)
Art. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento)
Art. 3 (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento)
Art. 4 (Elettori residenti all'estero)
Art. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto)
Art. 6-9.
Art. 10
Art. 11
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
Art. 1
Art. 2-4.
Art. 5
Art. 6-13.
Art. 14
Art. 15
Art. 16-21.
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
Art. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
Art. 31
Art. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
Art. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
Tabelle 24, 25 e 26
Modello
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
a) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
b) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
a) Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 1
c) LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 7 —
d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
Delibera 8 marzo 2016, n. 270
Delibera 15 marzo 2016, n. 292
Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Delibera 22 marzo 2016, n. 310
Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Delibera 5 aprile 2016, n. 354
Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Delibera 12 aprile 2016, n. 398
Delibera 19 aprile 2016, n. 420
Delibera 19 aprile 2016, n. 421
Delibera 26 aprile 2016, n. 441
Delibera 26 aprile 2016, n. 442
Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Delibera 3 maggio 2016, n. 470
Delibera 10 maggio 2016, n. 497
Delibera 24 maggio 2016, n. 542
Delibera 24 maggio 2016, n. 545
Delibera 24 maggio 2016, n. 566
Delibera 31 maggio 2016, n. 570
Delibera 31 maggio 2016, n. 583
Delibera 31 maggio 2016, n. 597
Delibera 31 maggio 2016, n. 612
Delibera 31 maggio 2016, n. 614
Delibera 31 maggio 2016, n. 615
Delibera 14 giugno 2016, n. 629
Delibera 14 giugno 2016, n. 631
Delibera 14 giugno 2016, n. 633
Delibera 21 giugno 2016, n. 678
Delibera 21 giugno 2016, n. 681
Delibera 28 giugno 2016, n. 706
Delibera 28 giugno 2016, n. 738
Delibera 28 giugno 2016, n. 739
Delibera 5 luglio 2016, n. 764
Delibera 19 luglio 2016, n. 805
Delibera 19 luglio 2016, n. 817
Delibera 26 luglio 2016, n. 832
Delibera 26 luglio 2016, n. 846
Delibera 9 agosto 2016, n. 872
Delibera 9 agosto 2016, n. 886
Delibera 23 agosto 2016, n. 923
Delibera 30 agosto 2016, n. 948
Delibera 13 settembre 2016, n. 989
Delibera 13 settembre 2016, n. 990
Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
Allegato A
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
2015
2014
Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
Delibera 11 marzo 2014, n. 238
Delibera 11 marzo 2014, n. 268
Delibera 11 marzo 2014, n. 286
Delibera 18 marzo 2014, n. 292
Delibera 18 marzo 2014, n. 293
Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Delibera 18 marzo 2014, n. 318
Delibera 25 marzo 2014, n. 357
Delibera 1 aprile 2014, n. 361
Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Delibera 29 aprile 2014, n. 484
Delibera 29 aprile 2014, n. 492
Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Delibera 13 maggio 2014, n. 542
Delibera 20 maggio 2014, n. 577
Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Delibera 3 giugno 2014, n. 663
Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Delibera 10 giugno 2014, n. 687
Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Delibera 10 giugno 2014, n. 691
Delibera 1 luglio 2014, n. 771
Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Delibera 8 luglio 2014, n. 861
Delibera 22 luglio 2014, n. 889
Delibera 22 luglio 2014, n. 895
Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Delibera N. 123 del 19.01.2004
Delibera N. 310 del 02.02.2004
Delibera N. 531 del 01.03.2004
Delibera N. 1292 del 26.04.2004
Delibera 28 giugno 2004, n. 2357
Delibera N. 2493 del 12.07.2004
Delibera N. 2693 del 26.07.2004
Delibera N. 3148 del 30.08.2004
Delibera N. 3261 del 06.09.2004
Delibera N. 3255 del 06.09.2004
Delibera N. 3769 del 18.10.2004
Delibera N. 3839 del 25.10.2004
Delibera N. 3926 del 08.11.2004
Delibera N. 4361 del 29.11.2004
Delibera N. 4341 del 29.11.2004
Delibera N. 4551 del 06.12.2004
Delibera N. 4778 del 20.12.2004
Delibera N. 3310 del 13.09.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Delibera N. 3406 del 21.07.1997
Delibera N. 6209 del 24.11.1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
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2019
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
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