Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 18/08/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Fissazione, con decreto del Ministro della sanità, dei requisiti minimi per il riconoscimento dei laboratori di analisi - Potere di vigilanza
Attendere, processo in corso!
Sentenza (26 marzo) 1° aprile 2003, n. 103; Pres. - Red. Chieppa
Ritenuto in fatto
: 1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2000 e depositato il successivo 23 febbraio, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce i commi 5 e 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), nonché degli stessi commi 5 e 7 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997, in quanto prevedono che il Ministro della sanità determini con decreto i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad organi ministeriali (Ministero della sanità) il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con conseguente violazione dell'autonomia normativa e amministrativa provinciale.
La Provincia autonoma ha dedotto la violazione degli artt. 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, in particolare del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
La Provincia ricorrente premette che, in base alle norme statutarie e relative norme di attuazione, è dotata di competenza legislativa in materia di igiene e sanità, con correlative potestà amministrative; osserva che la legge n. 526 del 1999, ha introdotto un nuovo articolo (3-bis) nel corpo del decreto legislativo n. 155 del 1997, che si compone di sette commi. Il primo dei quali, come norma generale, introduce la possibilità di affidare – nell'ambito di procedure di autocontrollo – lo svolgimento di controlli analitici di prodotti alimentari anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti da Regioni e Province autonome; il secondo ed il terzo prevedono le procedure e la documentazione per l'iscrizione nell'elenco, inoltre il quarto sancisce l'obbligo di conformità alla normativa europea ed a quella tecnica generale. Soltanto il comma 5 ed il comma 7 del nuovo art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 sono investiti dalla impugnazione, in quanto attribuiscono al Ministro della sanità il potere di fissare i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori, nonché le modalità dei sopralluoghi ministeriali (comma 5), affidati alla facoltà di organi ministeriali per verificare la sussistenza dei requisiti degli anzidetti laboratori, pur riconoscendosi "le competenze delle regioni e province autonome, di cui all'art. 115, comma 2, lettera c), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112", destinate a rimanere ferme.
La Provincia di Trento deduce i seguenti motivi:
– in ordine al comma 7, la disposizione in questione prevederebbe una funzione amministrativa esercitata da organi statali in una materia ritenuta di competenza provinciale, la quale, peraltro, dalla stessa legge e dalla stessa disposizione impugnata verrebbe riconosciuta di competenza provinciale; non potrebbe dubitarsi della competenza della Provincia nella materia, poiché – a parte il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) che manteneva ferma la competenza statale per gli "aspetti igienico-sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande" – il successivo d.P.R. n. 526 del 1987 avrebbe trasferito alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano ogni competenza legislativa ed amministrativa già rimessa alla competenza delle regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977 e non ancora ad esse spettanti, mentre l'art. 17, comma 1, lettera e) di tale d.P.R. avrebbe trasferito alle regioni la materia relativa agli aspetti igienico-sanitari della produzione e del commercio di sostanze alimentari e bevande.
La nuova disciplina introdurrebbe dei controlli ministeriali paralleli a quelli di competenza provinciale, con evidente contrasto con la disposizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, il quale esclude che, nelle materie di competenza della Regione o delle province autonome, la legge possa attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Sottolinea, infine, la Provincia ricorrente, l'assenza di una ratio di interesse nazionale atta a giustificare un sistema parallelo di controllo e come tale sistema non potrebbe trarre giustificazione dalle direttive comunitarie 93/43/CEE e 96/3/CE.
In ordine al comma 5 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997, come introdotto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, la previsione di regolamento ministeriale, che disciplini materie di competenza della Provincia, sarebbe illegittima, in quanto verrebbero così limitate le potestà legislative e amministrative della stessa provincia; la censura investirebbe tutti gli aspetti dell'art. 3-bis. In particolare, per quanto riguarda le "modalità" dei sopralluoghi e lo svolgimento di tali sopralluoghi. Né varrebbe a sanare la illegittimità la tesi, secondo cui in tali materie vi debbano essere importanti principi fissati dallo Stato, poiché, in primo luogo, tali principi già esistono, sia a livello di normativa comunitaria che a livello di normativa generale dello Stato; in secondo luogo, se vi fosse bisogno di principi nuovi o ulteriori, il decreto ministeriale non sarebbe atto idoneo a fissarli. Il sistema degli atti normativi e di indirizzo statali e le relative modalità di incidenza sulle fonti e sulle funzioni amministrative provinciali, come definite dalle norme di attuazione contenute nel d. lgs. n. 266 del 1992, non lascerebbero spazio a ulteriori fonti di derivazione legislativa, prive di giustificazione e fondamento in Costituzione.
2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare, l'autorità resistente pone in rilievo il carattere di indirizzo dell'atto impugnato in relazione agli adempimenti degli obblighi comunitari su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso; in particolare pone in evidenza come la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione) abbia inciso sul comma 5 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 (introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999), che prevede la fissazione, da parte del Ministro della sanità, dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli regolati da norme specifiche e disciplina, altresì, le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
La Provincia osserva che la normativa impugnata ricadrebbe astrattamente nell'ambito delle materie della "tutela della salute" e "dell'alimentazione", che non rientrerebbero in quelle esclusive riservate allo Stato, ma tutt'al più sarebbero ricomprese nelle materie affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in relazione alle quali sarebbe esclusa qualsiasi potestà normativa da parte del Ministro della sanità (oggi della salute).
Secondo la Provincia ricorrente, la norma impugnata di cui al comma 5 dell'art. 3-bis dovrebbe ritenersi abrogata per effetto della sopravvenuta normativa di rango superiore di cui al nuovo Titolo V della Costituzione.
Se così fosse, la materia del contendere potrebbe ritenersi cessata, limitatamente alla ipotesi in cui il potere statale non sia stato nel frattempo esercitato; in caso contrario, rimarrebbe necessaria una pronuncia a livello costituzionale al fine di determinare se tale disciplina sia legittima e vincolante sino ad eventuale sostituzione o sia, invece, sin dall'inizio illegittima.
Nel caso in cui non si considerasse automaticamente venuto meno, per effetto dell'entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, il potere statale di cui al comma 5 del ripetuto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 (introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999), la materia del contendere non potrebbe considerarsi cessata.
4. Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, in cui sottolinea che il d.P.R. n. 474 del 1975 avrebbe mantenuto ferma la competenza degli organi statali in ordine agli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercio di sostanze alimentari e bevande (art. 3, numero 7). La Provincia di Trento, a seguito del d.P.R. n. 526 del 1987, avrebbe competenza in ordine alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande [(art. 27, lettera c), ma sulla base degli standard di qualità e salubrità stabiliti dallo Stato (art. 30, lettera g)].
La difesa dello Stato, inoltre, pone in rilievo la compatibilità delle disposizioni impugnate con il nuovo assetto di competenze istituzionali. L'art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera m), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza della legittimità in materia della potestà regolamentare statale. Tanto è vero che il d.P.C.m. del 20 novembre 2001, emanato previa acquisizione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome del 22 novembre 2001, ricomprende nei c.d. livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, ivi compreso il controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti e delle bevande.
Considerato in diritto:1. La questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso 17 febbraio 2000, riguarda l'art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce i commi 5 e 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), nonché degli stessi commi 5 e 7 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 introdotti dall'art. 10 della citata legge n. 526 del 1999, in quanto prevedono che il Ministro della sanità determini i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad organi ministeriali (Ministero della sanità) il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con conseguente violazione dell'autonomia normativa e amministrativa provinciale.
2. Preliminarmente, deve essere precisato che, trattandosi di ricorsi proposti anteriormente alla entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, recante "Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione", con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, il giudizio va compiuto alla stregua dei parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi atti legislativi impugnati e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (v. sentenze n. 524 e n. 376 del 2002).
D'altro canto occorre tenere presente che, trattandosi di questione attinente alla ripartizione di competenze tra Stato e Provincia autonoma (cosi come per le Regioni a statuto speciale) le disposizioni della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e attualmente sono invocabili (art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione.
3. Le questioni sollevate sono parzialmente fondate.
Quanto al comma 5 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 155 del 1997 è sufficiente rilevare, ai fini della infondatezza della questione, che l'ambito del decreto del Ministero della sanità deve ritenersi limitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato ("conformi a") e di dettaglio in stretta dipendenza con i criteri generali per il funzionamento dei laboratori esterni di cui al comma 1 e con le procedure operative standard richiamate nel precedente comma 4 (conformità alla normativa europea e alle norme tecniche generali). Di conseguenza il decreto ministeriale non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto con valore di atto di recepimento materiale.
4. In ordine al comma 7 deve essere posto in rilievo che è attribuito al "Ministero della sanità" un potere aggiuntivo di effettuare sopralluoghi di verifica accanto al normale e parallelo potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
E' evidente la violazione denunciata del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo cui, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale e relative norme di attuazione.
L'igiene e la sanità sono attribuite alla competenza delle Province autonome dall'art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616) ha completato, con l'art. 10, l'attribuzione – attraverso una estensione mediante rinvio – alle Province autonome della tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari e bevande, ancorché sulla base di standard di qualità e salubrità stabiliti dallo Stato [art. 27, lettera e); art. 30 lettera g) del d.P.R. n. 616 del 1977]. Pertanto i controlli e la vigilanza spettano alla stesse Province autonome, non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione. Beninteso le violazioni di precetti penali non possono non restare nella sfera di intervento della polizia giudiziaria e della giustizia penale.
Né può trarsi alcuna giustificazione dall'esigenza di intervento statale di vigilanza sull'adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ripartizione di competenze tra Stato e Regione. L'intervento statale può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le garanzie previste. Ipotesi completamente al di fuori della previsione normativa in esame.
In conclusione deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. In ordine al contenuto del decreto ministeriale previsto dal predetto comma 5 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 155 del 1997 per la parte relativa alle "modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7", il denunciato profilo di lesione della sfera di autonomia speciale è dipendente dalla applicabilità dei sopralluoghi ministeriali dello stesso comma 7 nell'ambito delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa applicabilità deve ritenersi esclusa in conseguenza della pronuncia parzialmente caducatoria dell'anzidetto comma 7 per quanto attiene alle Province autonome, donde la infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 1997, introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione, con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
Beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato
Beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione
Art. 4
Art. 5
Disposizioni comuni
Trasferimento alle Province e alla Regione di altri beni
Esenzioni fiscali
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
a) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
Consorzi di bonifica integrale
Modifiche alla
Ricomposizione fondiaria
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
c) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
Art. 1 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
Art. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
Art. 4 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine –
Guide sciatori”)
Art. 5 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
Art. 6 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli
affittappartamenti”)
Art. 7 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
Art. 8 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine
»
”)
Art. 10 (Modifica della , “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 11 (Modifica della , “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico
di persone”)
Art. 12 (Disposizione finanziaria)
Art. 13 (Entrata in vigore)
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Delibera N. 123 del 19.01.2004
Delibera N. 310 del 02.02.2004
Delibera N. 531 del 01.03.2004
Delibera N. 1292 del 26.04.2004
Delibera 28 giugno 2004, n. 2357
Delibera N. 2493 del 12.07.2004
Delibera N. 2693 del 26.07.2004
Delibera N. 3148 del 30.08.2004
Delibera N. 3261 del 06.09.2004
Delibera N. 3255 del 06.09.2004
Delibera N. 3769 del 18.10.2004
Delibera N. 3839 del 25.10.2004
Delibera N. 3926 del 08.11.2004
Delibera N. 4361 del 29.11.2004
Delibera N. 4341 del 29.11.2004
Delibera N. 4551 del 06.12.2004
Delibera N. 4778 del 20.12.2004
Delibera N. 3310 del 13.09.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 19.01.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 27.01.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 28.01.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 24 del 28.01.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 26 del 28.01.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 29 del 09.02.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 10.02.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 25.02.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 16.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 56 del 16.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 58 vom 16.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 65 vom 24.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 25.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 25.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 74 vom 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 75 vom 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 88 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 14.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 20.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 109 del 21.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 21.04.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 125 vom 04.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 127 del 05.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 129 del 22.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 26.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 27.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 29.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 08.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 08.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 160 del 10.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 19.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 27.06.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 27.06.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 193 del 07.07.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 07.07.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 251 del 12.08.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 258 del 26.08.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 14.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 14.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 14.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 17.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 273 del 17.09.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 275 vom 28.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 276 del 28.09.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 05.10.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 28.10.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 306 vom 30.10.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 30.10.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 30.10.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 11.11.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 11.11.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 18.11.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 361 del 04.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 363 del 04.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 366 vom 15.12.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 372 vom 15.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 17.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 17.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 17.12.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998
1997
1996
1989
Indice cronologico
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
16/02/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
27/07/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
22/10/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
24/11/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
19/07/1982 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
18/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 gennaio 1982, n. 1
04/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1982, n. 10
17/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 giugno 1982, n. 12
12/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1982, n. 13
15/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1982, n. 14
26/08/1982 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
27/08/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1982, n. 17
08/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 novembre 1982, n. 18
26/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1982, n. 19
22/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1982, n. 2
13/01/1982 - Legge provinciale 13 gennaio 1982, n. 1
14/01/1982 - Legge provinciale 14 gennaio 1982 , n. 2
16/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1982, n. 3
26/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1982, n. 5
10/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 marzo 1982, n. 6
19/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1982, n. 7
26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11
08/04/1982 - Legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12
14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13
14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14
15/04/1982 - Legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15
19/04/1982 - Legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16
23/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 9
30/04/1982 - Legge provinciale 30 aprile 1982, n. 17
04/05/1982 - Legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18
20/05/1982 - Legge provinciale 20 maggio 1982, n. 19
25/05/1982 - Legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20
01/06/1982 - Legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21
02/07/1982 - Legge provinciale 2 luglio 1982, n. 23
14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 24
13/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1982, n. 20
21/12/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
21/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1982, n. 22
30/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1982, n. 23
29/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
07/06/1982 - Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3
15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4
17/02/1982 - Legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6
23/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
23/03/1982 - Legge provinciale 23 marzo 1982, n. 8
24/03/1982 - Legge provinciale 24 marzo 1982, n. 9
14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 25
12/08/1982 - Legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27
12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
11/10/1982 - Legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30
04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 31
04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32
08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
16/11/1982 - Legge provinciale 16 novembre 1982, n. 35
17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 36
17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37
25/11/1982 - Legge provinciale 25 novembre 1982, n. 38
07/12/1982 - LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
30/12/1982 - Legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40
23/07/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
16/02/1982 - Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946