Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 18/02/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Delimitazione del bacino idrografico del Piave
Attendere, processo in corso!
Sentenza (9 maggio) 16 maggio 2002, n. 196; Pres. Ruperto – Red. Contri
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", lamentando la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione; 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 9, nn. 9 e 11, nonché 11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale; 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). La Provincia ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, e chiede a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Rocca Pietore) e la Provincia Autonoma di Trento (Comune di Canazei), nè la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/81, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)". La ricorrente chiede inoltre l'annullamento dell'atto ritenuto lesivo.
Al d.P.R. 21 dicembre 1999, all'origine del presente conflitto, é allegata una cartografia nella quale il confine amministrativo fra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Provincia di Trento e la Regione Veneto, viene rappresentato come una linea retta che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. La ricorrente rileva che tale tracciato cartografico riproduce la "vecchia linea già contenuta in passato nella cartografia dell'I.G.M., che dapprima il d.P.R. 29 maggio 1982 ed infine la ... richiamata decisione del Consiglio di Stato ... hanno accertato essere errata, riconoscendo che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di displuvio)".
L'impugnato decreto presidenziale e l'annessa cartografia, si legge nel ricorso, "prima ancora di definire il confine del bacino del Piave sulla Marmolada, definisce il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità territoriale e, conseguentemente, delle attribuzioni costituzionalmente garantite della
ricorrente, delle quali risulterebbe ridotto l'àmbito territoriale di esercizio. In particolare, "poiché la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determina il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada – che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento – dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano ... lese le attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui all'art. 68, nonchè 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973)".
Nel ricorso si osserva inoltre che, data l'identità, accertata con efficacia di giudicato, del confine amministrativo con la linea "di displuvio" (linea che congiunge le "cime" o le "creste" della Marmolada), modificare quest'ultima "non facendola più coincidere ... con la linea delle cime della catena principale della Marmolada significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare) surrettiziamente il confine amministrativo fra i comuni di Rocca Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento", in contrasto, tra l'altro, con l'art. 132, secondo comma, della Costituzione, oltre che in violazione del giudicato amministrativo.
La Provincia di Trento censura poi il d.P.R. 21 dicembre 1999, nella parte in cui prevede procedure per definire una cartografia più dettagliata: all'art. 2, é previsto che, "ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia"; ma, con particolare riferimento ai confini in contestazione nel presente conflitto, l'art. 4 stabilisce che "l'Autorità di bacino del Piave, d'intesa con l'Autorità di bacino dell'Adige, redige apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", omettendo la previsione dell'intesa tra la Provincia autonoma e la Regione interessate.
L'ulteriore definizione della linea di displuvio a norma dei citati artt. 2 e 4, "diretta a perfezionare e consolidare la falsa rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella cartografia allegata al decreto presidenziale", non può, lamenta la ricorrente, essere affidata alle Autorità di bacino. Lo Statuto speciale (artt. 9, n. 9, e 14) e le norme di attuazione in materia di acque pubbliche (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) prevedono infatti che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto).
Dallo Statuto e dalle norme di attuazione statutaria risulta pertanto che nella Provincia di Trento "la definizione dei confini dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle rispettive Autorità di bacino e neppure al solo Governo, ma deve essere effettuata 'd'intesa' fra lo Stato e la Provincia". D'altro canto, aggiunge la ricorrente, che invoca il principio di leale cooperazione e l'art. 97 della Costituzione, "anche a voler ammettere una competenza delle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige a definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non potrebbe comunque avvenire se non previa una 'intesa' con la Provincia Autonoma di Trento", come previsto del resto dallo stesso art. 2 del d.P.R. impugnato, disatteso "in modo palesemente contraddittorio" dal successivo art. 4.
2. Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o infondato.
La difesa erariale premette che l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 183 attribuisce allo Stato il potere di delimitare i bacini idrografici di rilievo nazionale, e sulla base di tale previsione é stato adottato l'atto all'origine del conflitto.
Nell'atto di costituzione, l'Avvocatura contesta anzitutto alla Provincia di aver inammissibilmente promosso il conflitto sulla base di una "prospettazione artificiosa", lamentando una violazione del giudicato che avrebbe dovuto essere semmai sottoposta al giudice comune, ed esclude che l'impugnato decreto presidenziale possa surrettiziamente modificare i confini amministrativi della ricorrente: "come reso palese dal 'considerato'
del preambolo e dall'art. 4, l'atto 'sub judice' ha fatto riserva di più esatta e dettagliata cartografia 'per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore e Canazei; ed ai fini idrografici é precisa l'espressione 'linea di displuvio', e non l'espressione 'linea delle cime' (peraltro le due formule di fatto coincidono)".
Quanto all'affermazione del carattere lesivo dell'art. 4 del decreto presidenziale all'origine del conflitto, la difesa erariale rileva l'improprietà dell'invocazione, da parte della Provincia di Trento, del nuovo testo dell'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(impugnato in via principale davanti a questa Corte dalla Regione Veneto), giacchè tale disposizione, si legge nell'atto di costituzione, "concerne non già la delimitazione dei bacini idrografici bensì soltanto il piano per l'utilizzazione delle acque ed il piano di bacino".
La conclusione dell'Avvocatura é che non esisterebbe una disposizione di attuazione statutaria che prevede l'intesa tra lo Stato e la Provincia per la delimitazione dei bacini idrografici: "una intesa in argomento é prevista dall'art. 2 dell'atto amministrativo occasione del conflitto, atto che però palesemente non é un parametro costituzionale".
3. La Regione Veneto ha depositato un atto di intervento, per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rinviando ad una successiva memoria ulteriori, più argomentate, deduzioni.
4. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha presentato una memoria, ribadendo le ragioni già sottolineate in sede di ricorso.
In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Trento sottolinea che il d.P.R. 21.12.1999 modifica surrettiziamente il tratto di confine controverso a favore della Regione Veneto, con conseguente lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento, garantita dagli artt. 131 e 132 della Costituzione. La violazione dell'art. 132 della Costituzione risulterebbe ad avviso della ricorrente ancor più evidente in riferimento al nuovo tenore della disposizione costituzionale da ultimo invocata, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 132 della Costituzione sulla procedura per le modificazioni delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti più Regioni é stata resa ancor più complessa e rigorosa dalla modifica introdotta dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione". La suddetta lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento si manifesterebbe, dunque, per effetto della difforme definizione della linea di displuvio rispetto a quella già accertata dal Consiglio di Stato e dell'erroneo tracciato del confine amministrativo tra i due enti territoriali, in quanto non coincidente con la linea di displuvio ma segnato in linea retta.
La lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento, viene nuovamente dedotto nella memoria, si rifletterebbe poi negativamente sulle competenze legislative e amministrative da essa esercitate sul proprio territorio, per effetto della diminuzione territoriale determinata dall'atto.
La ricorrente ribadisce infine che la previsione dell'art. 4 del d.P.R. in esame, attribuendo alla "intesa" fra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione "più dettagliata" della linea di displuvio, sarebbe in contrasto con le norme statutarie che richiedono che il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche sia stabilito d'intesa tra lo Stato e la Provincia (artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione). L'argomentazione dell'Avvocatura secondo la quale le norme citate non sarebbero rilevanti in quanto concernenti l'utilizzazione delle acque e il piano di bacino e non invece la delimitazione del bacino idrografico, non considererebbe ad avviso della Provincia "la strettissima correlazione dei due aspetti, e cioé, la circostanza che la delimitazione del bacino é un'operazione preliminare e strettamente funzionale rispetto alla redazione dello stesso piano di bacino e, nella Provincia di Trento, del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche".
5. Nella memoria presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si ribadiscono le ragioni della inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso. In particolare, la difesa erariale rileva che la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia non é contestata di per sè, ma in riferimento ad un segno "a segmenti continui", relativo ai confini tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. riguardante la delimitazione del bacino anzidetto e non la delimitazione dei territori comunali e perciò rispetto ad essa privo di qualsivoglia efficacia e rilevanza. D'altra parte, l'art. 2 del d.P.R. in esame tiene distinti "limiti di bacino" e "limiti amministrativi dei territori comunali" ed é preordinato soltanto alla delineazione dei limiti di bacino, così come l'art. 4 concerne soltanto la perimetrazione del bacino secondo la "linea di displuvio". La difesa erariale conclude quindi per la inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di interesse a ricorrere e per non pertinenza della doglianza rispetto all'oggetto ed al contenuto del d.P.R. occasione del conflitto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa erariale rinvia all'atto di costituzione, specificando che "la intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 é solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche) e certamente non può essere trasfigurata in momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi".
6. La Regione Veneto, che aveva depositato un atto d'intervento, in prossimità dell'udienza presenta una memoria nella quale, tra l'altro, specifica che il conflitto in oggetto, pur avendo la configurazione di conflitto di attribuzione con lo Stato, coinvolge anche le attribuzioni dell'interveniente, riguardando "pretese" territoriali che interessano il confine con il Veneto. L'accoglimento di siffatte "pretese" presupporrebbe non solo l'instaurazione del contraddittorio con detta Regione, ma finirebbe per incidere sulle corrispondenti attribuzioni costituzionali di questa. Di qui la dedotta ammissibilità del suo intervento e, quanto alla tempestività dello stesso, la Regione deduce l'impossibilità di far decorrere il termine per l'intervento da una notifica non avvenuta.
Nel merito, la Regione Veneto rileva la non incidenza dell'atto in esame sul territorio provinciale e sulle attribuzioni della ricorrente, altro essendo il confine amministrativo degli enti territoriali, altra la delimitazione dei bacini idrografici. La possibile coincidenza tra essi non esclude che le due "confinazioni" siano tra loro perfettamente autonome e produttive di conseguenze giuridiche del tutto diverse.
La Regione Veneto conclude quindi per la carenza dell'oggetto del ricorso, dal momento che il potere esercitato non riguarda affatto i confini amministrativi delle Regioni.
Considerato in diritto:1. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Rocca Pietore) e la Provincia autonoma di Trento (Comune di Canazei), nè la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/81, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)" e di pronunciare l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite.
La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, giacchè l'atto statale censurato produrrebbe una surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento; per un altro verso, dagli artt. 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè dall'art. 9, nn. 9 e 11, e dagli artt.11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale di autonomia, giacchè l'impugnato decreto presidenziale con l'annessa cartografia, definendo "il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto l'àmbito territoriale di esercizio.
Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle funzioni relative, la Provincia lamenta poi la violazione degli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, nonché dall'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, giacchè la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada, "che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento", dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui agli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973).
La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
, il quale prevede che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece – ad avviso della Provincia, illegittimamente - dall'art. 4 del decreto impugnato.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia contestata di per sè, ma in riferimento ad un segno "a segmenti continui", cioé la linea retta relativa ai confini tra i comuni di Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. 21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei territori comunali. La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di rilevanza giuridica ai fini
della delimitazione del confine amministrativo tra i due Comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in carenza di interesse a ricorrere.
3. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere accolta.
Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte in cui rinvia alla cartografia allegata, non é infatti idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati parametri.
Tale provvedimento non é destinato a norma delle disposizioni legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 183 del 1989, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 13 del 1991; artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente, sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti territoriali interessati, che nella cartografia – sotto questo profilo, priva di rilevanza giuridica – allegata ai provvedimenti presidenziali di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi, é, in altri termini, irrilevante la rappresentazione che di questi ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta continua che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada anzichè congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al solo fine di delimitare il bacino idrografico.
4. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso, quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impugnato decreto presidenziale, dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
.
Il d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 463 del 1999
, prevede che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato", e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto dall'art. 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, ai fini della predisposizione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", la sola intesa tra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige.
Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della linea di displuvio – la quale non riguarda, va ribadito, la materia della delimitazione dei confini amministrativi - si limita a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".
Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 "solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche)" e non già "un momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi".
Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione dell'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto speciale, a norma del quale "l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Nè l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposizione di apposita cartografia di dettaglio per definire con maggiore precisione la linea di displuvio, può risultare lesivo delle attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14 dello Statuto, "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale".
Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla legge n. 183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d. P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
, risulta del resto dal tenore del quarto comma dello stesso art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese, ulteriori rispetto a quella per l'adozione del piano generale per l'utilizzazione delle acque, tra l'autorità ministeriale e la Provincia autonoma interessata, solo per il "coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183".
Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel richiamare la legge n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto il potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata - impregiudicata restando la questione del riparto delle competenze tra Stato, regioni e province autonome nella materia della delimitazione dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale, questione estranea al presente giudizio - come diretta ad imporre la procedura di intesa con la Provincia autonoma interessata anche per le operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici.
Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per inidoneità dell'atto a produrre la lamentata menomazione delle invocate attribuzioni provinciali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Finalità dei permessi)
Art. 3 (Contingente provinciale e modalità di riparto)
Art. 4 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
Art. 5 (Documentazione delle domande)
Art. 6 (Formazione delle graduatorie)
Art. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)
Art. 8 (Articolazione dei permessi e sostituzione)
Art. 9 (Giustificazione dei permessi)
Art. 10 (Diritto di informazione)
Art. 11 (Controversie interpretative)
Art. 12 (Validità dell'accordo)
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
Disposizioni generali
Norme transitorie
Elenco dei profili professionali e la loro ascrizione alle qualifiche funzionali
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)
Art. 2 (Indennità di missione)
Art. 3
(L’indennità per l’accompagnamento degli alunni e delle alunne per personale docente ed equiparato)
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
(riferimento art. 1 Ccnl)
(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)
(riferimento art. 3 Ccnl)
(riferimento art. 4 Ccnl)
(riferimento art. 9 Ccnl)
(riferimento art. 21 Ccnl)
(riferimento art. 22 Ccnl)
(riferimento art. 25 e 26 Ccnl)
(riferimento art. 28 Ccnl)
(riferimento art. 29 Ccnl)
(riferimento art. 48 Ccnl)
(riferimento art. 49 Ccnl)
(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)
Art. 14
(
Interruzioni volontarie
)
(riferimento art. 52 Ccnl)
(riferimento art. 53 Ccnl)
(riferimento art. 54 Ccnl)
(riferimento art. 55 Ccnl)
(riferimento art. 58 Ccnl)
(riferimento art. 59 Ccnl)
(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2
(
Applicazione
)
Art. 3
(
Proroghe e rinnovi
)
Art. 4
(
Numero complessivo dei contratti a tempo determinato
)
Art. 5
(
Norma transitoria
)
Art. 6
(
Norma finale
)
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 6 (Premi di produttività)
Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
a) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4
c) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
2004
2003
2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Corte costituzionale - sentenza 22 luglio 2002, n. 372
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Corte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico