In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari - Divieto di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta

Ordinanza (10 dicembre) 17 dicembre 1997, n. 411; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
 
Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1996 emessa nel corso di un giudizio civile il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), «nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti»;
che nel processo principale, scelto inizialmente da entrambe le parti l'uso della lingua tedesca, determinando così l'instaurazione del giudizio monolingue (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988), e dopo che, a seguito della rinuncia al mandato del difensore della parte attrice, il nuovo procuratore da questa nominato ha depositato atti e formulato richieste di verbalizzazione in lingua italiana, a tale variazione si è opposta la parte convenuta, sul rilievo che essa è preclusa dall'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, il quale stabilisce che, nei giudizi civili, la lingua prescelta da ciascuna parte rimane immutata per l'intero grado del giudizio;
che, ad avviso del rimettente, la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 - il quale, in attuazione dell'art. 100 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, riconosce ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano il diritto di usare la madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, quale espressione del principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, posto dall'art. 6 della Costituzione - deve essere considerata insieme al diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), inteso anche come difesa tecnica, nel quadro della più ampia libertà di scelta del proprio difensore, secondo quanto affermato nella sentenza n. 16 del 1995 della Corte costituzionale;
che tale ultima garanzia non sarebbe assicurata dalla norma denunciata che, impedendo di mutare la lingua inizialmente prescelta, comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di difesa, con riguardo alla possibilità della parte di variare le proprie strategie difensive e di scegliere un difensore appartenente a un gruppo linguistico diverso da quello iniziale, lungo tutto il corso e in ogni fase del giudizio;
che il giudice a quo dubita inoltre della conformità della norma rispetto alla garanzia di utilizzazione della lingua tedesca, riconosciuta ai cittadini appartenenti alla relativa minoranza dall'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, giacché, nell'ipotesi che la parte abbia rinunciato a tale possibilità in funzione dell'esigenza di una migliore difesa tecnica, avvalendosi perciò, inizialmente, di un difensore di lingua italiana, è preclusa la possibilità di modificare nel corso del grado la scelta originaria, a favore della lingua-madre tedesca;
che, secondo il rimettente, alla censurata limitazione dovrebbe porsi rimedio per mezzo di una pronuncia di incostituzionalità da cui consegua la facoltà di modificare la lingua prescelta in ogni fase del giudizio, senza che ciò determini l'interruzione dei termini processuali o altri ritardi nello svolgimento del processo e senza il diritto di ottenere la traduzione a spese d'ufficio degli atti anteriormente formati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;
che è altresì intervenuta in giudizio la provincia autonoma di Bolzano, la quale, nell'atto di intervento e in una memoria successivamente depositata, ha concluso nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza della questione.
Considerato che la disciplina dell'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 è attuativa della speciale protezione costituzionale delle minoranze linguistiche prevista, in generale, nell'art. 6 della Costituzione e, in particolare, nell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano è pienamente tutelato dalla facoltà loro riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso;
che, all'evidenza, la pretesa contraria facoltà di variare la scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la garanzia della loro identità linguistica;
che l'anzidetta facoltà di mutare la lingua usata nel processo è invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista dall'art. 24 della Costituzione, come conseguenza del diritto di libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica;
che tuttavia tale facoltà non potrebbe essere riconosciuta illimitatamente, senza che siano stabilite condizioni minime di stabilità in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente rilevante (sentenze n. 288 e n. 10 del 1997; n. 353 del 1996; n. 460 e n. 130 del 1995), del regolare ed efficiente svolgimento del giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua potrebbero essere dipese dalla scolta inizialmente operata in proposito dalla parte che intende mutarla;
che, sotto il profilo della necessaria composizione delle anzidette esigenze, non appare certo irragionevole che il legislatore, con la norma impugnata, abbia prescritto la regola dell'immutabilità della scelta della lingua all'interno di ciascun grado del processo civile;
che, infine, la considerazione che precede riguardo all'esistenza di più esigenze da comporre priva di forza anche l'argomento, avanzato dal giudice rimettente, in ordine al caso (che peraltro non è quello verificatosi nel giudizio nel quale la presente questione è stata sollevata) della parte di lingua tedesca che, avendo inizialmente scelto di usare la lingua italiana, pretende poi, nel corso del medesimo grado processuale, di ritornare sulla sua scelta e di optare per la sua madrelingua, poiché l'uso della lingua diversa da questa non gli è stata imposta ma dipende pur sempre da una sua iniziale libera determinazione;
che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione a ciascun parametro invocato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedi menti giudiziari), sollevata, in riferimento agli arti. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)
ActionActionArt. 2 (Indennità di missione)
ActionActionArt. 3  (L’indennità per l’accompagnamento degli alunni e delle alunne per personale docente ed equiparato)
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico