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Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari - Divieto di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (10 dicembre) 17 dicembre 1997, n. 411; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
Ritenuto
che con ordinanza del 15 luglio 1996 emessa nel corso di un giudizio civile il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), «nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti»;
che nel processo principale, scelto inizialmente da entrambe le parti l'uso della lingua tedesca, determinando così l'instaurazione del giudizio monolingue (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988), e dopo che, a seguito della rinuncia al mandato del difensore della parte attrice, il nuovo procuratore da questa nominato ha depositato atti e formulato richieste di verbalizzazione in lingua italiana, a tale variazione si è opposta la parte convenuta, sul rilievo che essa è preclusa dall'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, il quale stabilisce che, nei giudizi civili, la lingua prescelta da ciascuna parte rimane immutata per l'intero grado del giudizio;
che, ad avviso del rimettente, la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 - il quale, in attuazione dell'art. 100 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, riconosce ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano il diritto di usare la madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, quale espressione del principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, posto dall'art. 6 della Costituzione - deve essere considerata insieme al diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), inteso anche come difesa tecnica, nel quadro della più ampia libertà di scelta del proprio difensore, secondo quanto affermato nella sentenza n. 16 del 1995 della Corte costituzionale;
che tale ultima garanzia non sarebbe assicurata dalla norma denunciata che, impedendo di mutare la lingua inizialmente prescelta, comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di difesa, con riguardo alla possibilità della parte di variare le proprie strategie difensive e di scegliere un difensore appartenente a un gruppo linguistico diverso da quello iniziale, lungo tutto il corso e in ogni fase del giudizio;
che il giudice a quo dubita inoltre della conformità della norma rispetto alla garanzia di utilizzazione della lingua tedesca, riconosciuta ai cittadini appartenenti alla relativa minoranza dall'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, giacché, nell'ipotesi che la parte abbia rinunciato a tale possibilità in funzione dell'esigenza di una migliore difesa tecnica, avvalendosi perciò, inizialmente, di un difensore di lingua italiana, è preclusa la possibilità di modificare nel corso del grado la scelta originaria, a favore della lingua-madre tedesca;
che, secondo il rimettente, alla censurata limitazione dovrebbe porsi rimedio per mezzo di una pronuncia di incostituzionalità da cui consegua la facoltà di modificare la lingua prescelta in ogni fase del giudizio, senza che ciò determini l'interruzione dei termini processuali o altri ritardi nello svolgimento del processo e senza il diritto di ottenere la traduzione a spese d'ufficio degli atti anteriormente formati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;
che è altresì intervenuta in giudizio la provincia autonoma di Bolzano, la quale, nell'atto di intervento e in una memoria successivamente depositata, ha concluso nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza della questione.
Considerato che la disciplina dell'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 è attuativa della speciale protezione costituzionale delle minoranze linguistiche prevista, in generale, nell'art. 6 della Costituzione e
,
in particolare, nell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano è pienamente tutelato dalla facoltà loro riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso;
che, all'evidenza, la pretesa contraria facoltà di variare la scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la garanzia della loro identità linguistica;
che l'anzidetta facoltà di mutare la lingua usata nel processo è invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista dall'art. 24 della Costituzione, come conseguenza del diritto di libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica;
che tuttavia tale facoltà non potrebbe essere riconosciuta illimitatamente, senza che siano stabilite condizioni minime di stabilità in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente rilevante (sentenze n. 288 e n. 10 del 1997; n. 353 del 1996; n. 460 e n. 130 del 1995), del regolare ed efficiente svolgimento del giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua potrebbero essere dipese dalla scolta inizialmente operata in proposito dalla parte che intende mutarla;
che, sotto il profilo della necessaria composizione delle anzidette esigenze, non appare certo irragionevole che il legislatore, con la norma impugnata, abbia prescritto la regola dell'immutabilità della scelta della lingua all'interno di ciascun grado del processo civile;
che, infine, la considerazione che precede riguardo all'esistenza di più esigenze da comporre priva di forza anche l'argomento, avanzato dal giudice rimettente, in ordine al caso (che peraltro non è quello verificatosi nel giudizio nel quale la presente questione è stata sollevata) della parte di lingua tedesca che, avendo inizialmente scelto di usare la lingua italiana, pretende poi, nel corso del medesimo grado processuale, di ritornare sulla sua scelta e di optare per la sua madrelingua, poiché l'uso della lingua diversa da questa non gli è stata imposta ma dipende pur sempre da una sua iniziale libera determinazione;
che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione a ciascun parametro invocato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedi menti giudiziari), sollevata, in riferimento agli arti. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)
Art. 2 (Indennità di missione)
Art. 3
(L’indennità per l’accompagnamento degli alunni e delle alunne per personale docente ed equiparato)
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
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Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
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Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
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Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
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Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
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