(1) Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. 4)