(1) Entro nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della media derivazione l’aggiudicatario può chiedere, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, all’Ufficio provinciale Espropri l’espropriazione, l’imposizione di servitù coattive o l’occupazione necessaria per la posa, la messa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati.
(2) Prima che la procedura di cui al comma 1 sia avviata, l’aggiudicatario e i proprietari tavolari delle superfici interessate devono esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.
(3) Qualora la conciliazione non si concluda entro 60 giorni, si procede d’ufficio all’esproprio, all’imposizione di servitù coattive o all’occupazione.
(4) Il procedimento per l’espropriazione o per l’imposizione di una servitù, riguardante le superfici necessarie alle infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 10, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per le superfici di proprietà pubblica o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore.