Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) In casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ed in special modo della regolazione del deflusso delle acque da parte dei comuni, accertato dagli uffici distrettuali delle foreste, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere, può revocare o sospendere il contributo provinciale.