(1) Al proprietario tavolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e d) nonché, qualora necessario, anche lettera f), spetta per l'esproprio un'indennità il cui valore è calcolato nel modo seguente: indennità = 0,035 x potenza nominale (kW) + prezzo di base (€/mq). Il prezzo di base corrisponde alla media provinciale dei valori massimi dei prezzi per i terreni produttivi a livello comunale.