(1) L’imposizione di servitù per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c) ed e), per le quali il concessionario deve versare al proprietario tavolare della superficie un’indennità per la durata della concessione, che deve essere versata nuovamente in caso di rinnovo, conferisce al concessionario i seguenti diritti:
(2) Al proprietario tavolare spetta inoltre un’indennità quale corrispettivo per il ridotto raccolto ottenuto in seguito ai lavori di costruzione o di manutenzione necessari, nonché per altri danni eventualmente causati dall’utilizzo delle superfici interessate.
(3) Salvo lavori urgenti e non differibili, l’esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione è comunicata al proprietario 15 giorni prima dell’inizio degli stessi.
(4) L'indennità per l’imposizione di servitù di cui al comma 1 corrisponde al 30 per cento della media provinciale dei valori di riferimento superiori previsti nei comuni per le aree destinate a zone produttive di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.