Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali con contributo fisso per metro lineare di percorrenza da determinarsi annualmente dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e dei criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.
(2) I comuni sostengono l'onere complessivo delle spese di manutenzione, con facoltà di rivalersi nei confronti dei proprietari e titolari di diritti reali sulla strada in misura non superiore al 10% della spesa globale, qualora la spesa sostenuta dal comune superi il 50% del contributo provinciale.
(3) È in facoltà dei comuni consentire che determinati lavori siano eseguiti direttamente dai proprietari o titolari di diritti reali sulla strada; delle relative prestazioni si tiene conto nella determinazione della quota di rivalsa di cui al comma 2.