(1) Il personale di assistenza opera a sostegno dell'attività degli insegnanti nelle classi/sezioni speciali o integrate e in quelle comuni nonché nei corsi frequentati anche da alunni minorati.
(2) Ferma restando la responsabilità didatticopedagogica dell'insegnante di classe o di corso, l'assistente opera a sostegno della normale attività degli insegnanti nei confronti degli allievi minorati. Al personale assistente spetta altresì, su indicazione e sotto la guida responsabile dell'insegnante, curare eventuali attività di educazione specifica dell'alunno minorato, nonché accudire lo stesso nelle sue difficoltà motorie e nelle altre sue particolari necessità durante il normale orario scolastico, la mensa e le attività integrative e ricreative. Il personale assistente può formulare proposte al corpo docente interessato in ordine all'elaborazione e all'attuazione della programmazione didattica, promossa e coordinata dai competenti direttori o presidi, in favore degli alunni portatori di minorazioni.
(3) Nei confronti del personale assistente assegnato ai sensi del successivo VII comma, i direttori ed i presidi esercitano le medesime funzioni loro spettanti in base alle lettere f) e i) del secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ovvero, per quanto riguarda la scuola materna, in base alle lettere m) e n) del secondo comma dell'articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nonché in base all'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 e successive modifiche, per quanto riguarda la scuola professionale.
(4) Per le questioni di carattere amministrativo connesse con la presenza del personale assistente nelle scuole di ogni ordine e grado o nei centri di formazione professionale, i direttori o i presidi informano, per l'adozione dei necessari provvedimenti, la direzione tecnica del Servizio di cui all'articolo 22, o, qualora istituite, le competenti direzioni, di cui all'articolo 23 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Copia di detti provvedimenti viene inviata per conoscenza ai direttori o presidi interessati.
(5) Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, l'orario di servizio del personale assistente all'interno della scuola viene stabilito ai direttori o presidi, sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di circolo e di istituto ovvero dai comitati di scuola materna. Detto orario deve prevedere attività a contatto con gli alunni per un periodo di tempo non superiore a 35 ore settimanali. Almeno 5 ore settimanali devono essere riservate ad attività di aggiornamento e ai rapporti con le componenti scolastiche interessate e con il servizio. I direttori o presidi comunicano alla competente direzione tecnica del Servizio, entro una settimana dell'assunzione in servizio, l'orario giornaliero di impiego del personale assistente nella scuola.
(6) I direttori o presidi trasmettono annualmente su richiesta, alle direzioni tecniche di cui sopra, elementi di giudizio che consentano al Servizio di valutare l'attività svolta dal personale assistente.
(7) Fatto salvo il numero di unità di personale assistente spettante complessivamente a ciascuna scuola in base al piano approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, la Giunta provinciale nell'assegnare detto personale tiene conto della specifica preparazione di ciascun assistente valutata dal Servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della citata legge provinciale, in rapporto all'attività che deve svolgere.
(8) L'elenco nominativo del personale assistente assegnato alle singole scuole e sue eventuali modifiche è comunicato dal Servizio alla Sovrintendenza o all'Intendenza scolastica competente ovvero agli Ispettorati alla formazione professionale, nonché ai direttori o presidi interessati.
(9) Il personale assistente può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni dagli organi collegiali interni alla scuola dal presidente dell'organo collegiale stesso.