Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'amministrazione committente può eseguire in economia i lavori e le forniture non compresi nel contratto ponendo direttamente a carico dell'appaltatore il pagamento anticipato delle somme, verificate ed indicate per iscritto dal direttore dei lavori, dietro rilascio di quietanza. Copia dell'ordine di pagamento è trasmesso al responsabile di progetto.
(2) Sulle somme anticipate l'amministrazione committente corrisponde all'appaltatore gli interessi corrispettivi pari all'Euribor semestrale più l'interesse legale maturato dall'anticipazione fino al pagamento.
(3) Le anticipazioni a carico dell'appaltatore non possono superare il cinque per cento dell'importo contrattuale, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad anticipare somme maggiori.