Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'amministrazione committente, nel comunicare in forma scritta all'appaltatore la decisione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, che, se necessari e adatti al cantiere, possono essere presi in consegna dal direttore dei lavori per conto dell'amministrazione committente, che provvede alla loro custodia.41)
(2) L'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, è determinato dall'amministrazione committente in sede di contabilità finale dei lavori.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 22 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.