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In vigore al: 04/10/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 231)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap

1)

Pubblicato nel B.U. 23 settembre 1980, n. 48.

CAPITOLO I
Avvio degli alunni minorati alle classi comuni, integrate o speciali

Art. 1 (Avvio dei bambini minorati nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna)

(1) I bambini iscritti alle scuole materne provinciali ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una sezione comune di scuola materna, vengono segnalati, sentita la famiglia, dalla rispettiva insegnante o dal medico scolastico o dal medico di base competente per territorio, al direttore della scuola. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venir indicati i motivi per cui si ritiene che il bambino sia bisognoso di interventi specifici e appropriati.

(2) Il direttore di scuola materna, sentito il medico scolastico o il medico di base, trasmette la segnalazione all'unità funzionale di zona del Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale del bambino segnalato attraverso opportune indagini concordate preventivamente nei modi e nei tempi col direttore della scuola.

(3) L'unità funzionale di zona del Servizio, condotti i necessari accertamenti attraverso l' équipe di cui al comma precedente, indica al direttore e all'insegnante di scuola materna gli interventi specifici necessari per il più adeguato inserimento del bambino nella scuola. Qualora si manifesti opportuno che non possa frequentare la sezione a cui era stato iscritto, il bambino è accolto in una sezione integrata o in una sezione speciale, a seconda delle caratteristiche o della gravità delle minorazioni che sono state accertate.

(4) L'avvio avviene, di norma, nella medesima scuola alla quale i bambini sono iscritti. A tal fine, se del caso, nell'ambito della medesima scuola sono istituite, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le necessarie sezioni speciali o integrate. Qualora non fosse possibile istituire nell'ambito della scuola materna alla quale i bambini sono iscritti le necessarie sezioni integrate o speciali, gli stessi sono accolti, sentiti i genitori o i legali rappresentanti e il competente comitato, nella scuola materna più vicina e appartenente di norma al medesimo circolo, che sia in grado di offrire le necessarie sezioni di cui sopra.

(5) Il competente direttore di scuola materna adotta i necessari provvedimenti, ne dà comunicazione al Servizio e ai genitori interessati o ai legali rappresentanti del bambino.

Art. 2 (Ricorso contro l'avvio dei bambini minorati nelle sezioni integrate o speciali di scuola materna)

(1) I genitori del bambino, o i suoi legali rappresentanti, a cui viene consigliata la frequenza di una sezione integrata o di una sezione speciale di scuola materna, possono richiedere il parere dell'unità funzionale provinciale del Servizio, alla quale l'unità funzionale di zona deve trasmettere tutta la documentazione raccolta.

(2) L'unità funzionale provinciale valuta i motivi della richiesta e concorda con il competente Ispettore provinciale alle scuole materne eventuali ulteriori indagini dirette sul bambino, avvalendosi di un'apposita équipe, integrata da un rappresentante della Sovrintendenza o Intendenza scolastica competente e da un esperto indicato dai genitori o dai legali rappresentanti del bambino. Di tali indagini viene predisposta relazione e steso motivato parere.

(3) Il relativo provvedimento è adottato dal direttore del Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati e comunicato al Sovrintendente o Intendente scolastico competente perché provveda alla sua esecuzione.

Art. 3 (Avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuola elementare)

(1) Gli alunni iscritti alle scuole elementari che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una classe comune, vengono segnalati, sentita la famiglia, dal medico scolastico o di base o dal rispettivo insegnante, al direttore didattico. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venir indicati i motivi per cui si ritiene che l'alunno sia bisognoso di interventi specifici appropriati.

(2) Il direttore didattico, sentito il medico scolastico o il medico di base, verifica l'opportunità di trasmettere la segnalazione all'unità funzionale di zona del Servizio. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale dell'alunno segnalato attraverso opportune indagini, incluso un eventuale periodo di osservazione, preventivamente concordato nei modi e nei tempi con il direttore didattico, dell'alunno stesso all'interno della classe frequentata.

(3) Effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, l'unità funzionale di zona del Servizio formula al competente direttore didattico giudizi in ordine alla possibilità di inserimento degli alunni delle classi comuni, in classi speciali o, in ordine alla necessità di avvio degli alunni in istituti scolastici specializzati.

(4) Il direttore didattico informa dell'esito degli accertamenti effettuati i genitori o legali rappresentanti dell'alunno, il competente consiglio di classe e, quindi, il collegio dei docenti al fine di ottenere proposte in ordine all'azione educativa ed eventualmente in ordine ad una diversa formazione e composizione delle classi. Tenuto conto di dette proposte, il direttore didattico procede all'assegnazione degli alunni alle classi comuni o alle classi speciali.

(5) Qualora il numero degli alunni sia tale da non poter consentire la costituzione di una classe speciale o non esista la possibilità di un adeguato sostegno da parte del personale insegnante e assistente nell'ambito del plesso scolastico al quale l'alunno è iscritto, lo stesso è avviato ad altro plesso della medesima direzione didattica. In casi eccezionali, per comprovate necessità di ordine didattico e organizzativo l'alunno può essere avviato ad altra scuola ove già esista una classe speciale o sia possibile la sua istituzione ovvero esistano particolari opportunità educative. Il relativo provvedimento è assunto dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, su proposta del direttore didattico della scuola alla quale l'alunno risulta iscritto.

(6) Nel caso di cui il giudizio dell'unità funzionale di zona del Servizio si concluda con la proposta di avvio dell'alunno ad istituti scolastici specializzati, il direttore didattico ne informa la Sovrintendenza o l'Intendenza scolastica competente nonché l'unità funzionale provinciale del Servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 4 (Ricorso contro l'avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuole elementari)

(1) Contro il provvedimento di assegnazione alle classi comuni o speciali disposto dal competente direttore didattico, ai sensi del quarto comma del precedente articolo 3, è ammesso entro dieci giorni dalla comunicazione, ricorso da parte dei legali rappresentanti dell'alunno al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente, al quale il direttore stesso deve trasmettere tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite. Copia di detta documentazione deve essere trasmessa altresì all'unità funzionale provinciale del Servizio.

(2) L'unità funzionale provinciale, tramite una propria équipe, integrata da un'insegnante di scuola elementare e un direttore didattico nonché da un rappresentante esperto nominato dalla Sovrintendenza o dall'Intendenza scolastica competente e da un esperto di fiducia indicato dai genitori o legali rappresentanti dell'alunno, concorda col Sovrintendente o Intendente scolastico ulteriori indagini e redige una dettagliata relazione con relative proposte. Sulla base della relazione il Sovrintendente o l'Intendente scolastico competente adotta il provvedimento definitivo.

Art. 5 (Istituti specializzati)

(1) Nel caso in cui pervenga dall'unità funzionale di zona la segnalazione, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, l'unità funzionale provinciale del Servizio, effettuate le necessarie indagini, decide sull'opportunità dell'avvio del minorato ad apposito istituto specializzato. La proposta di provvedimento del direttore del Servizio è notificata ai genitori dell'alunno e al direttore didattico competente. Acquisito entro dieci giorni dalla notifica l'assenso dei genitori, il Servizio provvede all'avvio del minore all'istituto specializzato.

(2) Il direttore didattico, trascorsi quindici giorni dalla notifica, in attesa dell'adozione del provvedimento definitivo decide l'esonero cautelativo dalla frequenza dell'alunno interessato.

(3) Contro la proposta di provvedimento di cui al precedente primo comma adottato dal direttore del Servizio, è ammesso entro dieci giorni dalla notifica, ricorso da parte dei legali rappresentanti dell'alunno alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale nomina una commissione presieduta dal medico provinciale e composta ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 22 dicembre 1976, n. 1518. In base agli esiti della commissione, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti definitivi.

(4) L'unità funzionale del Servizio propone ai competenti assessori alla pubblica istruzione, l'istituzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, di apposite classi specializzate di scuola elementare. Il Servizio concorre alla conduzione di tali classi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(5) Nel caso in cui l'istituzione delle classi specializzate non sia possibile per la mancanza di posti in organico o di apposito personale insegnante, per la gravità delle minorazioni riscontrate o per l'impossibilità d'avvio degli alunni interessati ad altri istituti esistenti anche al di fuori del territorio provinciale, il Servizio è tenuto comunque ad assicurare a detti alunni l'attività educativa ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Qualora si verifichino congiuntamente le situazioni di cui sopra, il direttore didattico competente dispone l'esonero dell'alunno dall'obbligo scolastico.

Art. 6 (Alunni segnalati dal servizio come portatori di minorazioni all'atto dell'iscrizione)

(1) Nel caso in cui il bambino o l'alunno venga segnalato all'atto dell'iscrizione come portatore di minorazioni dal Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, la segnalazione deve già contenere il giudizio sulla possibilità di inserimento del minore nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna, nelle classi comuni o speciali di scuola elementare, ovvero sulla necessità del suo avvio in istituti scolastici specializzati.

(2) Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma, nei confronti dei minori già segnalati all'atto dell'iscrizione trovano applicazione tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7 (Servizio socio-psico-pedagogico)

(1) D'intesa con il competente direttore didattico, l'unità funzionale di zona del Servizio assicura il necessario servizio socio-psico-pedagogico e l'integrazione specialistica e collabora con il personale insegnante e assistente nella programmazione ed elaborazione di particolari attività didattiche e di educazione specifica nei confronti dei bambini o degli alunni avviati alla frequenza di sezioni integrate o speciali di scuola materna, rispettivamente di classi speciali di scuola elementare. Tali prestazioni vengono assicurate anche se il minore segnalato è inserito in una sezione o classe comune, ovvero in tutti i casi in cui il Servizio, su segnalazione della scuola, ravvisi la necessità di un intervento di carattere preventivo ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(2) In relazione ai disturbi riscontrati negli alunni, le unità funzionali di zona del Servizio formulano proposte ai competenti organi scolastici in ordine alla necessità di attuazione delle attività didattiche previste all'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché in ordine alla necessità della messa a disposizione di insegnanti specializzati.

Art. 8 (Passaggio in sezioni-classi comuni di alunni minorati)

(1) L' équipe di cui all'articolo 9 può motivamente proporre per l'inizio dell'anno scolastico il passaggio in sezione o classe comune di minori già frequentanti le sezioni integrate o speciali di scuola materna ovvero le classi speciali di scuola elementare.

(2) In base alla proposta di cui al precedente comma, il direttore, sentiti il competente comitato di scuola materna ovvero il competente consiglio di classe e il collegio dei docenti, verifica la sussistenza dei necessari presupposti didattici e strutturali e, in caso affermativo, assegna i minori interessati alle sezioni rispettivamente alle classi comuni. Alla conclusione dell'anno scolastico l'insegnante di classe in collaborazione con il Servizio presenta al direttore didattico apposita relazione sull'andamento di ogni singola esperienza.

Art. 9 (Équipes del servizio e unità funzionali)

(1) Le équipes operanti nell'ambito delle unità funzionali di zona e di quella provinciale ai sensi dei precedenti articoli, sono formate da un medico del Servizio in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera b) punti 1, 2, 3 o 4, del primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, da uno psicologo, da un pedagogista e da altri esperti a seconda delle esigenze, nonché da un assistente sociale. Dell' équipe fanno parte anche l'insegnante interessato e il medico scolastico o il medico di base competente per territorio.

(2) Le unità funzionali comprensoriali del Servizio sostituiscono le unità zonali per l'espletamento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento, qualora queste ultime non siano state costituite.

Art. 10 (Scuola media di primo e secondo grado)

(1) Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, le disposizioni previste per la scuola elementare nei precedenti articoli si applicano anche alla scuola media di primo e secondo grado.

(2) Per la scuola media sono previste sperimentazioni di integrazione scolastica ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11 (Scuola professionale)

(1) I minorati, di età superiore ai quattordici anni, per i quali non sia possibile la frequenza della scuola dell'obbligo o il proseguimento degli studi, ovvero accusino una sostanziale diminuzione della propria capacità lavorativa generica, vengono segnalati dalle famiglie, dall'Ufficio del Medico provinciale, dai servizi di base ovvero dal Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati al competente Ispettorato per la formazione professionale come possibili frequentanti corsi di formazione o addestramento professionale.

(2) Sulla base della segnalazione, la competente équipe dell'unità funzionale di zona del Servizio, integrata da un operatore del Servizio provinciale di orientamento professionale scolastico e dal direttore di scuola per handicappati o suo delegato, compie gli opportuni accertamenti e indagini al fine di verificare, in dipendenza delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali del minorato, l'opportunità dell'inserimento del minorato stesso nei corsi comuni ovvero in classi di quelli speciali di formazione e addestramento professionale.

(3) Gli accertamenti e le indagini di cui al precedente comma avvengono per il periodo di tempo ritenuto necessario e l'unità si avvale a tale scopo delle strutture del Servizio e di quelle della formazione professionale. Gli accertamenti e le indagini si concludono con il rilascio da parte del direttore del Servizio di una valutazione sulle capacità riabilitative del minorato. Tale valutazione costituisce requisito per la partecipazione ai corsi comuni o speciali di formazione o addestramento professionale. L'iscrizione ai corsi di formazione professionale avviene su istanza dei legali rappresentanti del minorato.

(4) La competente unità funzionale di zona del Servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, assicura le necessarie periodiche verifiche dei minorati avviati ai vari corsi con provvedimento del competente direttore di scuola professionale, indica o attua i necessari interventi di integrazione specialistica e collabora con il personale insegnante, educatore e assistente nella programmazione ed elaborazione di particolari attività didattiche e/o lavorative.

(5) Qualora la gravità della minorazione sia tale da non consentire la frequenza di corsi comuni o speciali ovvero si siano verificati aggravamenti non temporanei delle originarie capacità all'esercizio di attività lavorative, i responsabili dei corsi in collaborazione con l'unità funzionale di zona del Servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, propongono altri interventi, compresa la frequenza in laboratori protetti.

(6) Il competente direttore di scuola professionale pone in atto le conseguenti disposizioni per l'attuazione di interventi di natura protetta.

CAPITOLO II
Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Art. 12 (Disposizioni generali)

(1) L'assegnazione di assistenti alle scuole, agli istituti e ai centri e scuole di formazione e addestramento professionale, nonché di educatori nei convitti, è regolata dalle disposizioni contemplate nei seguenti articoli, sulla base dei programmi formulati, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati per la formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali.

(2) I programmi formulati dai consigli di circondario delle scuole materne e dai consigli scolastici distrettuali vengono trasmessi al competente Assessorato alla pubblica istruzione per il tramite della Sovrintendenza o della competente Intendenza scolastica. La Sovrintendenza o l'Intendenza scolastica competente esamina i programmi formulati ai sensi del precedente comma proponendo agli assessorati competenti un organico piano di interventi avuto riguardo alla possibilità di assegnare, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale insegnante specializzato.

(3) Le attrezzature e il materiale didattico specializzato, compresi i necessari libri di testo, sono messi a disposizione gratuita degli alunni minorati delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole professionali nella forma del comodato.

Art. 13 (Personale assistente nelle scuole materne, di istruzione primaria e secondaria)

(1) È assegnata una unità di personale assistente, con i compiti di cui al successivo articolo 17, ogni sei alunni minorati inseriti nelle diverse classi di un plesso di una scuola di istruzione elementare o di una sede o di una sezione staccata di istruzione secondaria.

(2) Nel caso in cui l'unità funzionale di zona del Servizio, tenuto conto dei criteri fissati dell'unità funzionale provinciale e di intesa con il direttore o preside interessato, ravvisi la necessità di particolari forme di intervento, il rapporto viene elevato ad un assistente ogni quattro alunni minorati.

(3) Qualora in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia complessivamente inferiore a quattro, è assegnata, in deroga a quanto disposto nei precedenti commi, una unità di personale assistente, purché tale necessità sia adeguatamente motivata dalla competente unità funzionale di zona del Servizio.

(4) Fatto salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, sono assegnate due unità di personale assistente se in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati è superiore a sei e inferiore a dodici.

(5) Sono assegnate tre unità di personale assistente nel caso in cui in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia pari o superiore a dodici.

(6) In casi di eccezionale gravità, su segnalazione dell'unità funzionale provinciale del Servizio, è ammessa l'assegnazione di un'unità di personale assistente in rapporto a due alunni minorati.

(7) Tenuto conto di quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'assegnazione alle scuole materne provinciali di ulteriore personale assistente, il quale deve essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Art. 14 (Personale assistente nelle scuole e nei centri di formazione e addestramento professionale)

(1) I criteri in materia di assegnazione di unità di personale assistente, di cui al precedente articolo 13, trovano applicazione nei riguardi delle scuole e centri di formazione e addestramento professionale.

Art. 15 (Servizi di trasporto)

(1) I servizi di trasporto sono organizzati di norma a livello distrettuale e sono gratuiti.

(2) Utenti di questi servizi sono le persone segnalate all'Ufficio provinciale trasporti dal Servizio provinciale minorati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, d'intesa con i direttori o presidi delle scuole del distretto frequentate dagli alunni minorati.

(3) Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è ammessa l'istituzione di servizi speciali di trasporto per alunni minorati, qualora i possibili utenti siano almeno tre. In questo caso gli utenti debbono risiedere o alloggiare presso famiglie o convitti, internati o seminternati posti sul percorso prestabilito e debbono frequentare scuole materne, di istruzione primaria o secondaria ovvero le scuole di formazione professionale situate in un unico centro.

(4) Per i servizi di trasporto si prescinde in ogni caso dalla distanza tra l'abitazione o l'alloggio dell'alunno e la scuola frequentata.

(5) È ammessa l'istituzione di servizi di trasporto differenziati per i vari ordini di scuole, qualora i possibili fruitori nell'ambito del territorio distrettuale siano almeno dieci, senza distinzione fra i gruppi linguistici, e il servizio stesso abbia una durata massima non superiore a quarantacinque minuti primi.

(6) In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su proposta congiunta del Servizio provinciale minorati e del competente direttore o preside, può di volta in volta autorizzare con propria deliberazione, l'istituzione anche di un servizio di trasporto individualizzato.

(7) Sulla base di programmi predisposti, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati alla formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali, i mezzi di trasporto speciali impiegati nei servizi di cui trattasi, possono essere utilizzati anche per esigenze delle singole scuole connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici, di attività integrative, extra o para scolastiche in favore degli alunni minorati, anche se dette attività sono promosse e svolte in sedi diverse.

(8) Gli alunni minorati, qualora siano in grado di utilizzare autonomamente o con accompagnamento i normali servizi di trasporto pubblico o quelli scolastici normali per recarsi dalla propria abitazione ai centri scolastici e professionali ed a quelli del Servizio, possono usufruire gratuitamente e senza limitazione di corse giornaliere di detti servizi. In tal caso, su apposita dichiarazione dell'unità comprensoriale del Servizio, agli alunni minorati viene rilasciata dall'Ufficio provinciale ai trasporti una speciale tessera.

Art. 16 (Servizio di accompagnamento)

(1) Sui servizi speciali di trasporto organizzati ai sensi del precedente articolo, deve essere garantita la presenza di un assistente, fatte salve speciali deroghe motivate da parte dell'unità funzionale provinciale del Servizio, di intesa con la ditta di trasporto.

(2) Qualora del servizio di trasporto fruiscano alunni di diversi gruppi linguistici, l'Amministrazione sceglie di preferenza l'assistente accompagnatore già in servizio che conosce ambedue le lingue.

(3) Qualora l'assistente accompagnatore non possa venire utilmente impiegato in attività scolastiche, l'Amministrazione provinciale può incaricare appositi assistenti accompagnatori, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(4) Nelle scuole ove prestino servizio assistenti preposti anche al servizio di accompagnamento, il numero del personale previsto in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, può essere aumentato di un'unità per necessità accertate dal Servizio.

(5) Il contingente annuale di personale di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, può venire aumentato del 10% per supplire il personale assistente che si assenta improvvisamente e per breve durata. Tale aumento è previsto nel piano degli interventi approvato dalla Giunta provinciale.

(6) Sui servizi di trasporto individualizzati, istituiti ai sensi del sesto comma del precedente articolo 15, si può prescindere dall'accompagnamento, purché tale possibilità sia avvalorata dall'unità funzionale comprensoriale del Servizio. Su detti servizi l'accompagnamento viene espletato da personale assistente solo nel caso in cui i legali rappresentanti dell'alunno minorato dimostrino di essere impossibilitati a provvedervi direttamente.

Art. 17 (Modalità di espletamento del servizio, rapporti del personale assistente con il personale docente e direttivo della scuola)

(1) Il personale di assistenza opera a sostegno dell'attività degli insegnanti nelle classi/sezioni speciali o integrate e in quelle comuni nonché nei corsi frequentati anche da alunni minorati.

(2) Ferma restando la responsabilità didatticopedagogica dell'insegnante di classe o di corso, l'assistente opera a sostegno della normale attività degli insegnanti nei confronti degli allievi minorati. Al personale assistente spetta altresì, su indicazione e sotto la guida responsabile dell'insegnante, curare eventuali attività di educazione specifica dell'alunno minorato, nonché accudire lo stesso nelle sue difficoltà motorie e nelle altre sue particolari necessità durante il normale orario scolastico, la mensa e le attività integrative e ricreative. Il personale assistente può formulare proposte al corpo docente interessato in ordine all'elaborazione e all'attuazione della programmazione didattica, promossa e coordinata dai competenti direttori o presidi, in favore degli alunni portatori di minorazioni.

(3) Nei confronti del personale assistente assegnato ai sensi del successivo VII comma, i direttori ed i presidi esercitano le medesime funzioni loro spettanti in base alle lettere f) e i) del secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ovvero, per quanto riguarda la scuola materna, in base alle lettere m) e n) del secondo comma dell'articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nonché in base all'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 e successive modifiche, per quanto riguarda la scuola professionale.

(4) Per le questioni di carattere amministrativo connesse con la presenza del personale assistente nelle scuole di ogni ordine e grado o nei centri di formazione professionale, i direttori o i presidi informano, per l'adozione dei necessari provvedimenti, la direzione tecnica del Servizio di cui all'articolo 22, o, qualora istituite, le competenti direzioni, di cui all'articolo 23 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Copia di detti provvedimenti viene inviata per conoscenza ai direttori o presidi interessati.

(5) Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, l'orario di servizio del personale assistente all'interno della scuola viene stabilito ai direttori o presidi, sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di circolo e di istituto ovvero dai comitati di scuola materna. Detto orario deve prevedere attività a contatto con gli alunni per un periodo di tempo non superiore a 35 ore settimanali. Almeno 5 ore settimanali devono essere riservate ad attività di aggiornamento e ai rapporti con le componenti scolastiche interessate e con il servizio. I direttori o presidi comunicano alla competente direzione tecnica del Servizio, entro una settimana dell'assunzione in servizio, l'orario giornaliero di impiego del personale assistente nella scuola.

(6) I direttori o presidi trasmettono annualmente su richiesta, alle direzioni tecniche di cui sopra, elementi di giudizio che consentano al Servizio di valutare l'attività svolta dal personale assistente.

(7) Fatto salvo il numero di unità di personale assistente spettante complessivamente a ciascuna scuola in base al piano approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, la Giunta provinciale nell'assegnare detto personale tiene conto della specifica preparazione di ciascun assistente valutata dal Servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della citata legge provinciale, in rapporto all'attività che deve svolgere.

(8) L'elenco nominativo del personale assistente assegnato alle singole scuole e sue eventuali modifiche è comunicato dal Servizio alla Sovrintendenza o all'Intendenza scolastica competente ovvero agli Ispettorati alla formazione professionale, nonché ai direttori o presidi interessati.

(9) Il personale assistente può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni dagli organi collegiali interni alla scuola dal presidente dell'organo collegiale stesso.

Art. 18 (Personale educatore negli internati e seminternati del servizio, nonché nei convitti studenteschi)

(1) L'attività educativa e la cura dell'assistenza motorio e tecnico-specialistica dei minorati negli internati e seminternati del Servizio, nonché nei convitti studenteschi, è espletata da personale educatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(2) Fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del secondo comma del medesimo articolo 25 della citata legge provinciale, è assegnata un'unità di personale educatore ogni sei minorati ospitati negli internati o seminternati del Servizio, nonché nei convitti studenteschi. In casi eccezionali di particolare gravità, su segnalazione motivata dell'unità funzionale provinciale del Servizio, è ammessa l'assegnazione di personale educatore in rapporto di una unità ogni tre minorati ospitati.

(3) L'attività educativa negli internati e seminternati e nei convitti studenteschi è espletata tenuto conto del gruppo linguistico di appartenenza del minore handicappato e possibilmente dell'età e dell'ordine di scuola che dovrebbe frequentare il minore handicappato ospitato.

(4) La messa a disposizione dei convitti di personale educatore e assistente avviene conformemente ai criteri e ai rapporti indicati nei precedenti commi del presente articolo e rispettivamente nell'articolo 13, sulla base di turni orari giornalieri di servizio stabiliti dalla competente direzione tecnica.

(5) Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, il personale educatore, compatibilmente con le esigenze di servizio negli internati e seminternati e nei convitti, può essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per collaborare con il personale insegnante nelle attività extra o para scolastiche.

(6) Il Servizio provinciale elabora annualmente un programma di utilizzo delle eccedenze d'orario del personale educatore per attività extra o para scolastiche nelle scuole viciniori di ogni ordine e grado che ne facciano motivata richiesta.

CAPITOLO III
Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 19 (Strutturazione dei corsi di specializzazione)

(1) I corsi biennali di cui all'articolo 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, constano di una parte teorica della durata non inferiore a 300 nè superiore a 500 ore annue e di una parte pratica della durata non superiore a 600 e non inferiore a 500 ore annue.

(2) I corsi biennali per assistenti e quelli per insegnanti ed educatori hanno programmi distinti.

(3) Il monte ore complessivo e il programma annuo della parte teorica può essere articolato modularmente, secondo la suddivisione oraria, giornaliera, settimanale e/o mensile che viene stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(4) La parte pratica dei corsi per insegnanti è svolta nelle scuole dei vari ordini e gradi, purché i frequentanti siano in possesso del corrispondente titolo di studio.

(5) La parte pratica dei corsi per educatori è svolta negli internati e nelle altre strutture del Servizio, purché i frequentanti siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I frequentanti i corsi per assistenti svolgono la parte pratica, oltre che negli internati e nelle strutture del Servizio, anche nelle scuole di ogni ordine e grado. In casi eccezionali possono svolgere la parte pratica nelle scuole medie anche i frequentanti i corsi per insegnanti che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

(6) Gli organizzatori del corso concordano con le competenti autorità scolastiche o convittuali le modalità e l'orario per l'effettuazione della parte pratica nelle rispettive istituzioni, e chiedono al direttore o preside elementi di giudizio sulla stessa per una valutazione periodica e finale del frequentante il corso.

(7) Ai corsi di specializzazione possono partecipare anche gli insegnanti già in servizio presso le scuole materne, di istruzione elementare e secondaria nonché professionale, come pure il personale provinciale operante nei settori preposti alla prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione di soggetti portatori di minorazioni. Tali frequentanti svolgono la parte pratica nella propria sede di servizio purché operanti in classi comuni o speciali ovvero in altre strutture in cui sono presenti minori portatori di handicaps.

(8) Il numero massimo dei frequentanti i corsi teorico-pratici è fissato nel piano annuale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, sulla base delle esigenze espresse dai competenti organi scolastici ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima. Rispetto a tali esigenze, il numero dei frequentanti può essere maggiorato nel piano di attività fino ad un massimo del 20%.

(9) Il piano di attività contiene altresì la suddivisione dei frequentanti in relazione ai vari ordini e gradi di scuole e agli internati, seminternati e convitti studenteschi.

(10) Qualora il numero delle domande di iscrizione al corso sia superiore ai posti disponibili, per l'ammissione viene redatta apposita graduatoria da parte di una commissione, distinta per gruppi linguistici, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

  • a)  un rappresentante della Sovrintendenza, rispettivamente Indentenze scolastiche;
  • b)  un rappresentante dell' Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana, rispettivamente in lingua tedesca;
  • c)  un rappresentante del competente Assessorato alla pubblica istruzione;
  • d)  un rappresentante del Servizio designato dal Consiglio di amministrazione di cui all' articolo 14 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(11) Nella compilazione della graduatoria sono adottati criteri che tengano conto dei titoli di studio, del servizio prestato e della sua qualità.

(12) Gli aspiranti ai corsi di specializzazione per assistenti devono essere in possesso del diploma di assolvimento della scuola dell'obbligo ed avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 33, fatte salve le deroghe di legge.

(13) Ulteriori modalità e termini di iscrizione ai corsi, nonché il programma dettagliato, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

(14) I programmi dettagliati dei corsi di specializzazione per insegnanti devono adeguarsi a quelli ministeriali in vigore.

Art. 20 (Finalità e contenuti del programma dei corsi di specializzazione per insegnanti ed educatori)

(1) La parte teorica dei corsi di specializzazione per insegnanti ed educatori comprende:

  • 1)  Elementi di psicologia, psichiatria e sociologia quali presupposti per affrontare l' educazione dei minorati fisici e psichici.
  • 2)  Approfondimento delle teorie dello sviluppo della personalità negli aspetti biologico, fisiologico e psichico e dei ritardi fisici e psichici nell' età evolutiva.
  • 3)  Ricerca sulle misure pedagogiche e terapeutiche per la preparazione culturale e l' inserimento sociale dei minorati.
  • 4)  Elaborazione delle rispettive metodologie e degli strumenti didattici per il conseguimento delle finalità di cui al punto 3.
  • 5)  Approfondimento di tecniche relative alle attività espressive e all' organizzazione del tempo libero in situazioni scolastiche e convittuali.
  • 6)  Informazione, sperimentazione e riflessione sui problemi della dinamica di gruppo e dei rapporti interpersonali al fine della proficua collaborazione con insegnanti, genitori ed operatori nella attività educativa nei confronti del minore handicappato.
  • 7)  Studio della legislazione specifica nazionale e provinciale del settore.

(2) Le conoscenze relative alla parte teorica formano oggetto di esercitazioni e riflessioni nelle diverse sedi ove ha luogo la parte pratica.

Art. 21 (Finalità e contenuti del programma dei corsi di specializzazione per assistenti)

(1) La parte teorica dei corsi di specializzazione per assistenti comprende:

  • 1)  Cenni di psicologia, psichiatria e sociologia quali presupposti per affrontare il rapporto con i minorati fisici e psichici e l' inserimento sociale degli stessi. Informazione di base sulle teorie dello sviluppo della personalità negli aspetti biologico, fisiologico e psichico e dei ritardi fisici e psichici nell'età evolutiva. Elementi di igiene.
  • 2)  Conoscenze di tecniche relative alle attività espressive e alla organizzazione del tempo libero sia in situazioni scolastiche sia convittuali.
  • 3)  Informazione, sperimentazione e riflessione sui problemi della dinamica di gruppo e dei rapporti interpersonali al fine della proficua collaborazione con insegnanti, genitori e operatori nell' attività educativa nei confronti del minore handicappato.
  • 4)  Cenni di legislazione specifica nazionale e provinciale del settore.

(2) Le conoscenze relative alla parte teorica formano oggetto di esercitazioni e riflessioni nelle diverse sedi ove ha luogo la parte pratica.

Art. 22 (Corsi di aggiornamento)

(1) Su proposta del Servizio possono essere annualmente promossi seminari e corsi di aggiornamento per il personale insegnante, educatore e/o assistente delle scuole di ogni ordine e grado. L'organizzazione di detti corsi e seminari avviene ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative provinciali o statali.

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