(1) Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è così sostituito:
“2. I locali da ballo aprono alle ore 20.00 e chiudono alle ore 3.30.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è aggiunto il seguente comma 5:
“5. In occasione del passaggio da ora solare a ora legale, tutti gli esercizi pubblici che hanno un orario di chiusura dopo le ore 2.00 possono chiudere un’ora dopo l’orario indicato nella licenza.”
(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è aggiunto il seguente periodo: “In questi ultimi casi il sindaco può autorizzare il prolungamento dell’orario fino alle ore 5.00 anche ai locali da ballo.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.