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In vigore al: 04/10/2016

Delibera 3 maggio 2016, n. 470
Criteri per la concessione dei contributi per la protezione degli animali

Allegato A)

Criteri per la concessione di contributi per la protezione degli animali

1. Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, la concessione di contributi a organizzazioni di volontariato operanti sul territorio della provincia di Bolzano, che svolgono attività finalizzate alla protezione degli animali.

2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) organizzazioni di volontariato: enti di tipo associativo operanti senza fini di lucro.

b) “asili per animali”: strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, i seguenti animali:

1) animali formalmente ceduti dai proprietari;

2) animali randagi vaganti (i cani vaganti senza proprietario possono essere accolti solo dopo aver trascorso un periodo di quarantena presso una struttura gestita dall’amministrazione pubblica).

c) “ricoveri per animali”: strutture destinate ad accogliere animali per brevi periodi di tempo e occasionalmente.

3. Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi per la protezione degli animali le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi delle disposizioni vigenti e operanti sul territorio della provincia di Bolzano.

2. L’iscrizione in una o più sezioni del Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato vale come presunzione assoluta relativamente al possesso dei requisiti quale ente di tipo associativo non lucrativo. L’organizzazione che non risulta iscritta deve presentare con la domanda, oltre alla documentazione prevista, l’apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti quale ente di tipo associativo senza scopo di lucro.

3. Per determinare l’ammontare del contributo si considera l’attività prevalente svolta dal singolo richiedente, con riguardo alla tipologia delle strutture gestite e alle iniziative intraprese.

4. Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo vanno consegnate o inviate tramite raccomandata al Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno per cui si chiede il finanziamento. Nel caso di inoltro per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande possono essere inoltrate anche per fax o via telematica ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

2. La domanda va presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) statuto e atto costitutivo dell’ente, in copia conforme all’originale, qualora la domanda venga presentata per la prima volta o nel caso in cui siano state apportate modifiche o integrazioni;

b) breve relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;

c) breve relazione programmatica sull’attività prevista per l’anno in corso e il relativo preventivo di spesa;

d) piano di finanziamento composto dalle entrate, distinte per voci, e dall’indicazione dettagliata, distinta per voci, delle uscite;

e) prospetto del conto consuntivo dell’organizzazione riferito all’anno precedente a quello per cui si chiede il finanziamento.

5. Istruttoria della domanda

1. In caso di domanda incompleta o irregolare, il Servizio veterinario provinciale richiede per iscritto di regolarizzare o integrare la domanda ed eventualmente la relativa documentazione entro il termine perentorio di 15 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini fissati, la domanda viene respinta e archiviata.

2. Condizione per accedere al contributo è il pieno rispetto delle disposizioni provinciali, statali e unionali vigenti in materia di protezione degli animali.

3. Non sono ammessi a contributo le organizzazioni nei cui confronti siano stati avviati procedimenti sanzionatori in materia di protezione e benessere animale, nell’anno precedente a quello della concessione del contributo.

6. Spese ammissibili

1. Il Servizio veterinario provinciale verifica l’ammissibilità a contributo delle spese preventivate e la loro congruità anche in relazione alle spese eseguite nell’anno precedente e risultanti dalla domanda.

2. Ai richiedenti in possesso dei requisiti viene concesso un contributo pari al 90 per cento delle spese ammissibili così come di seguito individuate. In caso di mancata disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, la suddetta percentuale è proporzionalmente ridotta. Qualora entro lo stesso anno di riferimento si rendano disponibili nuovi fondi, ai richiedenti in possesso dei requisiti viene erogato un ulteriore importo fino al raggiungimento della percentuale massima del 90 per cento delle spese riconosciute.

3. Le organizzazioni che gestiscono asili per animali, possono presentare domanda di contributo per le seguenti spese:

a) spese veterinarie, per la sterilizzazione, identificazione dei cani e gatti presenti nella struttura, per la vaccinazione e ogni altro trattamento medico-veterinario che si renda necessario nonché spese sostenute previa prescrizione veterinaria;

b) spese per la sterilizzazione di gatti viventi in libertà e quelle per la loro identificazione;

c) spese per l’acquisto di medicinali, materiale sanitario, lettiere e materiale di consumo necessario;

d) spese per il mangime nella misura massima dell’80 per cento della spesa complessiva preventivata;

e) spese di viaggio per un importo massimo di euro 1.500,00 l’anno (si applica l’indennità chilometrica prevista dalle vigenti tariffe provinciali);

f) premi assicurativi a favore delle guardie zoofile e i rimborsi per gli interventi eseguiti dalle stesse su ordine dell’organismo preposto al loro coordinamento;

g) premi assicurativi per i volontari che prestano attività presso l’asilo per animali gestito dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;

h) spese per iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di protezione degli animali: spese redazionali, grafiche, di stampa, traduzione, onorari dei relatori (escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio). Non sono ammesse le spese per la creazione di siti web, per iniziative di mero intrattenimento pubblico, per i gadget e per mera pubblicità dell’ente. Le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere approvate dal Servizio veterinario provinciale. Per essere ammesse a contributo, tali attività devono avere carattere secondario rispetto all’attività principale dell’organizzazione, che deve avere ad oggetto interventi concreti a favore degli animali;

i) spese per il personale: al massimo 60.000,00 euro/anno (l’importo viene aggiornato ogni due anni con riferimento al trattamento di 1,5 dipendenti provinciali con posizione economica 41/0/8);

j) spese di segreteria (materiale di consumo come cancelleria, cartucce e toner, ecc.), telefono e traffico internet (rete fissa e telefonia mobile con indicazione del numero del beneficiario) per un massimo di euro 3.000,00/anno;

k) spese per mobilio, elettrodomestici, hardware, stampanti, fax per un massimo di euro 2.000,00/anno;

l) spese per l’acquisto, la riparazione o la manutenzione di strutture mobili, ivi comprese quelle per la cattura e il trasporto degli animali;

m) spese di riscaldamento, acqua, luce, gas, smaltimento rifiuti;

n) spese di manutenzione ordinaria della struttura nonché degli impianti di illuminazione, antincendio, gas, riscaldamento, condizionamento e autoclave, di produzione dell’acqua calda, di addolcimento acqua e di rete fognaria; rientrano in particolare fra le spese:

- interventi su tetti e lastrici solari;

- interventi su pavimenti e rivestimenti interni;

- interventi su grondaie, sifoni e colonne di scarico;

- tinteggiatura pareti (interne);

- sostituzione vetri rotti o danneggiati;

- lettura dei contatori;

- ispezioni e collaudi obbligatori;

- ricarica estintori;

- verniciatura opere in legno e metallo;

- pulizia annuale degli impianti e dei filtri;

- disotturazione delle condotte e dei pozzetti della rete fognaria.

Sono escluse le spese di installazione, sostituzione e quelle derivanti dall’obbligo di adeguamento a nuove disposizioni di legge.

In caso di dubbi sulla natura straordinaria o ordinaria di una spesa di manutenzione, riconducibile a una delle voci sopraelencate, si prende come riferimento la tabella dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano riguardante la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario. Sono ammesse le spese corrispondenti agli oneri posti a carico dell’inquilino.

4. Qualora presso gli asili per animali siano presenti alloggi di servizio o unità abitative, tutte le spese relative a questi ultimi non rientrano a nessun titolo fra le spese riconosciute e vanno tenute separate da quelle dell’asilo per animali.

5. Sono, altresì, escluse tutte le spese sostenute per animali presenti temporaneamente nella struttura in trattamento di pensione.

6. Le organizzazioni che gestiscono asili per animali, possono chiedere, al momento della consegna di cani e gatti a nuovi affidatari privati, un unico indennizzo per l’identificazione, la vaccinazione, la verminazione e la sterilizzazione. Questo importo non può superare i 70,00 euro per i cani e i 30,00 euro per i gatti e può essere richiesto per intero solo se tutti gli interventi sopraelencati sono stati eseguiti a spese dell’organizzazione.

7. Le organizzazioni che operano nell’ambito della protezione degli animali e a tal fine gestiscono ricoveri per animali possono presentare domanda di contributo per le seguenti spese:

a) spese per la sterilizzazione di gatti viventi in libertà e quelle per la loro identificazione;

b) spese veterinarie per trattamenti medico-veterinari necessari, diversi dalla sterilizzazione, su gatti viventi in libertà o su altri animali ricoverati;

c) acquisto di medicinali, materiale sanitario, lettiere e materiale di consumo necessario;

d) spese per il mangime, nella misura massima dell’80 per cento della spesa complessiva preventivata;

e) spese di viaggio, per un importo massimo di euro 3.000,00/anno (si applica l’indennità chilometrica prevista dalle vigenti tariffe provinciali);

f) premi assicurativi a favore delle guardie zoofile e i rimborsi per gli interventi eseguiti dalle stesse su ordine dell’organismo preposto al loro coordinamento;

g) premi assicurativi per i volontari che prestano attività presso l’asilo per animali gestito dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;

h) spese per iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di protezione degli animali: spese redazionali, grafiche, di stampa, traduzione, onorari dei relatori (escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio). Non sono ammesse le spese per la creazione di siti web, per iniziative di mero intrattenimento pubblico, per i gadget e per mera pubblicità dell’ente. Le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere approvate dal Servizio veterinario provinciale. Per essere ammesse a contributo, tali attività devono avere carattere secondario rispetto all’attività principale dell’organizzazione, che deve avere ad oggetto interventi concreti a favore degli animali;

i) spese di segreteria (materiale di consumo come cancellerie, cartucce e toner, ecc.), telefono e traffico internet (rete fissa e telefonia mobile con indicazione del numero del beneficiario) per un massimo di euro 1.500,00/anno;

j) spese per mobilio, elettrodomestici, hardware, stampanti, fax per un massimo di euro 1.000,00/anno;

k) spese per l’acquisto, la riparazione o manutenzione di strutture mobili, ivi comprese quelle per la cattura e il trasporto degli animali.

8. Se una organizzazione gestisce contemporaneamente un asilo per la custodia di animali e uno o più ricoveri per animali, la richiesta viene trattata con riferimento all’attività prevalente svolta dalla richiedente.

7. Rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello della concessione del contributo.

2. Deve essere presentata documentazione di spesa a completa copertura delle spese ammesse.

3. Se la documentazione di spesa presentata non copre interamente l’importo delle spese ammesse, il contributo viene ridotto in proporzione.

4. Le spese devono riguardare attività svolte nell’anno di riferimento.

5. Per le spese riferite ai gatti viventi in libertà, il/la legale rappresentante dell’organizzazione rilascia apposita dichiarazione che le spese rendicontate sono state sostenute esclusivamente per interventi a favore dei gatti appartenenti alle colonie censite ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il Servizio veterinario provinciale verifica la regolarità della documentazione. Può comunque richiedere documentazione supplementare al fine di consentire la piena verifica della correttezza dell’operato del beneficiario e può richiedere la compilazione e l’inoltro di moduli o tabelle appositamente predisposti.

7. Salvo i limiti di ammissibilità espressamente fissati per alcune tipologie di spesa (mangime, spese di segreteria, di viaggio, spese per mobilio/elettrodomestici), la documentazione di spesa presentata viene computata globalmente, ammettendo compensazioni fra le singole voci.

8. Anticipo

1. Contestualmente all’adozione del provvedimento di concessione può essere erogato, previa richiesta del beneficiario, un anticipo fino al 50 per cento dell’ammontare del contributo concesso.

9. Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il Servizio veterinario provinciale effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle organizzazioni ammesse a contributo.

2. L’individuazione delle organizzazioni da sottoporre a controllo a campione, avviene mediante sorteggio, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

3. Il sorteggio è effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale o da un suo delegato o delegata (veterinario ufficiale del Servizio veterinario provinciale) nonché da un collaboratore amministrativo/una collaboratrice amministrativa del Servizio veterinario provinciale con compiti di segreteria.

4. Il Servizio veterinario provinciale esegue i controlli amministrativi ed effettua sopralluoghi, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per gli aspetti di specifica competenza. A seguito dei controlli viene redatto un verbale di accertamento.

10. Revoca e decadenza

1. Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione del contributo o del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, risulta che la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa e assunta come base di calcolo per il contributo, il beneficiario decade dal contributo per la parte eccedente e il contributo spettante viene ridotto in proporzione. Se sono già stati erogati degli anticipi e il contributo viene ridotto per un importo superiore al saldo, il beneficiario deve restituire la somma eccedente già erogata, maggiorata degli interessi legali.

2. Se, successivamente al provvedimento di concessione, emergono fatti che avrebbero portato al rigetto della domanda o che avrebbero determinato un diverso esito dell’istruttoria, si procede alla revoca totale o parziale del contributo. Il beneficiario deve restituire la somma non spettante già erogata, maggiorata degli interessi legali.

3. Qualora durante l’anno di concessione del contributo venga accertata l’inosservanza dei presenti criteri ovvero delle disposizioni in materia di benessere e protezione degli animali, il beneficiario decade dal contributo con riferimento a tutte le spese effettuate in data successiva all’accertamento e deve restituire la somma non spettante già erogata, maggiorata degli interessi legali.

4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo o nel caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. In caso di restituzione totale o parziale del contributo, gli interessi legali vanno calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate.

11. Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande istruite dopo l’approvazione degli stessi.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti criteri, trova applicazione quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

 

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