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In vigore al: 04/10/2016

c) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 11)
Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”

1)
Pubblicata nel B.U. 16 febbraio 2016, n. 7.

Art. 1 (Trasporto di animali)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: “esclusivamente per i propri animali” sono soppresse.

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. È possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica.”

Art. 2 (Adeguamento delle pene accessorie in materia di custodia di animali al principio di proporzionalità)

(1) Nel penultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: “per un anno dal momento della confisca” sono sostituite dalle parole: “per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell’infrazione”.

(2) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di reiterazione della violazione entro 10 anni dal giorno dell’accertamento della prima infrazione contestata nei modi di legge, viene imposto un divieto di detenzione di animali di almeno un anno fino a un massimo di 4 anni, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di nuova reiterazione e per ogni successiva, il divieto di detenzione di animali è ogni volta di almeno 2 anni fino a un massimo di 8 anni.”

Art. 3 (Sfera di applicazione e norma finanziaria)

(1) Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 si applicano alle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative non ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Su richiesta della persona interessata, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 si applicano retroattivamente anche ai procedimenti già conclusi, tenendo conto del tempo trascorso dall’imposizione della pena accessoria.

(2) Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

 

Art. 4 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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