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In vigore al: 04/10/2016

i) Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 51)
Disciplina transitoria per il recepimento delle funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 26 gennaio 2016, n. 4.

Art. 1

(1) Dalla data di soppressione del Consorzio per il Parco Nazionale dello Stelvio e fino alla disciplina definitiva con legge provinciale le funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per la parte di competenza territoriale della Provincia autonoma di Bolzano sono esercitate dall’attuale Ufficio Parco Nazionale a Glorenza, fatte salve le attribuzioni del Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione allo Statuto di Autonomia, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

(2) L’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio di cui al comma 1 è aggregato alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige esercita le funzioni inerenti il Parco Nazionale dello Stelvio secondo le pertinenti Leggi provinciali e regolamenti per quanto applicabili, nel rispetto dei principi di cui alla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, e della disciplina dell’Unione europea con particolare riferimento alla rete ecologica Natura 2000 e delle relative norme di recepimento.

(4) La Ripartizione Personale della Provincia è incaricata di porre in essere tutti i passi organizzativi ed amministrativi necessari per un effettivo e tempestivo passaggio del personale del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio alla Provincia, come previsto dall’articolo 5 dell’intesa sull’attribuzione delle funzioni statali dell’11.02.2015.

(5) Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti alla Provincia come previsto dall’articolo 6 dell’intesa dell’11.02.2015. Al fine di garantire la continuità dei servizi le strutture provinciali competenti sono incaricate a perfezionare tutti i provvedimenti necessari.

Art. 2 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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