In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Zootecnia - Legge disciplinatrice degli interventi urgenti in materia (n. 87 del 1990) - Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico - Fondo speciale - Attuazione di interventi in via diretta tramite una s.p.a. - Illegittimità costituzionale

Sentenza (27 febbraio) 15 marzo 1991, n. 116; Pres. Gallo - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con due ricorsi di identico contenuto, notificati il 26 maggio 1990, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 l. 9 aprile 1990 n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia) per violazione degli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e n. 8, 16, 69 ss e 104 comma 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (st. spec. per il Trentino Alto Adige) e delle relative norme di attuazione.
Ad avviso delle ricorrenti le disposizioni impugnate risulterebbero lesive della competenza provinciale esclusiva in materia di agricoltura e zootecnia (di cui all'art. 8 n. 21, ed all'art. 16 comma 1 st.) nonché della competenza provinciale concorrente in materia di commercio e di incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9 n. 3 e n. 8 stesso st.), avendo disposto interventi statali di programmazione, direzione, incentivazione e sostegno finanziario nel settore zootecnico che si verrebbero a sovrapporre a quelli già attuati dalla legislazione provinciale, emanata nell'esercizio delle competenze sopra richiamate. A fronte di tali competenze residuerebbe, infatti, allo Stato - sempre a giudizio delle ricorrenti - il solo potere di dettare princìpi e criteri generali nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, restando invece preclusa l'emanazione di disposizioni puntuali e di dettaglio quali sarebbero quelle espresse dalie impugnate disposizioni.
Le censure investono, in particolare: l'art. 1, che dispone l'istituzione di un « Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico » nonché la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, di un « Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico », per la cui dotazione viene stabilito (all'art. 8) lo stanziamento di lire 340 miliardi;
l'art. 2, che impegna il Comitato a redigere un programma nazionale di intervento nel settore zootecnico da rimettere alla approvazione del CIPE;
l'art. 3, dove, nel disciplinare la composizione del Comitato, si prevede che solo tre dei suoi sette membri siano nominati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in rappresentanza di tutti gli enti presenti nella Conferenza stessa; l. art. 4, che definisce i compiti del Comitato, attribuendo ad esso, tra l'altro, l'approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese del settore zootecnico e la concessione dei relativi finanziamenti nonché la concessione di contributi per la capitalizzazione delle società cooperative e loro consorzi; infine, l'art. 5, dove si dispone la costituzione di una società per azioni, con capitale di maggioranza sottoscritto dal Ministero dell'agricoltura, per l'attuazione degli interventi decisi dal Comitato e per lo svolgimento di altri compiti di incentivazione e sostegno finanziario a favore delle imprese operanti nel settore.
Il complesso delle suddette disposizioni, secondo le ricorrenti, sarebbe tale da superare i confini del legittimo esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, determinando, con la previsione di provvedimenti puntuali di approvazione di progetti e di concessione di incentivi e finanziamenti, una invasione delle competenze riservate alle Province autonome: e questo tanto più ove si consideri che, in questa materia, la funzione di indirizzo e coordinamento risulterebbe già esercitatamediante la predisposizione ed approvazione da parte del CIPE del piano agricolo nazionale e di quello forestale, di cui all'art. 2 l.8 novembre 1986 n. 752. Né sarebbe giustificato, nel caso di specie, un intervento statale che, al di fuori della funzione di indirizzo e coordinamento, si ponesse a tutela di un preteso interesse nazionale, posto che un siffatto intervento potrebbe legittimamente esplicarsi solo a fronte di una esigenza unitaria, insuscettibile di frazionamento, in ordine alla quale siaurgente provvedere e sempre che l'intervento stesso si sostanzi in misure strettamente necessarie ed essenziali al perseguimento del fine: condizioni queste non ricorrenti, secondo le due Province autonome, nel caso in questione.
Infine, la legge impugnata risulterebbe lesiva della autonomia finanziaria delle due Province, di cui agli artt. 69 ss. st., per aver stabilito che gli interventi finanziari in un settore di competenza provinciale esclusiva siano erogati da un organismo governativo quale il Comitato previsto dalla stessa legge, anziché attribuiti prò quota alle Province medesime. Tale previsione risulterebbe, in particolare, lesiva del principio di cui all'art. 5 l. 30 novembre 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria), approvata ai sensi dell'art. 104 st., in base al quale le Province avrebbero dovuto partecipare alla ripartizione del Fondo istituito dalla legge impugnata, così come di ogni altro fondo speciale istituito « per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ».
2. Con ricorso notificato il 25 maggio la Regione Emilia Romagna ha impugnato gli artt. 1 commi 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e 8 stessa l. 9 aprile 1990 n. 87, per violazione degli artt. 117 comma 1, 118 comma I e 119 commi 1 e 2 Cost.
La Regione espone che in materia di zootecnia gli artt. 66 e 67 d.P.R. 24 agosto 1977 n. 616, hanno affermato la piena competenza regionale, ammettendo interventi dello Stato unicamente in relazione agli impianti di interesse nazionale e in attuazione di indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale. Successivamente, la l. 8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura) ha previsto una speciale disciplina per interventi statali a carattere orizzontale ». Tale assetto normativo, conforme al dettato costituzionale, risulterebbe irrazionalmente sconvolto, ad avviso della Regione, dalla legge impugnata che riattribuirebbe stabilmente ed organicamente allo Stato funzioni e finanziamenti già assegnati alle Regioni, senza alcun riferimento ad oggetti o interessi di carattere ultraregionale o ad interventi di natura straordinaria in grado di giustificare tali disposizioni.
In particolare, la Regione ritiene costituzionalmente illegittimi l'art. 1 comma 1, l'art. 4 comma 1 e l'art. 3 l. n. 87 del 1990, in quanto attribuiscono alla competenza di organi statali compiti di programmazione, finanziamento e incentivazione che costituiscono parte integrante e fondamentale della materia « zootecnia », costituzionalmente spettante alla stessa Regione; l'art. 5 commi 1 e 2 e l'art. 6, in quanto prevedono l'affidamento di compiti di natura finanziaria nel settore zootecnico, di competenza regionale, ad una società di diritto privato controllata dal Ministero dell'agricoltura; l'art. 3 comma 2, in quanto attribuisce al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico - del quale, peraltro, la Regione non contesta l'istituzione e l'esistenza - la titolarità di compiti di amministrazione attiva propri della Regione; artt. 1 comma 2 e 8 comma 1 lett. a), in quanto determinano lo stanziamento di fondi statali per gli interventi sopra detti anche attraverso il ritrasferimento al Ministero dell'agricoltura di fondi già assegnati alle Regioni dalla citata legge n. 752 del 1986. Osserva inoltre la Regione che non può essere riconosciuto allo Stato un potere di spesa nelle materie di competenza regionale non collegato all'esercizio di compiti statali non trasferiti.
3. Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la infondatezza delle questioni sollevate.
In merito ai ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Avvocatura dello Stato riferisce alla legge impugnata le caratteristiche di un intervento straordinario e temporaneo dello Stato, volto al risanamento ed alla ristrutturazione del settore zootecnico e delle imprese in esso operanti, per adeguarne la produzione e la commercializzazione alle esigenze del mercato. Tale intervento deve armonizzarsi (art. 2 comma 1 lett, b n. 1) con il piano agricolo nazionale e con il piano di settore previsto dalla l. n. 752 del 1986 e si sostanzia in un programma che, ai fini dell'approvazione da parte del CIPE, viene predisposto da un Comitato nel quale le Regioni e le Province autonome sono presenti con propri rappresentanti. Sarebbe pertanto assicurato il concorso delle Regioni e delle Province autonome alla elaborazione delle linee d'intervento così come allo svolgimento della fase attuativa, essendo previsto che le Regioni territorialmente interessate siano sentite per gli interventi attuati direttamente dal Comitato. Per quanto concerne poi gli interventi attuati tramite la società finanziaria di cui all'art. 5, essi non potrebbero essere realizzati che sulla base di direttive impartite dallo stesso Comitato, il quale, pur nel silenzio della legge, dovrebbe in ogni caso richiedere il parere delle Regioni e delle Province autonome in ordine a tali determinazioni.
Ad avviso dell'Avvocatura non sussisterebbe, infine, la pretesa violazione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome, dal momento che la stessa viene riferita a norme, quali quelle contenute nella 1. 30 novembre 1989 n. 386, che non hanno rango costituzionale e che si limitano a rinviare alle singole leggi istitutive per quanto concerne i criteri e le modalità della partecipazione delle Province alla ripartizione dei fondi speciali.
4. Considerazioni del tutto analoghe sono svolte dalla difesa dello Stato anche in ordine al ricorso della Regione Emilia Romagna.
Con riferimento a tale ricorso, l'Avvocatura riafferma che gli interventi previsti dalla legge, in quanto finalizzati alla regolazione del mercato, andrebbero inquadrati nell'ambito delle azioni richiedenti un livello nazionale unitario di gestione e, come tali, non inquadrabili nelle competenze trasferite alle Regioni dal d.P.R. n. 616 del 1977. Per quanto concerne poi la lamentata riapprovazione di fondi già assegnati alle Regioni, l'Avvocatura rileva che la legge impugnata, per il reperimento della copertura della spesa, in parte ha ridotto fondi già assegnati allo Stato dall'art. 4 l. n. 752 del 1986 e in parte ha inciso, ma in termini trascurabili, sulla quota di riparto da assegnare a ciascuna Regione in base all'art. 3 stessa l.
5. In prossimità dell'udienza le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Emilia Romagna hanno presentato memorie per sviluppare i motivi del ricorso e controdedurre alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato.
Le Province autonome contestano, in particolare, che la legge impugnata possa legittimarsi come intervento di carattere straordinario e temporaneo, in quanto, al di là dei termini utilizzati, il contenuto effettivo delle sue disposizioni risulterebbe finalizzato ad un riassetto strutturale del settore e, quindi, alla realizzazione di una nuova disciplina permanente della materia. Nè, d'altro canto, la disciplina impugnata potrebbe ritenersi riservata allo Stato in quanto inerente alla « regolazione del mercato agricolo » (art. 8 lett. f, d.P.R. n. 279 del 1974), dal momento che tale riserva riguarda soltanto gli interventi che hanno influenza diretta sui termini costitutivi del mercato, quali la domanda, l'offerta, i prezzi, i costi di produzione etc. (secondo quanto affermato nella sent. n. 994 del 1988).
Si ribadisce, inoltre, che la sottoposizione al CIPE del programma di cui all'art. 2 della legge impugnata, intervenendo solo in una fase successiva alla redazione del programma in questione, non risolverebbe l'illegittima esclusione delle Province autonome dalla partecipazione alle scelte programmatiche di settore così come, nella fase attuativa, le Province risulterebbero escluse da tutti gli interventi di cui all'art. 5 della legge.
Per quanto concerne, infine, le norme della 1. n. 386 del 1989, si afferma che esse, pur prive di rango costituzionale, hanno carattere « rinforzato », per essere state approvate con la speciale procedura di cui all'art. 104 st. e pertanto non potrebbero essere abrogate o derogate da norme successive che non siano state adottate con la medesima speciale procedura.
6. La Regione Emilia Romagna, nella propria memoria, contesta che l'impugnata disciplina possa essere ricondotta alla competenza statale di regolazione del mercato, essendo rivolta alla promozione della ristrutturazione delle imprese zootecniche e, quindi, proprio a quegli interventi sulle strutture agricole che l'art. 66 lett. d) e e) d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce alla competenza regionale.
Le stesse caratteristiche degli interventi previsti sarebbero in contrasto con la pretesa temporaneità e straordinarietà degli stessi, mirando a realizzare compiti permanenti dell'azione pubblica nel settore agricolo.
Gli interventi stessi non avrebbero, infine, carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente disciplinati dalla l. n. 752 del 1986, ma si porrebbero come sostitutivi rispetto ad essi ed alle relative competenze regionali.
 
Considerato in diritto: 1. I tre ricorsi investono numerose disposizioni della l. 9 aprile 1990 n. 87, recante « Interventi urgenti per la zootecnia ». In particolare, i ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano di tale legge gli artt. da 1 a 5; il ricorso promosso dalla Regione Emilia Romagna gli artt. 1 comma 1, in connessione con gli artt. 3, 4 e 5; 1 comma 2, in connessione con l'art. 8; 3 comma 2; 4 commi 1 e 3; 5 commi 1 e 2, in connessione con l'art. 6.
Poiché le questioni che vengono prospettate si presentano o identiche o analoghe o connesse, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
2. La 1. 9 aprile 1990 n. 87 assume come obbiettivo fondamentale « il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico », così da garantire l'adeguamento di tale settore, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato.
A tal fine nella legge viene prevista la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, affiancato da un Fondo speciale, di durata quinquennale, cui è attribuita la dotazione complessiva di 340 miliardi (art. 1). Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura ed è composto da tre rappresentanti dell'amministrazione statale e da tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'organo dura in carica cinque anni ed attua gli interventi previsti dalla legge sia direttamente che tramite una società per azioni, con capitale sottoscritto per almeno il 51 % dal Ministero dell'agricoltura e per la quota restante da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuta da imprenditori agricoli o loro organismi associativi (artt. 3 e 5).
Con riferimento alle funzioni, la legge conferisce al Comitato poteri sia di programmazione (art. 2) che gestionali (art. 4).
Sul piano della programmazione spetta al Comitato provvedere, previa verifica della situazione del settore, alla redazione di un programma di intervento diretto a formulare le linee generali di ristrutturazione del settore zootecnico nonché i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate allo stesso settore. Il programma viene sottoposto dal Ministro all'approvazione del CIPE con il rispetto delle procedure di cui all'art. 2 l. 8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).
Sul piano gestionale la legge attribuisce al Comitato il compito di approvare i progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese operanti nel settore zootecnico; di disporre finanziamenti anche in conto capitale a favore di società ed imprese ritenute essenziali per le finalità della legge; di concedere contributi finalizzati alla capitalizzazione di società o loro consorzi; di concedere contributi sui mutui di cui all'art. 15 comma 16 l. 4 marzo 1988 n. 67. Per questo complesso di interventi la legge prevede (art. 4 comma 3) il parere, obbligatorio ma non vincolante, delle Regioni territorialmente interessate.
La società per azioni promossa dal Comitato, oltre a svolgere i compiti che lo stesso Comitato può affidarle, è autorizzata dalla legge ad accordare fideiussioni su operazioni creditizie; ad effettuare operazioni di provvista mediante ricorso al mercato; a concedere finanziamenti per interventi relativi ad azioni di risanamento e liquidazione di società; ad acquisire quote di partecipazione in altre società (art. 5).
La legge prevede, infine, alcune norme in tema di organizzazione di detta società (artt. 6 e 7) e di copertura degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei vari interventi (art. 8).
3. Questa disciplina viene impugnata nella sua quasi totalità dai ricorsi in esame.
In particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano - nell'ipotesi che la legge dovesse ritenersi applicabile anche ai loro territori - contestano: a) l'uso illegittimo della funzione di indirizzo e coordinamento statale in una materia (patrimonio zootecnico) riservata alla competenza esclusiva provinciale; b) l'assenza o l'insufficiente presenza delle Regioni e delle Province autonome negli organi e nelle procedure previste dalla legge; e) la lesione dell'autonomia finanziaria garantita alle Province dallo Statuto speciale, per avere la legge escluso le stesse - in violazione dell'art. 5 comma 1 l. 30 novembre 1989 n. 386 - dalla ripartizione del Fondo speciale affidato al Comitato.
A sua volta la Regione Emilia Romagna censura: a) la violazione delle competenze regionali nella materia della zootecnia, così come delineate negli artt. 66 e 67 d.P.R. 24 agosto 1977 n. 616 e l. 8 novembre 1986 n. 752;
b) la lesione delle stesse competenze regionali attuata attraverso l'affidamento ad una società di diritto privato delle funzioni amministrative spettanti alla Regione; c) la lesione dell'autonomia finanziaria regionale per avere la legge impugnata ritrasferito all'amministrazione statale fondi già assegnati alle Regioni per interventi in agricoltura.
A tali censure la difesa dello Stato replica sottolineando in particolare:
a) il carattere « straordinario e temporaneo » degli interventi previsti dalla legge nonché la loro concessione con l'« interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo »; b) l'adeguatezza della partecipazione regionale e provinciale ai vari strumenti, di programmazione e gestionali, previsti dalla legge; c) l'assenza di una lesione dell'autonomia finanziaria, sia con riferimento alla disciplina speciale posta dallo Statuto per le Province autonome che alla disciplina generale formulata dalla Costituzione per le Regioni ordinarie.
4. Le questioni sollevate con i ricorsi in esame sono, in parte, fondate.
Va innanzitutto disattesa la tesi avanzata della difesa statale secondo cui la legge in considerazione verrebbe a realizzare un intervento di carattere « straordinario e temporaneo » e pertanto tale da giustificare - secondo princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. sentt. n. 217 del 1988 e nn. 324, 399 e 459 del 1989) - una limitata comprensione da parte dello Stato della sfera delle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni ed alle Province autonome. E invero è lo stesso impianto della 1. n. 87, quale si viene a delineare attraverso le finalità ed i contenuti dalla stessa espressi, che non consente di riferire alla disciplina in esame - nonostante il titolo adottato dalla legge (dove si parla di « interventi urgenti ») e la durata quinquennale prevista per l'operatività del Fondo e per l'azione del Comitato (art. 1 comma 3 e art. 3 comma 2) - le caratteristiche dell'intervento « straordinario e temporaneo ». Basti solo considerare che la legge - destinata a operare per l'intero territorio nazionale - pone a proprio obbiettivo fondamentale una finalità, quale il riassetto del settore zootecnico, che non appare limitata nel tempo, tanto più che la stessa viene perseguita attraverso un « programma di intervento » collegato e coordinato agli ordinari strumenti di programmazione in materia di politica agricola disciplinati dalla 1. 8 novembre 1986 n. 752.
Si aggiunga che gli interventi previsti dalla disciplina in esame a favore delle imprese operanti nel settore (finanziamenti in conto capitale; contributi per capitalizzazioni o per mutui; fideiussioni etc.) si vengono tutti a inquadrare nell'ordinaria azione di sostegno pubblico a favore di attività economiche socialmente rilevanti, senza alcun collegamento con fattori di carattere straordinario riconducibili al quadro di una particolare emergenza. In questa ottica, lo stesso assetto organizzativo previsto dalla legge con la costituzione del Comitato e del Fondo (di cui all'art. 1) tende ad assumere, nonostante il termine quinquennale apposto, una connotazione di stabilità, anche in relazione al fatto che lo strumento operativo attuato mediante la costituzione della società per azioni di cui all'art. 5 non risulta sottoposto ad alcun limite temporale.
Parimenti non può trovare accoglimento la tesi, sempre avanzata dall'Avvocatura dello Stato, che porterebbe ad individuare il fondamento della l. n. 87 in un « interesse di evidente carattere nazionale », quale quello inerente al « miglioramento delle condizioni del mercato » e, di conseguenza, ad applicare alla materia regolata da tale legge la riserva di competenza statale in tema di « regolazione del mercato » prevista dall'art. 71 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 616 del 1977 (e per le Province di Trento e Bolzano dall'art. 8 lett. f d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279). Se è vero, infatti, che la 1. n. 87 nell'art. 1 richiama le « esigenze del mercato », è anche vero che il fine primario della disciplina in contestazione va comunque individuato non nella « regolazione del mercato », bensì nel « risanamento » e nella « ristrutturazione » delle imprese operanti nel settore zootecnico. La legge in questione non svolge, pertanto, quella « diretta influenza o incidenza sui termini costitutivi del mercato, quali la domanda e l'offerta, i prezzi, i costi di produzione, e così via », che questa Corte ha ritenuto di dover indicare come il presupposto fondamentale per la presenza di un intervento di « regolazione del mercato » di competenza statale (cfr. sentt. n. 994 del 1988 e n. 433 del 1987), mentre non risulta, d'altro canto, sufficiente, a questo fine, il mero nesso strumentale che di volta in volta potrebbe essere individuato tra l'oggetto dell'intervento e la politica del mercato agricolo (cfr. sent. n. 304 del 1987).
Esclusa, dunque, la possibilità di riferire alla disciplina in esame sia la natura di intervento di carattere « straordinario e temporaneo » sia il carattere di normazione indirizzata alla « regolazione del mercato agricolo », la l. n. 87 del 1990 dovrà essere correttamente collocata nel quadro degli ordinari interventi attinenti alla programmazione di settore relativa alla materia agricola e forestale. Questo quadro, com'è noto, trova oggi la sua base normativa nella 1. n. 8 novembre 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), dove si prevede l'adozione di un piano agricolo nazionale che viene ad articolarsi in vari strumenti (programma quadro; piani specifici di intervento; direttive di coordinamento). Non è, dunque, un caso che la legge n. 87 ponga al centro della propria disciplina la redazione da parte del Comitato di un « programma di intervento » destinato a definire le linee generali di ristrutturazione del settore zootecnico « in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'art. 2 l. 8 novembre 1986 n. 752 », programma sottoposto all'approvazione del CIPE nel rispetto delle stesse procedure previste per il piano agricolo nazionale (art. 2 commi 1 e 2).
5. Il richiamo al quadro di riferimento espresso dalla l. n. 752 del 1986 - che in varie sue disposizioni ha .già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (cfr. sent. n. 1145 del 1988) - conduce innanzitutto ad escludere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sia nei confronti dei profili organizzativi che nei confronti delle competenze di programmazione, di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 l. n. 87.
E invero, sul piano delle norme costituzionali relative alla distribuzione delle competenze nella materia agricola e forestale, nulla si oppone al fatto che una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di. programmazione settoriale di livello nazionale, possa procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata più ampia e destinato a porre princìpi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore.
Così come, sempre sul piano costituzionale, non sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, previsto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attività di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (società per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato.
In tutte queste ipotesi - rispecchiate negli, artt. 1, 3 e 5 della legge impugnata - è il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti più appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale.
Passando poi dal piano organizzativo a quello delle competenze, nessuna lesione della sfera regionale e provinciale è dato desumere dalla disciplina posta dall'art. 2 l. n. 87 in tema di programmazione degli interventi nel settore zootecnico: e questo sia in relazione alla procedura di approvazione del « programma di intervento », che - ricalcando lo schema previsto dall'art. 2 l. n. 752 del 1986 - prevede un doppio livello di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome (attraverso la Commissione interregionale di cui all'art. 13 l. 16 maggio 1970 n. 281 e attraverso il Comitato di settore di cui all'art. 2 comma 4 l. n. 752 del 1986); sia in relazione ai contenuti del programma, descritti, dall'art. 2 comma 1, che, per il loro carattere di indirizzi generali, sono tali da non compromettere la sfera gestionale spettante alle Regioni, risultando altresì rispettosi (quantomeno nella loro astratta enunciazione) anche dei più rigorosi limiti operanti a favore della competenza di tipo esclusivo attribuita, in materia di agricoltura, alle Province autonome (cfr. sent. n. 1Ì45 del 1988 par. 2.1 e 2.2).
6. Sempre sul terreno delle competenze, diversa risulta, invece, la valutazione della disciplina posta nell'art. 4 commi 1 e 3 l. impugnata.
L'art. 4 comma 1 conferisce, infatti, al Comitato compiti la cui assegnazione all'organo centrale non può trovare alcuna giustificazione nè sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento nè su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale. L'approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; la concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; la concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; la concessione di contributi sui mutui di cui all'art. 15 comma 16 l. n. 67 del 1988, sono, tutti, interventi di natura concreta e puntuale che, ove non risultino giustificati dalla presenza di un comprovato interesse di carattere nazionale, si presentano lesivi delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Nè tale lesione può essere superata mediante la previsione - espressa nel comma 3 dello stesso art. 4 - di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non può essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attività consultiva.
7. L'illegittimità rilevata nei confronti dell'art. 4 commi 1 e 3 l. n. 87 del 1990 è destinata a riflettersi anche sull'art. 3 comma 2 stessa l., nella parte in cui prevede che « il Comitato..., attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 ». E invero, stante la coincidenza - desumibile dall'esame sistematico della legge - tra gli interventi richiamati nell'art. 3 comma 2 e quelli elencati nell'art. 4, la dichiarazione d'incostituzionalità relativa a quest'ultima norma non potrà non estendere i suoi effetti anche alla disciplina posta nell'art. 3 comma 2, in quanto destinata a regolare le modalità di esercizio (diretto o indiretto) dei vari interventi di carattere operativo indebitamente affidati dall'art. 4 allo stesso Comitato.
Per lo stesso motivo va altresì dichiarata l'illegittimità dell'art. 5 comma 2 l., nella parte in cui prevede che la società per azioni svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge « i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1 ». Anche in questo caso, infatti, i « compiti » di cui parla la norma, in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art. 4 assegna al Comitato, in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale. E invero la facoltà che va riconosciuta allo Stato di poter intervenire con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non può estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una società di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attività connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia. In questo caso il ricorso allo strumento privatistico, determinando quanto meno un aggiornamento del limite costituzionale, anziché giustificare, finisce, infatti, nella sostanza, per aggravare l'illegittimità della sottrazione operata.
8. Vanno, infatti, esaminate le censure che i ricorsi prospettano, sotto profili diversi, in relazione all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria spettante alle Province ed alla Regione ricorrenti.
Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, la censura viene riferita al fatto che i finanziamenti previsti dalla 1. n. 87 per un settore affidato alla competenza esclusiva delle ricorrenti, anziché essere assegnati pro quota alle stesse, vengano erogati dal Comitato o direttamente o attraverso la costituenda società per azioni. Così disponendo, la legge verrebbe a violare le norme contenute nel titolo IV st. spec. (art. 69 ss. d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), anche in relazione all'art. 5 l. 30 novembre 1989 n. 366 (approvata con la procedura « rinforzata » di cui all'art. 104 comma 1 st., previa « concorde richiesta » del Governo e delle Province), dove si prevede la partecipazione delle Province autonome « alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di partecipazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ». La questione non risulta fondata. Se è vero, infatti, che l'art. 5 l. n. 386 del 1989 esprime una norma « rinforzata » insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento, è anche vero che, nella fattispecie in esame, la norma stessa non può ritenersi applicabile, date le caratteristiche proprie del fondo speciale istituito con la 1. n. 87 del 1990.
Il Fondo di cui alla l. n. 87 non risulta, infatti, destinato a garantire « livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale », bensì ad incentivare le imprese impegnate nel risanamento e nella ristrutturazione delle proprie attività connesse al settore zootecnico, venendo a perseguire un obbiettivo che, in linea preminente, non è di politica sociale, ma di politica economica. Mancano, di conseguenza, i presupposti oggettivi per assimilare il Fondo in questione a quelli richiamati nell'art. 5 l. n. 386.
La Regione Emilia Romagna, a sua volta, lamenta la lesione della propria sfera di autonomia finanziaria, contestando il finanziamento del Fondo di cui alla 1. n. 87 sia nel suo complesso, per la sua attinenza a funzioni di spettanza regionale, sia con riferimento alla parte, pari a 140 miliardi, coperta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a), mediante la riduzione delle somme di cui all'art. 3 1. n. 752 del 1986, con il « ritrasferimento » al Ministero dell'agricoltura di fondi già assegnati alle Regioni da tale legge.
La questione risulta fondata limitatamente a quest'ultima censura. L'art. 8 della legge impugnata prevede, per l'attuazione delle finalità perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1 comma 11. 8 novembre 1986 n. 752 « intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 stessa l. n. 752 del 1986 ». Ora, è vero che la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, anche per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni (sent. n. 245 del 1984 par. 3) e che - come rileva la difesa statale - la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 l. n. 752 non è tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale, venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali (azioni a carattere « orizzontale » promosse dal Ministero a sostegno dell'agricoltura nazionale): ma questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 l. n. 752 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare - come rilevato dalla stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali, con il parere espresso in data 21 febbraio 1990 sul disegno di legge - risorse già destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini non può, infatti, non determinare uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa già adottati e in corso di svolgimento.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4commi 1 e 3 l. 9 aprile 1990 n. 87; dell'art. 3 comma 2 stessa l., nella parte in cui prevede che il Comitato « attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 »; dell'art. 5 comma 2 stessa l., nella parte in cui prevede che la società per azioni svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge « i compiti affidatile dal Comitato di cui all'art. 1 », dell'art. 8 comma 1 lett. a) stessa l., nella parte in cui riduce di 140 "miliardi la somma di cui all'ari. 3 l. 8 novembre 1986 n. 752,
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 l. 9 aprile 1990 n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e n. 8, 16, 69 ss. e 104 comma 1 st. spec. Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 commi 1 e 2, 3, 5, 6 e 8 l. 9 aprile 1990 n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 117 comma 1, 118 comma 1 e 119 commi 1 e 2 Cost., dalla Regione Emilia Romagna, con il ricorso di cui in epigrafe.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActiona) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionActionc) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
ActionActiond) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4-5
ActionActione) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionActions) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
ActionActionv) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionActionw) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionActionx) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActiona) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionActionz) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
ActionActionb') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Criteri generali di utilizzo)
ActionAction Art. 3 (Orario)
ActionAction Art. 4 (Domande)
ActionAction Art. 5 (Autorizzazione)
ActionAction Art. 6 (Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione)  
ActionAction Art. 7 (Utilizzo delle aule speciali)
ActionAction Art. 8 (Utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi)
ActionAction Art. 9 (Criteri di priorità per l'utilizzo delle strutture non destinate ad attività sportive)
ActionAction Art. 10 (Criteri di priorità per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi)
ActionAction Art. 11 (Piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi)  
ActionAction Art. 12 (Rimborso spese e cauzione)
ActionAction Art. 13 (Esonero dal rimborso spese)
ActionAction Art. 14 (Convenzione con gli enti proprietari)
ActionAction Art. 15 (Abrogazione)
ActionActionALLEGATO A
ActionActionALLEGATO B
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionALLEGATO A
ActionActionALLEGATO B
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionj) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionAction10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction02/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction02/04/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction07/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction10/01/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction24/01/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction28/01/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction31/01/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction31/01/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction06/02/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction06/02/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction15/03/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction29/04/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction02/05/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction13/05/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction30/05/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction18/06/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction16/07/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction18/07/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction18/07/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction17/10/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction30/12/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction30/12/1991 - Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction18/03/1991 - Delibera N. 1307 del 18.03.1991
ActionAction20/12/1991 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1991, n. 7964
ActionAction30/12/1991 - deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1991, n. 8121
ActionAction01/08/1991 - Decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253
ActionAction06/08/1991 - Decreto legislativo 6 agosto 1991, n. 296
ActionAction13/09/1991 - Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction21/01/1991 - Decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32
ActionAction25/01/1991 - Decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33
ActionAction04/01/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 gennaio 1991, n. 1
ActionAction16/04/1991 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionAction22/04/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 aprile 1991, n. 11
ActionAction02/05/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1991, n. 12
ActionAction06/05/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1991, n. 13
ActionAction06/06/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 giugno 1991, n. 14
ActionAction18/06/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 15
ActionAction18/06/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17
ActionAction27/06/1991 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionAction01/07/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 luglio 1991, n. 19
ActionAction01/02/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2
ActionAction03/01/1991 - Legge provinciale 3 gennaio 1991, n. 1
ActionAction21/01/1991 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionAction21/01/1991 - Legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 3
ActionAction20/02/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1991, n. 3
ActionAction01/03/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 marzo 1991, n. 4
ActionAction01/03/1991 - Legge provinciale 1° marzo 1991, n. 4
ActionAction05/03/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 marzo 1991, n. 5
ActionAction06/03/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7
ActionAction25/03/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8
ActionAction04/04/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 aprile 1991, n. 9
ActionAction10/04/1991 - LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionAction15/04/1991 - LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
ActionAction30/04/1991 - Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12
ActionAction17/05/1991 - Legge provinciale 17 maggio 1991, n. 15
ActionAction17/06/1991 - Legge provinciale 17 giugno 1991, n. 16
ActionAction17/06/1991 - Legge provinciale 17 giugno 1991, n. 17
ActionAction11/07/1991 - Legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19
ActionAction12/07/1991 - Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 20
ActionAction16/07/1991 - Legge provinciale 16 luglio 1991 , n. 21
ActionAction06/08/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 1991, n. 20
ActionAction08/08/1991 - LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 22
ActionAction08/08/1991 - Legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23
ActionAction17/08/1991 - Legge provinciale 17 agosto 1991, n. 26
ActionAction27/08/1991 - Legge provinciale 27 agosto 1991, n. 25
ActionAction19/09/1991 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionAction01/10/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 ottobre 1991, n. 22
ActionAction03/10/1991 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionAction11/10/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 1991, n. 23
ActionAction23/10/1991 - Legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 29
ActionAction29/10/1991 - Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30
ActionAction29/10/1991 - Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
ActionAction06/11/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 novembre 1991, n. 24
ActionAction12/11/1991 - Legge provinciale 12 novembre 1991, n. 32
ActionAction13/11/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1991, n. 25
ActionAction13/11/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1991, n. 26
ActionAction03/12/1991 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1991, n. 29
ActionAction19/06/1991 - Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 
ActionAction07/05/1991 - LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionAction19/03/1991 - LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5 —
ActionAction23/10/1991 - LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionAction20/03/1991 - Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7
ActionAction19/08/1991 - Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
ActionAction15/04/1991 - Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
ActionAction15/04/1991 - Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
ActionAction19/03/1991 - Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6
ActionAction13/12/1991 - Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
ActionAction30/04/1991 - Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946