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In vigore al: 07/09/2016

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1 (Natura giuridica)

(1)  Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:

  1. comunità comprensoriale della Val Venosta;
  2. comunità comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
  3. comunità comprensoriale della Val Pusteria;
  4. comunità comprensoriale del Burgraviato;
  5. comunità comprensoriale della Val d'Isarco;
  6. comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;
  7. 2)
  8. comunità comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneità geografica e socioeconomica, sentiti i consigli comunali interessati.

(3) 2) 

(4)  La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.

(4/bis)  Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano.3) 

2)
La lettera g) e il comma 3 sono stati abrogati dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
3)
Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 43 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 2 (Compiti delle comunità comprensoriali)

(1)  La comunità comprensoriale:

  1. persegue gli interessi comuni del comprensorio;.
  2. promuove e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

(2)  La Provincia ed i comuni possono delegare alla comunità comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.

(3)  La comunità comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con legge provinciale.

Art. 3 (Statuto)

(1)  La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(2)  Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

  1. l'individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;
  2. l'indicazione degli scopi;
  3. le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nel rispetto della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche; 4)
  4. lle attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscano al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;5)
  5. le norme sul funzionamento degli organi;
  6. l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  7. la partecipazione finanziaria dei comuni interessati;
  8. la consistenza patrimoniale;
  9. l’affidamento del servizio di tesoreria della comunità comprensoriale.6)

(3)  Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.7)

(4)  Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(5)  Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all’albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.8)

4)
La lettera c) dell'art. 3, comma 2, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10, e poi dall'art. 8, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
5)
La lettera d) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
6)
La lettera i) dell'art. 3, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
7)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
8)
L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma, 5 della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 4 (Organi)   delibera sentenza

(1) Sono organi della comunità comprensoriale:

  1. il Consulter;
  2. la giunta;
  3. il presidente;
  4. il revisore dei conti.

(2)  Il consiglio comprensoriale è composto da:

  1. i sindaci dei comuni facenti parte della comunità comprensoriale oppure da una persona da essi delegata;
  2. un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000;
  3. due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con più di 10.000 abitanti.

Qualora non venisse rispettata la consistenza dei gruppi linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la più alta percentuale di questo gruppo linguistico. I componenti aggiuntivi sono eletti dai consigli comunali partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va garantita la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Per il calcolo dei rappresentanti aggiuntivi nel consiglio comprensoriale, si fa riferimento al numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente l’insediamento. La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle località ladine va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(3)  Nel consiglio comprensoriale devono essere rappresentati entrambi i generi.

(4)  Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni cinque anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.

(5)  La giunta comprensoriale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due per le comunità comprensoriali fino a 26.000 abitanti, a quattro per le comunità comprensoriali fino a 80.000 abitanti e non superiore a sei per le altre comunità comprensoriali. Se previsto dallo statuto, uno degli assessori può essere nominato vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo svolgendo le sue funzioni. Se il vicepresidente non è stato nominato o è assente o temporaneamente impedito, le funzioni del presidente assente o temporaneamente impedito sono svolte dall'assessore più anziano. Per il calcolo del numero degli assessori comprensoriali, in occasione dell’insediamento della nuova giunta comprensoriale, viene tenuto conto del numero di abitanti applicato in sede di insediamento del consiglio comprensoriale.

(6)  La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni determina le indennità spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunità comprensoriali. Le indennità devono essere graduate in funzione della popolazione e dei programmi di attività delle comunità comprensoriali.9)

massimeDelibera N. 2094 del 20.12.2010 - Comunità comprensoriali - Indennità di carica spettanti agli amministratori e compensi ai revisori dei conti
9)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 5 (Regolamenti)

(1)  Nel rispetto della legge e dello statuto la comunità comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e per l'esercizio delle funzioni.

(2)  Le deliberazioni di approvazione ovvero di modifica del regolamento interno del consiglio comprensoriale sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza dei consiglieri assegnati.10)

(3)  Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comprensoriale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.10)

10)
I commi 2 e 3 dell'art. 5 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 6 (Controllo sugli atti)

(1)  La vigilanza sulla comunità comprensoriale ed il controllo sugli organi della stessa sono esercitati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in base alla normativa vigente per i comuni.11)

11)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 7 (Personale)  

(1)  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.

(2)  Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un’anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L.12)

12)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 8 13)

13)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 1, comma 10, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.

Art. 8/bis (Amministrazione trasparente)  

(1)  Alle comunità comprensoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che trovano applicazione per i comuni.

(2)  La disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, viene applicata solamente ai membri della giunta comprensoriale.

(3)  All´attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 14)

14)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.

Art. 9 (Norme finanziarie)

(1)  Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'articolo 2.

(2)  In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.

(3)  I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa.15) 

15)
L'art. 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

Art. 1016)

16)
Sostituisce l'art. 5, comma 2 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27e modifica l'art. 3, comma 6 della L.P. 21 luglio 1977, n. 21.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1)Con effetto dal 1° luglio 1991 le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1, succedono alle comunità montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data, secondo la coincidenza o prevalenza di ambiti territoriali di competenza, che viene accertata con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  Gli organi degli enti di cui al comma 1, in carica alla data del 1° luglio 1991, continuano ad espletare le loro funzioni fino a quando non sono eletti i nuovi consigli delle comunità comprensoriali. Le relative elezioni devono tenersi entro il 31 dicembre 1991.

(3)  Le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1 subentrano, con effetto dal 1° luglio 1991 in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di natura patrimoniale o demaniale, posti in essere dalle comunità montane, di valle o comprensoriale cui succedono.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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