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In vigore al: 07/09/2016

Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 - interventi di recupero

Allegato

Interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti

Definizione dei presupposti e delle modalità di svolgimento

Articolo 1
Oggetto

1. La presente regolamentazione, in attuazione dell’articolo 12 della Legge provinciale 24 settembre 2010 n. 11, relativa al secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano, definisce i presupposti per gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti e le loro modalità di svolgimento. La presente regolamentazione sostituisce la disciplina nazionale in materia di recupero dei debiti scolastici.

Articolo 2
Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero
Finalità
Modalità di svolgimento
Compiti dell’istituzione scolastica
Verifiche

1. L’accertamento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite da parte delle studentesse e degli studenti e di eventuali carenze persegue le seguenti finalità:

a) valorizzazione dell’autovalutazione;

b) miglioramento dei livelli formativi e di competenza;

c) miglioramento del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti rispetto ai traguardi prefissati;

d) garanzia della qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.

2. La prevenzione, la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale attività didattica, che è svolta dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero hanno lo scopo specifico sia di prevenire l’insorgere di debiti formativi e l’insuccesso scolastico sia di ridurre o colmare le carenze formative evidenziate.

3. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero rientrano tra le attività ordinarie e permanenti previste dal piano annuale dell’offerta formativa e sono pubblicati sul sito web ufficiale delle istituzioni scolastiche nonché resi noti con strumenti idonei. Essi sono realizzati in qualsiasi momento durante l’intero anno scolastico, prevalentemente nell’orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse. Se necessario, si svolgono anche al di fuori di tale orario durante l’anno scolastico e dopo il termine delle lezioni, e devono essere commisurabili agli effettivi fabbisogni delle studentesse e degli studenti interessati, in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.

4. Ulteriori modalità di effettuazione degli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero sono stabilite dalle istituzioni scolastiche. Al Consiglio d’Istituto spetta la determinazione dei principi organizzativi, mentre il Collegio docenti definisce i criteri didattico-metodologici.

5. Nel rispetto della responsabilità didattica che permane al Consiglio di classe, spetta alle ed ai docenti della materia interessata, che accertino la presenza di eventuali carenze nella preparazione delle studentesse e degli studenti, consigliare alle stesse/agli stessi, quali interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero affrontare, fra quelli previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Consiglio di classe indica alla dirigente scolastica o al dirigente scolastico l’eventuale fabbisogno di ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero. I genitori o chi ne fa le veci sono tempestivamente informati degli interventi consigliati con modalità scelte dalla scuola. Le studentesse e gli studenti fruiscono dell’offerta degli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale dd. 21 luglio 2003, n. 2523, avente per oggetto lo statuto dello studente e della studentessa.

6. Salvo quanto previsto all’articolo 5, i docenti effettuano la valutazione sull’avvenuto recupero delle carenze formative da parte delle studentesse e degli studenti sulla scorta della valutazione dei progressi generali da loro dimostrati e ne tengono particolarmente conto per la proposta di voto in sede di scrutinio al temine di un periodo di valutazione o al termine dell’anno scolastico.

Articolo 3
Interventi al termine di un periodo di valutazione intermedia

1. In sede di scrutinio, al termine di un periodo di valutazione intermedia, il Consiglio di classe propone i necessari ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero a studentesse e studenti che abbiano riportato voti negativi in una o più materie. I genitori o che ne fa le veci ne sono tempestivamente informati attraverso modalità definite dagli istituti scolastici.

Articolo 4
Interventi al termine delle lezioni
Compiti delle famiglie

1. Il Consiglio di classe attribuisce voto positivo in ciascuna disciplina e conseguentemente delibera la promozione o l’ammissione all’esame di Stato di quelle studentesse e quegli studenti, per le/i quali si siano riscontrate, in sede di scrutinio al termine delle lezioni, carenze che non compromettano, nel loro insieme, la proficua prosecuzione degli studi ovvero il superamento dell’esame di Stato. Questo principio vale, in particolar modo, all’interno di ciascun biennio.

2. Per le studentesse e gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti tali da compromettere la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva, il Consiglio di classe sospende il giudizio, qualora ritenga che le carenze riscontrate non consentano la promozione, ma possano comunque essere recuperate entro l’anno scolastico con la frequenza degli interventi proposti dall’istituzione scolastica e/o grazie allo studio personale.

3. Le istituzioni scolastiche informano i genitori delle studentesse e degli studenti di cui al comma 2, o chi ne fa le veci, delle decisioni assunte dai Consigli di classe in merito alla sospensione del giudizio finale e alle iniziative di recupero consigliate. Ai genitori o a chi ne fa le veci delle studentesse e degli studenti di cui al comma 2 è comunicata inoltre la valutazione in tutte le materie. I genitori o chi ne fa le veci devono comunicare alla scuola, entro un termine fissato dalla stessa, di quali iniziative di recupero si avvalgono tra quelle consigliate alle studentesse e agli studenti. Resta comunque fermo l’obbligo per le studentesse e per gli studenti di sottoporsi alle verifiche di cui al successivo articolo.

Articolo 5
Verifiche del recupero delle carenze
Scrutinio finale

1. Le verifiche del recupero delle carenze e lo scrutinio finale si concludono entro il 31 agosto.

2. Le modalità di effettuazione delle verifiche del recupero sono stabilite dagli istituti scolastici; spetta al Consiglio d’istituto la determinazione dei principi organizzativi, mentre compete al Collegio docenti la definizione dei criteri didattico–metodologici.

3. A conclusione delle verifiche del recupero delle carenze, il Consiglio di classe procede alla valutazione finale, per esprimere la quale deve tenere parimenti conto dei risultati conseguiti dalle studentesse e dagli studenti in sede di accertamento finale e nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

4. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

Articolo 6
Trattamento giuridico economico
Mezzi finanziari

1. I/Le docenti effettuano gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero all’interno del loro orario di insegnamento ovvero in ore straordinarie. Al riguardo si applicano le relative disposizioni dei contratti collettivi provinciali in vigore.

2. Per l’effettuazione degli interventi educativi e didattici di sostegno e recupero la Giunta provinciale mette a disposizione un contingente vincolato di ore straordinarie.

3. Il contingente indicato al 2° comma viene ripartito, tra le Intendenze scolastiche, sulla base del numero delle studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti scolastici superiori. L’assegnazione ai singoli istituti scolastici avviene sulla base di criteri definiti a livello di singola Intendenze scolastica.

4. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati prioritariamente docenti dell’Istituto scolastico.

Articolo 7
Validità

1. La presente regolamentazione entrerà in vigore, per tutte le classi, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

 

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