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In vigore al: 07/09/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Assunzioni dirette di lavoratori non residenti - Sanzione amministrativa per i datori di lavoro che assumono in violazione della precedenza per i residenti

Sentenza (28 gennaio) 6 febbraio 1991, n. 48; Pres. Conso — Red. Greco

 
Ritenuto in fatto: 1. La s.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione diretta di un lavoratore residente nella Provincia di Trento in violazione dell'art. 9 comma 4 l. prov. di Bolzano 7 dicembre 1983 n. 49, che prevede anche per le assunzioni dirette, a favore dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano, il diritto di precedenza di cui all'art. 10 comma 3 st. spec. della Regione Trentino-Alto Adige.
Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 Cost., nonché all'art. 10 comma 1 st. approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.

Ha premesso che è tuttora vigente l'art. 11 l. n. 264 del 1949, che consente alle aziende con meno di tre dipendenti l'assunzione diretta di lavoratori e che il diritto di precedenza dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano sussiste anche per le assunzioni dirette, secondo la disposizione denunciata, interpretata letteralmente. Ha, quindi, rilevato che la potestà legislativa provinciale, siccome di natura integrativa della legislazione statale (art. 10 comma 1 st.), deve esercitarsi in conformità del disposto delle leggi statali, improntato al principio della piena libertà di scelta del lavoratore da assumersi direttamente. Ed ha osservato, quindi, che la norma censurata, limitando tale scelta ai soli residenti nella Provincia di Bolzano, violerebbe:

a) l'art. 10 comma 1 st., che pone limiti alla potestà legislativa provinciale, tanto più che il comma 3 dello stesso articolo regola il collocamento in senso stretto, cioè l'avviamento al lavoro con richiesta scritta, numerica o nominativa, del datore di lavoro, e non anche l'assunzione diretta;

b) l'art. 3 comma 1 Cost. per l'arbitraria discriminazione che si verificherebbe, in ragione del solo fatto anagrafico, tra lavoratori residenti nella Provincia e lavoratori non residenti, nonché tra imprenditori in ragione della sola circostanza materiale dello svolgimento dell'attività nell'una o nell'altra località;

c) l'art. 41 comma 1 Cost. per la compressione che si verifica della facoltà del datore di lavoro di scegliere liberamente i propri dipendenti specie quando la struttura organizzativa di cui è titolare sia di quella modestia che la legge statale considera inidonea alla limitazione;

d) gli artt. 2 e 4 Cost. in quanto il disconoscimento del fondamentale diritto alla libera scelta del posto di lavoro equivale a lesione ingiustificata della personalità e dignità sociale del lavoratore e dello stesso diritto al lavoro.

3. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3.1. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia di Bolzano concludendo per l'infondatezza della questione.
All'uopo ha osservato che la potestà legislativa provinciale ex art. 10 st., sebbene « integrativa », non è una mera potestà regolamentare, come pretende il giudice a quo, ma assume portata complementare rispetto alla legislazione statale, ben potendo ad essa innovare al fine di adattarla alle particolari esigenze locali e che non ha alcun fondamento la pretesa di limitare il diritto di precedenza sancito dall'art. 10 comma 3 st. spec. ai soli casi di collocamento per il tramite dell'ufficio, trattandosi di disposizione inserita nello stesso articolo che attribuisce potestà normativa in materia di collocamento e non essendo a questa estraneo, come riconosce anche il giudice a quo, il caso dell'assunzione « diretta »: la norma censurata altro non è se non integrazione della disciplina statale, disposta, in attuazione di specifica previsione statutaria, a tutela delle minoranze locali.
Ha rilevato, inoltre, che non si possono invocare i princìpi costituzionali di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica per delegittimare disposizioni improntate ai suddetti fini di tutela, imposti non solo da norme dello statuto speciale, ma anche dalla stessa Costituzione e che è insussistente la presunta violazione degli artt. 2 e 4 Cost. perché proprio la disciplina pubblicistica del lavoro e segnatamente quella del collocamento dimostrano che non esiste nel nostro ordinamento un'assoluta libertà di scelta, da parte del lavoratore, del proprio datore di lavoro.
Nell'imminenza dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni formulate, ha sottolineato che nella materia del collocamento rientrano anche le assunzioni dirette, come del resto riconosce lo stesso giudice remittente, onde non si comprende come ad esse non possa estendersi anche il diritto di precedenza. Ha aggiunto, poi, che la potestà legislativa riconosciutale, siccome integrativa, può essere pure esercitata con contenuti innovativi rispetto alla legislazione statale (sent. Corte cost. n. 227 del 1990).
 
Considerato in diritto: 1. La Corte è chiamata a verificare se l'art. 9 comma 4 l. prov. Bolzano 7 dicembre 1983 n. 49, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 l. 29 aprile 1949 n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 10 comma 3 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, violi gli artt.:
1) 10 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto il carattere integrativo ivi attribuito alla potestà legislativa provinciale, rispetto a quella statale in materia di collocamento, non consentirebbe di disciplinare localmente i casi di assunzioni dirette limitando il potere del datore di lavoro di scegliere i propri dipendenti;
2) 3 Cost., in quanto si determinerebbe una arbitraria discriminazione fra i lavoratori e fra i datori di lavoro in base, rispettivamente, al fatto della residenza e del luogo di svolgimento dell'attività;
3) 41 Cost., perché risulterebbe ingiustificatamente limitata la libertà di iniziativa economica;
4) 2 e 4 Cost., in quanto la limitazione, in danno dei lavoratori, della libertà di scegliere il proprio datore di lavoro, comprometterebbe la personalità e dignità sociale dei primi e lederebbe lo stesso diritto al lavoro.

2. La questione è fondata.

L'art. 9 comma 4 l. prov. di Bolzano 7 dicembre 1983 n. 49, dispone che hanno precedenza nel collocamento e nell'avviamento al lavoro i lavoratori residenti nella Provincia di Bolzano e prevede una sanzione amministrativa a carico di coloro che assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 l. 29 aprile 1949 n. 264.

2.1. La citata disposizione della legge provinciale risulta in netto contrasto con il comma 3 dell'art. 10 st. Regione T.-A.A., approvato con d.P.R. 31 agosto 1970 n. 670, applicabile anche alla Provincia di Bolzano.

Invero, il diritto di precedenza è previsto specificamente solo per i lavoratori che siano iscritti nelle liste di collocamento e siano oggetto di una richiesta del datore di lavoro, numerica o nominativa, a seconda delle varie norme che disciplinano il collocamento dei lavoratori ed il loro avviamento al lavoro. Non riguarda affatto l'assunzione diretta di cui beneficiano i datori di lavoro titolari di aziende con non più di tre dipendenti, secondo il disposto dell'art. 11 n. 6 l. 29 aprile 1949 n. 464, la quale contiene i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

In caso di assunzione diretta il datore di lavoro deve solo comunicare i nominativi degli assunti all'Ufficio di collocamento della zona, secondo quanto è previsto dal comma ult. dello stesso art. 11 citato.

2.2. Per i lavoratori assunti direttamente non vi è, quindi, l'intervento dell'Ufficio di collocamento. La norma statutaria, interpretata nei suddetti termini anche dal giudice remittente, importa anzitutto l'insussistenza del diritto di preferenza a favore dei residenti nella Provincia nel caso di assunzione diretta.

Il contrasto della disposizione della legge regionale in esame con la norma statutaria importa la violazione dell'art. 10 st. Ne va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale.

La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 3 comma 1, 41, 2 e 4) si deve ritenere assorbita.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 comma 4 l. prov. Bolzano 7 dicembre 1983 n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 l. 29 aprile 1949 n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 10 comma 3 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

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