In vigore al

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In vigore al: 07/09/2016

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 1 (Finalità dei servizi sociali)     delibera sentenza

(1)  I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

(2)  Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge.2) 

(3)  I servizi sociali perseguono in particolare:

  1. la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio;
  2. Il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi;
  3. la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio;
  4. il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;
  5. la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio.

(4)  Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
2)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 2 (Piano sociale provinciale)    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale approva ogni cinque anni  il piano sociale provinciale, coordinandolo con quello sanitario e con gli altri piani di settore. 3)

(2)  Il piano determina tra l'altro:

  1. gli obbiettivi da perseguire;
  2. gli standards di funzionalità, la struttura organizzativa e gli ambiti territoriali di riferimento dei servizi sociali;
  3. le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni;
  4. la metodologia degli interventi;
  5. le modalità d'integrazione dei programmi e degli interventi sociali e sanitari;
  6. il fabbisogno del personale, gli indirizzi sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'aggiornamento;
  7. l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili nonché il grado di copertura della spesa degli enti gestori, da assicurarsi attraverso le assegnazioni provinciali di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). 4)
massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1141 - Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Revoca della deliberazione del 03.05.2010, n. 763
massimeDelibera N. 764 del 03.05.2010 - Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
3)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
4)
La lettera g) è stata sostituita dall'art. 43 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 3 (Partecipazione)   

(1) Al  fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sociali della Provincia, le parti sociali e le associazioni di rappresentanza dell'ambito sociale vengono preventivamente informate e sentite rispetto a modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo nel campo delle politiche sociali. 5) 

5)
L'art. 3 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e poi dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 4 (Sezione ricorsi)   delibera sentenza

(1) È istituita la Sezione ricorsi che decide:

  1. sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;
  2. sulle controversie in materia di ricovero e di spedalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

(2)  Le decisioni dei comitati tecnici degli enti gestori dei servizi sociali, riguardanti la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale, sono definitive.

(3)  La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.

(4)  La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto. 6) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007 - Assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter) - caratteristiche del servizio - non è dato in caso di assistenza fuori del domicilio dell'assistente - consulta provinciale per l'assistenza sociale - organo collegiale perfetto
6)
L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e poi dall'art. 4, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 5 (Destinatari)      

(1)  Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali i cittadini italiani e degli stati membri della Comunità Europea che hanno stabile dimora in provincia di Bolzano.

(2)  Le prestazioni sono altresì rivolte ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti e stabilmente dimoranti in provincia. Con regolamento di esecuzione anche delle leggi provinciali di settore sono fissati gli standards minimi e le modalità concernenti l'erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri ed apolidi, nel rispetto degli obblighi della Provincia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e garantendo comunque gli standards minimi fissati a livello nazionale.

(3)  In caso di necessità ed urgenza le prestazioni possono essere erogate anche prescindendo dai requisiti di residenza e dimora.

(4)  Alle spese di ricovero in strutture socio-assistenziali a carico dei comuni provvede il comune in cui l'assistito ha il domicilio di soccorso. Le eventuali spese di ricovero di cittadini stranieri ed apolidi in strutture socio-assistenziali sono a carico del fondo sociale provinciale ed assunte dall'ente gestore nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.7) 

7)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 6 (Diritti degli utenti)  

(1)  Agli utenti dei servizi sociali sono garantiti:

  1. l'informazione sui vari servizi disponibili;
  2. la possibilità di scelta dei servizi entro i limiti oggettivi della loro organizzazione;
  3. la segretezza dei dati personali.

(2) Contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4. 8)

8)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 7 (Concorso nelle spese)        delibera sentenza

(1)  L’accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell’ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

(2)  Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

  1. delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
  2. della rilevanza sociale delle prestazioni;
  3. della composizione del nucleo familiare;
  4. dell’età dell’utente; 9)
  5. del fabbisogno assistenziale dell’utente. 9)

(3)  Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.10) 

massimeDelibera N. 2050 del 25.06.2001 - Criteri per la determinazione dei costi convenzionali delle strutture e dei servizi per persone in situazione di handicap, malati psichici e persone affette da forme di dipendenza
9)
Le lettere d) ed e) dell'art. 7, comma 2, sono state aggiunte dall'art. 4, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
10)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 7/bis (Assistenza economica sociale)    delibera sentenza

(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale sono prestazioni erogate per limitati periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento.

(2)  Sono altresì prestazioni di assistenza economica sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.

(3)  I criteri e le modalità di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell’articolo 1 e del presente articolo. 11) 

massimeDelibera N. 2050 del 25.06.2001 - Criteri per la determinazione dei costi convenzionali delle strutture e dei servizi per persone in situazione di handicap, malati psichici e persone affette da forme di dipendenza
11)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 3 della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 7/ter (Procedure per il pagamento della partecipazione alle tariffe dei servizi residenziali per anziani)    delibera sentenza

(1)  Nel caso dei servizi residenziali per anziani l’ente gestore del servizio provvede a richiedere il pagamento della partecipazione tariffaria prevista alle persone e agli enti obbligati ai sensi della presente legge.

(2)  Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti delle persone obbligate al pagamento, il comune competente per l’integrazione tariffaria ai sensi della vigente normativa anticipa gli importi sospesi all’ente gestore del servizio residenziale accreditato, al fine di garantirne la liquidità. Anche in caso di anticipazione degli importi sospesi, rimane in essere e non decade il credito dell’ente gestore del servizio nei confronti delle persone obbligate.

(3)  L’ente gestore del servizio segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta solerzia e restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito a queste procedure, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità. Le spese procedurali risultanti sono a carico del comune.

(4)  Al fine di un ottimale svolgimento delle procedure gli enti gestori dei servizi residenziali per anziani e i comuni concordano, nel quadro di una regolamentazione valida a livello provinciale, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, definendo tra l’altro quanto segue:

  1. forme di partecipazione dei comuni alle decisioni che gli enti gestori devono adottare in relazione alle procedure giudiziali e di recupero coattivo previste dal presente articolo;
  2. gli obblighi di trasmissione di documenti ed informazioni al fine dell’anticipo degli importi sospesi e della partecipazione dei comuni di cui alla lettera a);
  3. i casi nei quali l’ente gestore del servizio è tenuto a farsi carico delle spese relative alle procedure giudiziali e coattive e a restituire per intero al comune gli importi da esso anticipati;
  4. l’assunzione delle spese procedurali e l’anticipazione degli importi sospesi per le procedure in essere, per le quali non vi è ancora stata una sentenza definitiva al momento dell’entrata in vigore dell’accordo previsto dal presente comma. 12)
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 733 - Determinazione della tariffa giornaliera per le prestazioni sanitarie e l’erogazione di dispositivi e farmaci erogati in strutture residenziali per anziani e sul territorio in Provincia di Bolzano a favore di persone assicurate all’estero - revoca della propria deliberazione 14 gennaio 2013, n. 55
massimeDelibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani (modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016)
12)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 7/quater (Posti letto in case di riposo e centri di degenza)

(1)  Nei territori nei quali la dotazione di posti letto nei servizi residenziali per anziani accreditati supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale.

(2)  La Giunta provinciale definisce i territori di riferimento. 13)

13)
L'art. 7/quater è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 8 (Compiti della Provincia)                   delibera sentenza

(1)  Spetta all'amministrazione provinciale di:

  1. approvare il piano sociale provinciale;
  2. stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
  3. determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
  4. individuare i servizi di carattere multizonale;
  5. approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
  6. ripartire il fondo soclale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d);
  7. provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private;
  8. istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
  9. erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
  10. predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
  11. fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;
  12. provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;
  13. provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali;
  14. provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;
  15. istituire e gestire il sistema informativo socioassistenziale;
  16. promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica;
  17. favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali;
  18. promuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive;
  19. promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale;
  20. autorizzare il convenzionamento;
  21. autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali;
  22. attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali;
  23. decidere le controversie in materia di ricovero e di spedalità;
  24. accreditare i servizi sociali; 14)
  25. approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali; 14) 
  26. erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza. 14) 
massimeDelibera 26 agosto 2013, n. 1190 - Elementi obbligatori per le procedure di affidamento di servizi e prestazioni sociali da parte degli enti gestori dei servizi sociali
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 683 del 21.04.2011 - Accompagnamento socia-pedagogico abitativo
massimeDelibera N. 2141 del 20.12.2010 - Accreditamento provvisorio dei Centri diurni per anziani e dei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità dell'Alto Adige - revoca della deliberazione n. 2781 del 16.11.2009
massimeDelibera N. 2978 del 14.12.2009 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione ( Legge n. 6 del 9 gennaio 2004)
massimeDelibera N. 1354 del 18.04.2006 - Criteri d'ammissione e criteri per l'uso del centro di accoglienza „MIGRANTES" (struttura ex-Saetta)
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 626 del 28.02.2000 - Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'organizzazione e la gestione del distretto sociale
14)
Le lettere x), y) e z) sono state aggiunte dall'art. 17 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 8/bis (Procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani)

(1)  Gli enti gestori di servizi residenziali per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la retta e la tariffa base a cui compartecipano l’ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7/bis. Le rette e le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  Gli importi massimi delle rette e delle tariffe base dei servizi residenziali per anziani sono rideterminati dalla Giunta provinciale ogni due anni. In situazioni particolari sufficientemente motivate, e con il consenso del comune o dei comuni competenti, la Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza una retta o tariffa base superiore all’importo massimo. A livello organizzativo gli enti gestori si orientano in ogni caso a garantire un rapporto adeguato e quanto più ridotto possibile tra i costi amministrativi generali e i costi destinati all’assistenza e cura.

(3)  Nel rispetto degli importi massimi la tariffa base dei servizi residenziali per anziani è concordata tra l’ente gestore del servizio e i comuni competenti entro il termine stabilito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.

(4)  Se l’accordo non è raggiunto entro il termine stabilito, l’ente gestore del servizio sottopone la questione alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4, la quale si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:  

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede;
  2. il direttore dell’ufficio provinciale competente per l’assistenza agli anziani;
  3. un rappresentante dell’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, designato dalla stessa associazione;
  4. un rappresentante del Consorzio dei comuni dell’Alto Adige, designato dallo stesso Consorzio. 15)
15)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 8/ter (Controllo sugli atti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

(1)  I seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale:

  1. il bilancio di esercizio;
  2. le deliberazioni concernenti i compensi spettanti agli amministratori;
  3. le deliberazioni concernenti la determinazione della retta e della tariffa base.

(2)  Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro dieci giorni dalla data di adozione all’ufficio provinciale competente per il controllo e sono pubblicati mediante affissione all’albo informatico.

(3)  Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti.

(4)  Il termine per l’annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 è sospeso per una sola volta qualora, prima della scadenza di esso, l’ufficio provinciale competente richieda elementi integrativi di giudizio. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. I provvedimenti decadono qualora l’azienda non fornisca gli elementi integrativi di giudizio entro 30 giorni dalla richiesta.

(5)  Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di merito da parte della Giunta provinciale e non acquistano efficacia ove la Giunta provinciale vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda.

(6)  Alle deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili si applicano i commi 2 e 4.

(7)  Per il controllo preventivo di merito vale il termine perentorio di 45 giorni. Entro tale termine la Provincia comunica all’azienda l’esito positivo del controllo oppure l’avvenuto annullamento.

(8)  Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

(9)  Nei casi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, i termini per il controllo sono ridotti alla metà. Gli atti soggetti al controllo di merito non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili. 16)

16)
L'art. 8/ter è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 9 (Formazione professionale)

(1)  La Giunta provinciale approva i piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento, determinando tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, il numero e il tipo di iniziative da attivare. 17)

(2)  La Giunta provinciale provvede, direttamente o tramite convenzioni con istituti o enti specializzati, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale.

(3)  Nell'ambito delle previsioni di piano gli enti gestori dei servizi sociali possono provvedere direttamente all'aggiornamento del proprio personale.

(4)  La Giunta provinciale può concedere contributi o sovvenzioni per iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento promosse da associazioni, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine gli enti presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta stessa.

(5)  La giunta provinciale può riconoscere, ai fini dell'accesso ai profili professionali dei servizi sociali, attestati di formazione conseguiti sul territorio nazionale o all'estero, se tali formazioni hanno contenuti paragonabili alle formazioni nel campo sociale espletate dall'amministrazione provinciale e hanno almeno la durata minima prevista dalla normativa vigente. 18) 

17)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
18)
L'art. 9,  comma 5,  è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 10 (Delega ai comuni)         delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

(2)  I tempi e le modalità del passaggio delle funzioni delegate sono fissati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.

(3)  La Giunta provinciale è impegnata a presentare entro un anno un testo coordinato delle suddette leggi.

massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1283 - Sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità: approvazione delle linee guida
massimeDelibera 14 maggio 2001, n. 1492 - Riconoscimento del servizio di “mediazione familiare” quale servizio sociale da garantire ai cittadini del territorio provinciale
19)
Il numero 10) è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
20)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
21)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
22)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
23)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
24)
La lettera n) è stata abrogata dall'art. 5, comma 5, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.
25)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.

Art. 11 (Compiti dei comuni)

(1)  I comuni concorrono all'attuazione del servizio sociale attraverso l'esercizio delle funzioni proprie o delegate, e in particolare:

  1. attuano studi e ricerche volti a stabilire l'entità e la qualità dei bisogni, ad identificarne le cause;
  2. organizzano il complesso dei servizi coordinandoli funzionalmente con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alle unità sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti privati convenzionati e non;
  3. erogano le prestazioni;
  4. stipulano, ai sensi dell'articolo 20, le convenzioni autorizzate dalla Giunta provinciale;
  5. garantiscono la partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo dei servizi, anche attraverso il coinvolgimento degli assistiti, delle famiglie e delle formazioni sociali operanti nel territorio;
  6. partecipano alla programmazione dei servizi sociali attraverso l'elaborazione dei programmi di attività;
  7. provvedono alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, nonché delle attrezzature proprie e di quelle loro affidate dalla Provincia;
  8. provvedono all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, al riadattamento e all'ampliamento degli immobili destinati ai servizi sociali; se i servizi sono gestiti attraverso altri enti pubblici o privati, detti immobili possono essere messi a loro disposizione, 26)
  9. provvedono all'acquisto di arredo, di impianti ed attrezzature, nonché alla loro manutenzione.
26)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 6 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 11/bis (Servizi sociali per anziani)

(1) Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, le prestazioni dell’assistenza domiciliare erogate presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno delle persone anziane.

(2) Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi sono accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi. 27)

27)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 11/ter (Servizi di assistenza aperta per anziani)

(1) Costituiscono servizi di assistenza aperta per anziani:

  1. l'assistenza domiciliare presso il domicilio;
  2. l'assistenza domiciliare presso il centro diurno e i servizi pasti a domicilio e mensa;
  3. i club per anziani e i servizi di consulenza;
  4. i soggiorni per anziani. 28)
28)
L'art. 11/ter è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)

(1) Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

(2) Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

  1. l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani nonché le varie forme di comunità alloggio per anziani;
  2. le residenze per anziani.

(3) L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

(4) Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda di attestazione, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche l'attestazione di idoneità al funzionamento.

(5) Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

(6) Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperti tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza.

(7) L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

(8) Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni. 29)

29)
L'art. 11/quater è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12 (Gestione dei servizi sociali)  

(1)  I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 730) 

(2)  La gestione avviene attraverso propri uffici, mediante aziende o istituzioni oppure ricorrendo a convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, associazioni o cooperative. È fatta salva la precedenza delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11.31) 

(3)  Al fine di assicurare funzionalità ed economicità, nonché una gestione unitaria dei servizi sociali, i confini territoriali dei consorzi istituiti dai Comuni non devono intersecare i confini delle unità sanitarie locali.

(4)  Essi devono essere istituiti nel rispetto dei criteri sulle dimensioni territoriali fissati dalla Giunta provinciale.

(5) 32) 

(6)  Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.33) 

30)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
31)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
32)
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
33)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

Art. 12/bis (Azienda Servizi Sociali)   delibera sentenza

(1) L’azienda è ente pubblico non economico e strumentale dei comuni e delle comunità comprensoriali per la gestione dei servizi sociali. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile e assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti che l’hanno istituita. Se espressamente delegata dall’ente istitutore, svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche.

(2)  Sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

(3)  Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’azienda alla quale è preposto, secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell’azienda e dispone le assunzioni del personale. Adotta i regolamenti, fatti salvi quelli di cui al comma 6. Il vicedirettore generale svolge funzioni vicarie del direttore generale. Il vicedirettore generale dirige una delle strutture organizzative dell’azienda.

(4)  Il direttore generale e il vicedirettore generale dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta comunale che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell’ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell’assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all’entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alla disposizione di cui al secondo periodo del presente comma.

(5)  Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta dell’ente istitutore secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è corrispondente a quello fissato dalla Giunta regionale per i revisori dei conti dell’ente istitutore.

(6)  La giunta dell’ente istitutore approva i programmi di attività dell’azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell’equilibrio finanziario dell’esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi sociali, l’istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull’azienda. Ai fini dell’approvazione della pianta organica del personale o, nel caso di azienda già esistente, dei suoi ampliamenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

(7)  I consigli degli enti istitutori approvano lo statuto dell’azienda e le relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

(8)  Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull’ordinamento delle comunità comprensoriali. Per l’ordinamento del personale si applica quello vigente per l’ente istitutore, salvo che vi sia specifica normativa di settore al riguardo.

(9)  Il personale dipendente degli enti istitutori, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all’azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l’ente istitutore. La giunta dell’ente istitutore stabilisce tempi e modalità del trasferimento. 34) 

massimeDelibera N. 3988 del 24.10.2005 - Compensi ai revisori dei conti
34)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, poi  modificato dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 32 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, ed infine così sostituito dall'art. 4, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 13 (Costi e tariffe)        delibera sentenza

(1)  Gli enti gestori dei servizi sociali e gli enti pubblici e privati operanti nel settore determinano annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, i costi relativi ai servizi ed attività fissati distintamente per prestazione o per unità giornaliera di frequenza.

(2)  I costi sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.

(3)  Nei costi sono comprese le spese per l'ammortamento, la manutenzione ed il rinnovo delle strutture a carico dell’ente gestore per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2. 35)

(4)  Le tariffe sono fissate dall'ente in relazione al costo e alla priorità programmatica dei singoli servizi, nonché alla capacità contributiva dell'utenza come disciplinata nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7.

(5)  I costi e le tariffe non possono essere fissati con effetto retroattivo.

(6)  I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.36) 

massimeDelibera N. 4678 del 09.12.2008 - Determinazione dei costi convenzionali giornalieri relativi all'anno 2009 per l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia
massimeDelibera N. 3148 del 30.08.2004 - Criteri per la ripartizione delle spese per prestazione socio-sanitarie di assistenza residenziale di minori con problematiche psichiche rispettivamente psichiatriche in strutture non concensionate in Italia ed all'estero
35)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
36)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 14 (Modalità organizzative)         delibera sentenza

(1)  I servizi sociali sono organizzati:

  1. in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;
  2. in forme sostitutive della famiglia;
  3. in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
  4. in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.

(2)  I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

(3)  I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

(4)  L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

(5)  La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione.

(6)  I Servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla provincia  e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.37) 38)

(7)  Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. 39)

(8)  Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono detratte dal finanziamento del relativo servizio. 40)

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 2780 del 16.11.2009 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi dell'assistenza domicilare
37)
L' art. 14 è stato sostituito dall' art. 10 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
38)
Il comma 6 è stato aggiunto dall' art. 18 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9
39)
L'art. 14, comma 7, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
40)
L'art. 14, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 15 (Il distretto)  

(1)  I distretti sociali rappresentano l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno.

(2)  La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei distretti sociali, che devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.

(3)  Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga tramessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vongono sottoscritti da entrambi i gestori.41)

(4)  In ogni distretto è istituito un Comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono disciplinati dall'ente gestore sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 42)

41)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
42)
L'art. 15, comma 4, è stato inserito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 15/bis (Sportello unico per l’assistenza e cura)

(1) Gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, uno sportello unico sia per l’informazione e la consulenza alle persone non autosufficienti e ai loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

(2)  La Giunta provinciale definisce le forme organizzative e gli ambiti territoriali degli sportelli unici.

(3)  Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

(4)  La partecipazione a tali sportelli unici costituisce requisito per l’accreditamento dei servizi.

(5)  Se un ente gestore non partecipa all’istituzione o alla gestione dello sportello unico nel proprio ambito territoriale, a tale ente si applica una sanzione mensile di 8.000,00 euro. L’importo corrispondente è detratto dal finanziamento del relativo servizio ed assegnato agli altri enti gestori partecipanti, per assicurare la regolare gestione del servizio.  43)

43)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 1644) 

44)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 17 (La sede di distretto)

(1)  La sede di distretto accoglie il servizio di segreteria, i servizi sociali, nonché il sistema informativo e assicura:

  1. l'informazione su tutti i servizi sociali;
  2. la prenotazione per l'utilizzo dei servizi;
  3. l'erogazione di prestazioni;
  4. il rilascio dei documenti;
  5. la distribuzione di materiale didattico ed informativo.

(2)  Per assicurare la massima integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari la sede di distretto è unica.

(3)  Presso ogni distretto è istituito un comitato tecnico, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le direttive della Provincia. Il comitato tecnico è competente per le decisioni concernenti prestazioni che presuppongono una valutazione di particolari circostanze o situazioni personali e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione della situazione familiare in relazione alla revoca, alla restituzione della prestazione e all’esclusione dai benefici ai sensi dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 45)

45)
L'art. 17, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 9, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 18 (Servizi multizonali)

(1)  La Giunta provinciale individua i servizi multizonali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più enti gestori di servizi sociali.

(2)  La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata all'ente gestore nel cui territorio essi sono prevalentemente ubicati.46) 

46)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 19 (Aziende pubbliche di servizi alla persona) 47)

(1)  La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. 48)

(2)  Le Aziende pubbliche di servizi alla persona  concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni, contratti ed intese di lavoro e di collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali. 49)

(3)  La Provincia può concedere contributi alle Aziende pubbliche di servizi alla persona  in conto capitale e in conto gestione. 50)

(4)  La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona  avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale. 51)  52)

47)
La rubrica dell'art. 19 è stata così sostituita dall'art. 12, comma 10, della L.P. 24 maggi 2016, n. 10.
48)
Nell'art. 19, comma 1, le parole "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono sostituite dalle parole "aziende pubbliche di servizi alla persona", dall'art. 12, comma 10, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
49)
Nell'art. 19, comma 2, le parole "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono sostituite dalle parole "Aziende pubbliche di servizi alla persona", dall'art. 12, comma 10, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
50)
Nell'art. 19, comma 3, le parole "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono sostituite dalle parole "Aziende pubbliche di servizi alla persona", dall'art. 12, comma 10, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
51)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
52)
Nell'art. 19, comma 4, le parole "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono sostituite dalle parole "Aziende pubbliche di servizi alla persona", dall'art. 12, comma 10, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 20 (Enti privati)    

(1)  La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.

(2)  Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali.

(3)  La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.53) 

53)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 20/bis (Concessione di contributi)       

(1)  La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:

  1. alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,
  2. alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,
  3. ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili,
  4. all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,
  5. allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale,
  6. allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali,
  7. allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali,
  8. allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,
  9. allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,
  10. alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,
  11. all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale,
  12. all'attività di federazione e di coordinamento fra enti.

(1/bis) La Provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene. 54)

(1/ter) La Provincia può concedere agli enti di cui al comma 1-bis contributi per spese correnti per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all’inizio dell'effettiva attività gestionale. 55)

(2)  Con deliberazione della Giunta provinciale  sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande. 56)

(2/bis)  I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella deliberazione della Giunta provinciale  di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. 57)

(3) Nella deliberazione della Giunta provinciale  di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un fabbisogno temporaneo ed eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 58)

(3/bis)  Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito. 59)

(4)  Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione.

(5)  L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari.60) 

54)
L'art. 20/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
55)
L'art. 20/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
56)
L'art. 20/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 12, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
57)
L'art. 20/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, e successivamente così modificato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
58)
L'art. 20/bis, comma 3, è stato così modifcato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
59)
Il comma 3/bis è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
60)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 16 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 23 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 21 (Sistema informativo socio-assistenziale)

(1)  Al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, la Giunta provinciale attiva il sistema informativo socio-assistenziale, coordinandolo con gli altri sistemi in esercizio nell'ambito dell'amministrazione provinciale e comunale ed in particolare con quello sanitario. Sarà in ogni modo salvaguardato il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali.

(2)  Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l’attuazione dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. 61)

61)
L'art. 21, comma 2, è stato inserito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 22 (Studi e ricerche)

(1)  Al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali della popolazione, la Provincia promuove studi e ricerche volti a stabilire l'entità dei bisogni e delle risorse assistenziali e ad identificare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione, anche attraverso la collaborazione con università o altri enti o istituti di ricerca, anche esteri.

(2)  62)

62)
L'art. 22, comma 2, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 23 (Personale)    delibera sentenza

(1)  Nell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali proprie e delegate gli enti gestori dei servizi sociali si avvalgono di personale proprio, trasferito o messo a disposizione.

(2)  Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale con il provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza o loro consorzi è trasferito agli enti gestori dei servizi sociali che assumono la gestione dei servizi, nell'ambito del relativo territorio di servizio.

(3)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale il personale dipendente dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali. I tempi, le modalità e l'elenco del relativo personale sono determinati nel provvedimento della Giunta provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2.

(4)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza, che provvede all'amministrazione del personale medesimo.

(5)  Fino all'eventuale trasferimento del personale provinciale ai comuni o loro consorzi la Provincia sostiene direttamente gli oneri per il personale messo a disposizione. Gli enti gestori dei servizi sociali provvedono a rifondere alle unità sanitarie locali le spese per il personale messo a disposizione dalle stesse.63) 

(6)  Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale.64) 

(7)  Le spese concernenti la quota di iscrizione a corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dei servizi sociali messo a disposizione, da parte della Provincia, agli enti gestori dei servizi sociali sono rimborsate dalla Provincia su apposito capitolo di spesa all'interno del fondo sociale di cui all'articolo 29.64) 

(8)  I contratti di comparto degli enti gestori dei servizi sociali e sanitari prevedono i profili professionali dell'ausiliario socio-assistenziale, dell'operatore socio-assistenziale e dell'educatore.65) 

(9)  L'ausiliario socio-assistenziale opera quale operatore ausiliario per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e per l'igiene delle strutture e dell'ambito domiciliare e svolge le sue mansioni in collaborazione e sotto la direzione degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di ausiliario socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 300 ore.65) 

(10)  L'operatore socio-assistenziale opera per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché gli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di operatore socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 3000 ore. Per il conseguimento del diploma di operatore socio-assistenziale, la formazione di assistente per soggetti portatori di handicap, di assistente geriatrico e familiare nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.65) 

(11)  L'educatore opera nel campo della consulenza, dell'accompagnamento e della cura e assistenza socio-pedagogica di persone singole, famiglie e gruppi e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di educatore viene conferito dopo il conseguimento di una formazione postsecondaria della durata minima di 2600 ore. Per il conseguimento del diploma di educatore, le formazioni di educatore per soggetti portatori di handicap, di istitutore per soggetti portatori di handicap, di educatore in convitti ed operatore pedagogico nel servizio giovani nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.65) 

(12)  Gli enti gestori dei servizi sociali possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sociali e sanitari, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

  1. la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;
  2. l'oggetto del rapporto concerna un'attività istituzionale dell'ente gestore, per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;
  3. il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
  4. sia impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
  5. i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente. 65) 

(13)  L'amministrazione provinciale può avvalersi della messa a disposizione di personale degli enti sociali pubblici della Provincia per attività connesse agli interventi di assistenza e beneficenza pubblica.66) 

(14)  Il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.66) 

(15)  Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 1 e il relativo contingente sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.66) 

(16)  La spesa per il personale messo a disposizione è a carico del bilancio provinciale.66) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004 - Nozione di controinteressato - impiegato comunale e provinciale - personale messo a disposizione - stato giuridico ed economico - affinità con comando e distacco - indennità di coordinamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003 - nquadramento di dipendenti I.P.A.B. - nessuna legittimazione passiva della Provincia
63)
L'art. 23 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43; vedi anche l'art. 38 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 38

(1)  A partire dal 1° settembre 1998 il personale provinciale messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è trasferito ai relativi enti nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso la Provincia.

(2)  La Giunta provinciale stabilisce le modalità del relativo passaggio, prevedendo la facoltà di opzione per la permanenza presso la Provincia nell'ambito dei posti non coperti.

64)
I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 14 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16; Il comma 6 è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
65)
I commi 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati aggiunti dall'art. 8 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
66)
I commi 13, 14, 15 e 16 sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 23/bis (Finanziamento di fondi perequativi per oneri straordinari di personale delle istituzioni assistenziali)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere l'istituzione di fondi perequativi per la copertura di oneri straordinari di personale operante nelle strutture assistenziali gestite da comuni, comunità comprensoriali ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed è autorizzata a concorrere al finanziamento degli stessi nella misura massima del 75 per cento.

(2)  I costi di personale ammessi, nonché i criteri e le modalità di finanziamento e di rendicontazione della spesa sono stabiliti con regolamento di esecuzione.67) 

67)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 24 (Patrimonio)

(1)  I comuni e loro consorzi mettono a disposizione per la gestione dei servizi sociali i beni immobili e mobili, nonché le attrezzature di proprietà e destinate prevalentemente ai servizi sociali.

(2)  Sono inclusi tra i beni di cui al comma 1 quelli degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e vincolati a favore dei servizi sociali sulla base dell'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

(3)  I beni dei consorzi tra enti comunali di assistenza sono trasferiti agli enti gestori dei servizi sociali, ai quali è affidata la gestione dei servizi.68) 

(4)  I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati.69) 

68)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
69)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 25 (Opere edili della Provincia)

(1)  I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi sociali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli assessori competenti nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, provvede all'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa.

(3)  La Giunta provinciale può delegare ai Comuni o loro consorzi l'esecuzione di lavori di cui al comma 1, compresa la progettazione e direzione lavori. Compete alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori.

Art. 26 (Acquisto di arredo, impianti e attrezzature)

(1)  La Giunta provinciale può provvedere all'acquisto di arredamenti, impianti ed attrezzature:

  1. quando ne è previsto un uso multizonale;
  2. quando si devono garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;
  3. quando si tratta di impianti ed attrezzature ad alta tecnologia o specializzazione;
  4. quando vengono istituiti strutture o servizi nuovi.

(2)  Per gli impianti e le attrezzature acquistati ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione dei relativi contratti di manutenzione, la cui gestione viene affidata ai rispettivi comuni o loro consorzi.

Art. 2770) 

70)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 28 (Finanziamento dei servizi sociali)

(1)  I servizi sociali sono finanziati attraverso:

  1. il fondo sociale provinciale;
  2. i fondi comunali destinati al finanziamento delle funzioni proprie;
  3. le contribuzioni degli utenti;
  4. i contributi o le elargizioni di terzi.

Art. 29 (Fondo sociale provinciale)     delibera sentenza

(1)  71)

(2)  72) 

(3)  Nell'ambito del fondo sociale provinciale le spese correnti vanno tenute distinte dalle spese in conto capitale.

(4)  Le somme per le spese correnti destinate al finanziamento delle attività delegate vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo conto:

  1. della popolazione residente;
  2. delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio;
  3. della presenza di servizi anche di carattere multizonale;
  4. degli obiettivi e dei criteri del piano sociale provinciale e delle leggi provinciali di settore;
  5. dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione dei servizi e delle strutture;
  6. delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle strutture;
  7. dei vincoli di destinazione per l'attuazione di progetti o programmi ritenuti prioritari.

(5)  Le somme per le spese di investimento vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla base di programmi annuali e pluriennali.

(6)  La Giunta provinciale può riservare il 10% del fondo sociale provinciale per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.

(7)  Per l'attuazione dei programmi di intervento socio-assistenziali la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i finanziamenti destinati alla realizzazione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'arredamento di immobili destinati ai servizi sociali.73) 

massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1141 - Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Revoca della deliberazione del 03.05.2010, n. 763
massimeDelibera N. 764 del 03.05.2010 - Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
71)
L'art. 29, comma 1, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
72)
L'art. 29, comma 2, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
73)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 9.

Art. 30 (Programmi, rendiconti ed erogazione fondi)  

(1)  Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale servizio sociale i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. Entro il mese di marzo di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all'anno precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo d'amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.74) 

(2)  Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.74) 

(3) 75) 

(4)  I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente.74) 

(5)  Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli enti gestori medesimi, sono applicate al bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo esercizio.

(6)  I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione analitica delle spese sostenute.

74)
I commi 1, 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 15 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
75)
Abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Art. 30/bis    76)   delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario
76)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10. 

Art. 31  77)

77)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 32 (Norme transitorie e finali)   delibera sentenza

(1)  In prima applicazione della legge e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 16 possono essere svolte anche da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore. In attesa della nomina dei coordinatori di distretto da parte dell'ente gestore dei servizi sociali, la Giunta provinciale conferisce incarichi temporanei prescindendo dal possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

(2) 78) 

(3)  I lavori in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di costruzione, di ampliamento e di riattamento, già iniziati sulla base della legislazione vigente, vengono portati a termine secondo i criteri e le modalità previgenti.

(4)  79)

(5)  80) 

(6)  81) 

(7)  82)

(8)  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.

(9) (10) 83) 

(11) 84) 

(12)  La Giunta provinciale può prevedere sostegni finanziari per il periodo di tirocinio per i/le frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale per i quali è richiesto un tirocinio, a condizione che si tratti di corsi a tempo pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a condizione che il/la frequentante non percepisca reddito o che comunque il reddito annuale non superi l'importo annuale del minimo vitale.85) 

(13) 86) 

(14) 87) 

massimeDelibera N. 2399 del 14.07.2003 - Criteri e modalità per la concessione di sostegni finanziari ai frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale, ai sensi dell’articolo 32, comma 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
78)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
79)
L'art. 32, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
80)
Abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
81)
Integra l'art. 36 della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.
82)
L'art. 32, comma 7, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
83)
Recano modifiche al D.P.G.P. 6 luglio 1990, n. 14.
84)
Modifica l'art. 22 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.
85)
Il comma 12 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
86)
Modifica l'art. 15 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
87)
Modifica l'art. 1 del D.P.G.P. 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 33 (Soppressione e scioglimento di servizi e strutture e nomina di commissari liquidatori)

(1)  Con effetto dalla data di subingresso nell'esercizio delle relative funzioni amministrative gli enti gestori dei servizi sociali individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, subentrano nella gestione delle strutture di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), o), q), r) ed s). Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano comunque attinenti ai servizi delegati.

(2)  Con effetto dalla stessa data di cui al comma 1 sono soppressi i centri sociali per soggetti portatori di handicaps.

(3)  I beni mobili ed immobili, nonché il personale delle strutture di cui al comma 1 sono messi a disposizione degli enti che subentrano nella loro gestione.

(4)  Con i provvedimenti di delega di cui all'articolo 10, comma 2, sono nominati i commissari liquidatori degli enti comunali di assistenza e loro consorzi, sciolti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, nonché delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e dei consorzi comunali già gestori dei servizi di aiuto domiciliare.88) 

88)
L'art. 33 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43, e dall'art. 5 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 34  89)

89)
L'art. 34 è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), della L.P 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 35-3690) 

90)
Omissis.

Art. 37 (Norma transitoria ed abrogazioni)

(1)  Le disposizioni di cui all'articolo 20/bis trovano applicazione una volta entrato in vigore il relativo regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

(2)  Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, e successive modifiche;
  2. gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;
  3. gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26.

(3)  Della data di cui al comma 2 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.91) 

(4)  Gli alloggi per anziani non adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, così come le comunità alloggio per anziani non adibite all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, già costruiti o, rispettivamente, autorizzate alla data del 1º aprile 2016, possono continuare ad essere messi a disposizione a favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 20-bis. 92)

(5)  Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. 93)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

91)
L'art. 37 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
92)
L'art. 37, comma 4, è stato inserito dall'art. 12, comma 14, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
93)
L'art. 37, comma 5, è stato inserito dall'art. 12, comma 14, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12-16.   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22   
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Clausola d'urgenza)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionArt. 1 (Finalità del Servizio)
ActionActionArt. 2 (Compiti e ambiti di intervento)
ActionActionArt. 3 (Sede di servizio)
ActionActionArt. 4 (Orario di servizio)
ActionActionArt. 5 (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7   
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionj) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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