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In vigore al: 07/09/2016

Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
Regione - assunzione di personale - limite minimo del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - illegittimità di deroghe

Sentenza 2 aprile 2012 (12 aprile 2012); Pres. Gallo, Red. Napolitano

Ritenuto in fatto 1.–– Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, notificato il 3 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e all’art. 52 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1.1.–– L’art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. n. 4 del 2011 prevede che, all’art. 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), sia apportata la seguente modificazione: «alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: “nonché la percentuale di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale”».

A seguito di tale modifica, il suddetto comma 5 ha la seguente formulazione: «Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all’impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale».

1.1.1.–– Secondo il ricorrente, la disposizione regionale riportata sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’impugnato art. 4 derogherebbe – a detta del Presidente del Consiglio – all’art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e all’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. La prima delle due ricordate norme, infatti, prevede che «le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni».

L’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009), poi, stabilisce che le progressioni fra le aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

1.1.2.–– Pertanto, – prosegue il Presidente del Consiglio – l’art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2011, mentre, da una parte, richiama il limite del 50 per cento dei posti messi a concorso da riservare all’ingresso dall’esterno, dall’altra parte, permette di derogarvi per quanto concerne le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto previsto dall’art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 violando, irragionevolmente, i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, prestandosi ad essere utilizzata «per aggirare» il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di cui all’art. 97 Cost. può, in limitati casi, consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma «l’area delle eccezioni» deve essere delimitata in modo rigoroso e subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell’attività svolta (è citata la sentenza n. 215 del 2009).

L’elusione del principio del concorso pubblico – prosegue il ricorrente – renderebbe, altresì, possibile «un’eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)».

1.1.3.–– La disposizione censurata, secondo il Presidente del Consiglio, si porrebbe in contrasto anche con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., poiché – eccedendo la competenza legislativa regionale – non rispetterebbe «la proporzione stabilita nelle citate norme statali», principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007 e n. 229 del 2011).

2.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche la lettera b) del comma 1 dell’art. 4, che inserisce, dopo il comma 5 dell’art. 5 della legge regionale n. 3 del 2000, due ulteriori commi, il 5-bis e il 5-ter. In particolare, questo ultimo stabilisce che: «Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L’anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali».

2.1.–– Anche il dettato della lettera b) del comma 1 dell’art. 4 violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate e sopra ricordate, relativamente alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 4.

Anche tale norma, infatti, secondo il ricorrente – nello stabilire che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni avvenga anche con compensazione tra i diversi profili professionali – determinerebbe una sostanziale deroga al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale non può essere riservata ai concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili.

La “compensazione” fra profili professionali prevista dalla norma censurata, difatti, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, potrebbe consentire il bando di concorsi interamente riservati al personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall’esterno, in contrasto con gli artt. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e violando, pertanto, i parametri sopraindicati.

3.–– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contestando sia l’ammissibilità che la fondatezza del ricorso governativo.

3.1.–– Relativamente alle censure mosse all’art. 4, comma 1, lettera a), in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la resistente ricorda come la stessa Corte costituzionale abbia riconosciuto la possibilità di derogare alla regola generale del concorso pubblico per l’accesso all’impiego pubblico a condizione che esistano «peculiari situazioni giustificatrici» (sentenza n. 213 del 2000). Essa, infatti, ha ritenuto legittimi metodi di selezione alternativi al concorso pubblico, volti a valorizzare esperienze interne all’amministrazione (sono citate le sentenze n. 100 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009), subordinando tale legittimità alla previsione di adeguati criteri selettivi idonei a garantire la necessaria professionalità degli assunti, nonchè un bilanciamento tra il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico e i sistemi alternativi (sono altresì citate le sentenze n. 213 del 2010, n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004).

Nel caso in esame, secondo la difesa regionale, le condizioni richieste per l’eccezione al principio generale del concorso pubblico sussisterebbero, in quanto la deroga prevista dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si limiterebbe alle sole professionalità che si sviluppano su più livelli giuridici-economici, per progressione verticale, e si giustificherebbe in ragione della necessità, da parte della Regione, di dare adeguata copertura a profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente in seno all’amministrazione.

Lo stesso art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, infatti, dopo avere fissato al comma l la riserva di posti a favore del personale interno, al comma 2, specifica che essa «è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni».

3.1.1.–– Inoltre, tale eccezione – sempre secondo la resistente – sarebbe limitata a pochi casi, come, del resto, risulta dalla relazione introduttiva alla legge regionale n. 4 del 2011 e, comunque, essa non supererebbe la percentuale minima del 50 per cento da riservare all’ingresso di personale esterno, che verrebbe di fatto rispettata, in quanto la percentuale non sarebbe calcolata in base ai posti disponibili della dotazione organica dei singoli livelli giuridico-economici professionali, bensì su quelli di tutta la dotazione organica della specifica professionalità.

3.2.–– Ugualmente non fondate, secondo la resistente, sarebbero le censure relative alla lettera b) del medesimo art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2011, promosse sempre in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

La difesa regionale ricorda che i1 Governo contesta la prevista “compensazione” fra profili professionali, in base alla quale sarebbe possibile l’indizione di concorsi interamente riservati al personale interno («sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall’esterno»), ritenendola in contrasto con gli artt. 24 d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, e, quindi, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

3.2.1.–– Tale censura, al pari della precedente, secondo la Regione, non sarebbe fondata.

Infatti, a detta della difesa regionale, la deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa, in presenza di particolari situazioni giustificatrici, proprio per poter assicurare il buon andamento dell’amministrazione, purché vengano stabiliti «adeguati criteri selettivi», ed «un equo bilanciamento tra selezione mediante concorso pubblico e selezione mediante metodo alternativo».

La disposizione regionale impugnata – prosegue la resistente – ha il preciso obiettivo di garantire la funzionalità dell’ente regionale, nel caso in cui, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale (per esempio, in seguito a pensionamento o a cessazione dal servizio di personale interno con conseguente vacanza di posizioni professionali che non possono venir ricoperte neppure con l’attribuzione di mansioni superiori).

In questo caso, difatti, la compensazione fra i diversi profili professionali, prevista dalla norma censurata, potrebbe risolvere il problema della copertura del posto vacante senza ricorrere a nuove assunzioni e permettendo il bando di un concorso interno per la professionalità carente.

3.2.2.–– Infine, sempre secondo la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, il comma 5-ter aggiunto dalla disposizione impugnata è da leggersi nel contesto e con l’integrazione di quanto stabilito dal successivo comma 5-quater, che prevede che «La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell’applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento», venendosi così a garantire il limite percentuale minimo del 50 per cento di posti riservati all’ingresso dall’esterno.

In tal modo sarebbero rispettate tutte e tre le condizioni individuate dalla Corte costituzionale per poter eccezionalmente derogare al principio del concorso pubblico, in particolare: sussisterebbe la specifica ragione che varrebbe a giustificare tale eccezione, consistente nella necessità di fronteggiare possibili vacanze in professionalità specifiche, senza ricorrere a nuove assunzioni; verrebbero puntualmente fissati i criteri di selezione; sarebbe, in ogni caso, garantito l’equo bilanciamento fra ricorso al sistema di selezione pubblico e quello alternativo interno.

4.–– In prossimità dell’udienza, la Regione resistente ha depositato una memoria nella quale ha chiesto alla Corte di voler ritenere cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità relativa alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2011, essendo stata la stessa parzialmente abrogata dall’art. 7, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria), che ha soppresso le parole da «salvo» a «verticale».

Relativamente alla lettera b) del citato comma 1 dell’art. 4, vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni esposte nell’atto di costituzione, insistendo nella richiesta che il ricorso venga respinto perché non fondato.

5.–– In data 2 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinuncia al ricorso limitatamente alle censure promosse nei confronti dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale censurata, reiterando la richiesta di accoglimento delle censure relative al comma 1, lettera b), del medesimo art. 4.

Considerato in diritto 1.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), in quanto in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e con l’art. 52 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

L’art. 4, comma l, lettera a), della citata legge reg. prevede che, all’art. 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), sia apportata la seguente modificazione:«alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: “nonché la percentuale di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale”».

Il complessivo dettato del comma 5 dell’art. 5 della legge reg. n. 3 del 2000 (cui la disposizione precedentemente citata accede) prevede che: «Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all’impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché la stessa – nel consentire la deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e riservati a candidati esterni all’amministrazione per quanto attiene «le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale» – si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 violando, irragionevolmente, i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, prestandosi ad essere utilizzata «per aggirare» il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

La ricordata previsione legislativa sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto – alterando la proporzione tra la percentuale dei posti riservati a candidati esterni e quella dei posti riservati a candidati interni, e ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla sopra ricordate norme statali, espressive di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa pubblica – verrebbe ad eccedere la competenza legislativa regionale in relazione ai principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» la cui determinazione spetta allo Stato.

2.–– Con riferimento a tale questione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.–– Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l’art. 7, comma 3, della legge reg. 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012–2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria), ha modificato la normativa censurata, espungendo da detta disposizione le parole «salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale».

2.1.1.–– Proprio in considerazione di tale modifica – conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2012, la difesa erariale, nella memoria depositata il 2 marzo 2012, ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente alle censure promosse nei confronti dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale in esame.

2.1.2.–– Alla data della decisione, non risulta che detta rinuncia sia stata accettata dalla Regione resistente. Peraltro, secondo la giurisprudenza costituzionale, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenze n. 320 del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanza n. 126 del 2010).

2.2.–– Nel caso di specie, poiché la disposizione regionale impugnata non risulta aver avuto applicazione medio tempore e presenta, attualmente, un contenuto satisfattivo delle ragioni del ricorrente, e venuto, perciò, meno l’interesse di questo ultimo a coltivare il ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ciò limitatamente alla questione di legittimità dell’art. 4, comma l, lettera a), della legge reg. n. 4 del 2011.

3.–– Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della stessa legge regionale, nella parte in cui inserisce, dopo il comma 5 dell’art. 5 della legge reg. n. 3 del 2000, il comma 5-ter.

In particolare quest’ultimo, dopo aver stabilito che: «Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo», prevede che: «Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali».

Esso violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, nello stabilire che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni avvenga anche con compensazione tra i diversi profili professionali (in difformità dal dettato dei ricordati art. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e art. 53 (recte: 52) del d.lgs. n. 165 del 2001), la disposizione regionale impugnata determinerebbe una sostanziale deroga al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili.

Secondo la difesa regionale questa disciplina assicurerebbe il buon andamento dell’amministrazione, garantendo nel contempo «adeguati criteri selettivi» e, in virtù del successivo comma 5-quater, anche il rispetto del limite minimo del 50 per cento di posti riservati all’esterno, nel caso – che attualmente si verifica – in cui, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale.

3.1.–– La questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame è fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

3.1.1.–– Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).

3.1.2.–– Né, per quello che riguarda la norma in esame, ha un qualche rilievo la circostanza che, fra i requisiti necessari per la progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, né la considerazione svolta dalla difesa regionale che, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale.

Si ribadisce che questa Corte ha, difatti, più volte chiarito che la progressione nei pubblici uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso (da ultimo, sentenza n. 30 del 2012), sottolineando, altresì, relativamente alla possibilità di riserva di quote al personale interno e di deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun «rilievo la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata» (sentenza n. 30 del 2012).

3.1.3.–– Le invocate particolari situazioni, legate alla funzionalità della Regione, che legittimerebbero la censurata normativa, si risolvono in astratte affermazioni di intenti, in parte contraddittorie e, comunque, non in grado di giustificare una normativa lesiva del buon andamento dell’amministrazione. Infatti l’attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del cinquanta per cento dei posti «coperti attraverso prove selettive pubbliche nel triennio precedente»), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede «la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso». Né può pensarsi ad un sistema che utilizzi, nel conteggio della percentuale numerica valevole per le procedure selettive interne, i posti messi a concorso pubblico nel passato, dato che la percentuale massima del cinquanta per cento dei posti messi a concorso riservabile al personale interno, di cui alla citata norma interposta, deve intendersi, per non confliggere con il dettato degli artt. 3 e 97 Cost., riferibile a concorsi che la prevedano nel momento genetico, non essendo possibile che per il suo calcolo si prendano in considerazione, retroattivamente, concorsi già svolti. Qualora, poi, unitamente alle procedure riservate agli interni fossero banditi concorsi aperti a candidati esterni, sarebbe smentito il presupposto di partenza, secondo cui le limitazioni di bilancio non renderebbero possibile l’assunzione di nuovo personale e, comunque, si attiverebbe una procedura non disciplinata dalla normativa in questione.

È, infine, lesivo del buon andamento dell’amministrazione il criterio della «compensazione» globale tra tutto il personale della quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un’indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori.

3.2.–– Poiché nella fattispecie oggetto della normativa impugnata è, per i motivi innanzi indicati, riscontrabile la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2011, nella parte in cui aggiunge all’art. 5 della legge reg. n. 3 del 2000 il comma 5-ter, è fondata.

4.–– Rimane assorbita la censura sollevata con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all’art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 4 del 2011.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano);

2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2011.

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