(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura.”