(1) Il comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il tentativo di conciliazione sarà esperito dinnanzi alla Ripartizione provinciale Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.”
(3) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituita:
“b) un magistrato o una magistrata, anche a riposo, proposto/a dal/dalla Presidente del Tribunale di Bolzano;”
(4) Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le disposizioni modificate di cui al comma 4 dell’articolo 21 e comma 2 dell’articolo 22 trovano applicazione anche ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.”