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RICERCA:

In vigore al: 07/09/2016

x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 42461)
Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo: modifica dello statuto

La Giunta provinciale
delibera

a voti unanimi, legalmente espressi,

  • 1.  di approvare con efficacia 01.01.2004 lo Statuto del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano, allegato A) parte integrante della presente deliberazione.
  • 2.  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
1)

Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.

ALLEGATO A
MUSEO STORICO-CULTURALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione, finalità, sede)

(1) È istituito il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano con sede amministrativa a Tirolo, Castel Tirolo, denominato in seguito "Museo provinciale Castel Tirolo".

(2) Il Museo persegue le seguenti finalità:

  • a)  ricercare e illustrare la storia e la cultura del Tirolo nel più ampio contesto dei principali avvenimenti storici. L' illustrazione avviene mediante una presentazione museale permanente, integrata da mostre temporanee. La mediazione museale deve in particolar modo tener conto della didattica museale. Nell'ambito delle sue finalità il Museo provinciale Castel Tirolo promuove anche la concezione, pianificazione e l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e culturali;
  • b)  raccogliere, ordinare, conservare e ricercare oggetti e materiali significativi per la storia del Tirolo i quali possono essere acquisiti direttamente dal Museo o consegnati in custodia;
  • c)  promuovere e favorire le ricerche scientifiche e le pubblicazioni negli ambiti di cui alla lettera a);
  • d)  diffondere le conoscenze nei settori predetti tramite mezzi didattici e relazioni pubbliche;
  • e)  collaborare con istituzioni pubbliche e private che perseguono scopi affini.

PARTE II
Organi

Art. 2 (Organi)

(1) Gli organi del museo sono:

  • a)  il consiglio di amministrazione;
  • b)  la/il presidente;
  • c)  il comitato scientifico;
  • d)  il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3 (Il consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti otto membri:

a) il Presidente della Provincia;

b) l'assessore/a provinciale competente per i musei;

c) cinque persone scelte dalla Giunta provinciale;

d) un/a rappresentante del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum nominato dal Governo del Bundesland Tirolo.

(2) Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Provincia. Funge da sostituto/a l'assessore/a competente per i musei.

(3) Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore del Museo provinciale Castel Tirolo.

(4) La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale. Un membro deve appartenere al gruppo linguistico ladino. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

Art. 4 (Membri del consiglio di amministrazione)

(1) I membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera c) articolo 3 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per cinque anni. Possono essere riconfermati. Se un membro del consiglio di amministrazione durante il periodo in carica si dimette, viene sostituito dalla Giunta provinciale. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l'intero Consiglio di amministrazione decade.

Art. 5 (Compiti e competenze del consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

  • a)  approvare l' indirizzo e l'impostazione scientifica del museo nell'ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;
  • b)  approvare la pianificazione gestionale e finanziaria;
  • c)  esaminare ed approvare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo del bilancio e del patrimonio;
  • d)  approvare il programma annuale di attività e gli obiettivi pluriennali con le relative relazioni, proposti dal direttore e discussi dal Comitato Scientifico;
  • e)  determinare la pianta organica del personale del museo, compreso il personale stagionale di cui alla lettera f);
  • f)  assumere il personale stagionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, nel testo vigente;
  • g)  approvare il regolamento interno;
  • h)  elaborare proposte per la modifica dello statuto;
  • i)  nominare il comitato scientifico;
  • j)  nominare commissioni di esperti per particolari esigenze;
  • k)  autorizzare la stipulazione di contratti, convenzioni ed altri accordi con terzi, salvo quanto predisposto dalla lettera h) del comma 5 dell' articolo 11;
  • l)  approvare i tariffari per tutte le prestazioni erogate dal museo;
  • m)  accettare donazioni ed eredità;
  • n)  approvare la cessione di beni artistici e di beni immobili;
  • o)  procedere alla costituzione attiva o passiva in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie o extragiudiziarie.

(2) Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), h) e n) del comma 1 sono da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.

(3) Il Consiglio di amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, delegare compiti amministrativi al Presidente o al direttore. Sono escluse dalla possibilità di delega le competenze di cui alle lettere a), c) d), e), g), h), i) e n) del comma 1.

(4) Le nomine previste nel presente articolo 5 non possono superare la data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che le ha deliberate. 3)

3)

L'art. 5 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

Art. 6 (Regolamento interno del consiglio di amministrazione)

(1) Regolamento interno del consiglio di amministrazione:

  • a)  il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in seduta ordinaria. Egli si riunisce almeno tre volte all' anno. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o per richiesta di almeno tre membri. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta e deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima;
  • b)  il consiglio di amministrazione è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti;
  • c)  Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7 (La/il presidente)

(1) Il presidente presiede il consiglio di amministrazione.

(2) Compiti sono:

  • a)  essere il rappresentante legale del museo;
  • b)  convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sottoscrivere con il direttore i verbali delle sedute
  • c)  vigilare sulla regolare esecuzione delle deliberazioni ed impartire direttive in conformità alla legge, ai regolamenti ed alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • d)  adottare le opportune misure d' urgenza e le sottoporle nella successiva riunione al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
  • e)  autorizzare missioni e la partecipazione a corsi di formazione e di educazione permanente all' estero;
  • f)  nominare eventualmente il direttore come funzionario delegato;
  • g)  farsi carico di tutti gli altri compiti a lui o a lei attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

(3) In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito dal vicepresidente.

(4) Al Presidente competono anche le competenze del direttore ai sensi dell'articolo 11, se la funzione è vacante e non è stato nominato un suo sostituto ai sensi dell'articolo 11 comma 1.

Art. 8 (Il comitato scientifico)

(1) Presso il Museo provinciale Castel Tirolo è istituito un comitato scientifico.

(2) Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione per la durata in carica del medesimo e sono composti da un minimo di tre ed un massimo di otto esperti, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il Presidente.

(3) Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione.

(4) Il comitato scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di due membri. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta e deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.

(5) Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del Museo provinciale Castel Tirolo. 4)

4)

L'art. 8 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

Art. 9 (Compiti del comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico elabora su incarico del consiglio di amministrazione l'indirizzo scientifico del museo nonché le direttive di ricerca promossa dal museo e la collaborazione con istituzioni affini. Vigila sul lavoro scientifico del museo ed esprime raccomandazioni su questioni di fondamentale importanza scientifica.

(2) In particolare il comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

  • a)  dare consulenza nei confronti del direttore e del consiglio di amministrazione;
  • b)  esprimere la valutazione scientifica delle acquisizioni e dei progetti di esposizioni stabili;
  • c)  discutere e valutare i programmi annuali dell' attività e gli obiettivi pluriennali del museo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
  • d)  promuovere in osservanza dei criteri dettati dagli obiettivi pluriennali la realizzazione di ricerche scientifiche;
  • e)  promuovere la collaborazione con istituti ed organizzazioni aventi finalità analoghe nonché con istituti universitari e privati, informandone il consiglio d' amministrazione. 5)
5)

L'art. 9 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

Art. 10 (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

(2) La composizione del Collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale.

(3) I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce anche il presidente, per la durata in carica del Consiglio di amministrazione. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

(4) Il Collegio esercita funzioni di controllo sull'attività della gestione del museo, redigendo, oltre al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, una relazione. Il Collegio esprime un parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

(5) I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

PARTE III
Uffici e personale

Art. 11 (Il/la direttore/direttrice)

(1) Il direttore è il funzionario più elevato di grado del museo, funzionalmente subordinato al Presidente. Un dipendente del museo, almeno alla sesta qualifica funzionale, può essere nominato dal Consiglio di amministrazione come suo sostituto.

(2) Nell'ambito delle sue competenze, al direttore spetta l'adozione di tutti gli atti giuridicamente efficaci e vincolanti che impegnano il museo anche verso terzi. Ai sensi delle leggi provinciali 23 aprile 1992, n. 10, e 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, è il responsabile dei procedimenti amministrativi. Egli adotta i provvedimenti di carattere organizzativo per il buon funzionamento della struttura operativa cui è preposto.

(3) La nomina del direttore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori d'ufficio. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d'ufficio, di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. Di norma il direttore o la direttrice deve avere una specifica formazione in materia.

(4) Il direttore è responsabile per l'intera sfera di competenza del museo. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle disposizioni del Presidente. Inoltre, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'orientamento, dei programmi e dei punti strategici del museo. Con riferimento agli obiettivi previsti, è responsabile della concreta gestione amministrativa e dell'efficiente esecuzione delle spese.

(5) In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, redigere i verbali delle stesse e firmarli assieme al Presidente;
  • b)  autenticare, con la propria firma congiuntamente a quella del Presidente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • c)  fungere da capo del personale del museo. Gli compete ai sensi delle disposizioni vigenti la gestione del personale nell' ambito del museo;
  • d)  curare l' attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del museo;
  • e)  fungere da responsabile per i procedimenti amministrativi del museo;
  • f)  fungere da responsabile dell' istruttoria riguardante le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'esecuzione degli atti conseguenti;
  • g)  adempiere ai compiti che gli sono stati affidati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
  • h)  adempiere alle funzioni per la stipula di contratti, ai sensi dell' articolo 6 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche;
  • i)  fungere da responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile e della preservazione del patrimonio del museo;
  • j)  redigere il programma annuale e gli obiettivi pluriennali con le rispettive relazioni finali da sottoporre al comitato scientifico per la discussione e quindi al consiglio d' amministrazione per l'approvazione, nonché il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, ed il rendiconto generale del museo;
  • k)  essere responsabile dell' evasione della corrispondenza e dell'adeguata archiviazione degli atti e della corrispondenza;
  • l)  firmare i mandati di riscossione e di spesa per il museo;
  • m)  fungere da responsabile per la sicurezza sul lavoro e per il trattamento dei dati personali, dove per iscritto può eventualmente autorizzare i collaboratori della visione, immissione, la variazione o la cancellazione di dati personali;
  • n)  fungere ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, da consegnatario degli immobili, degli oggetti e degli arredi del museo ed è responsabile della regolare gestione degli inventari;
  • o)  curare in accordo con il Presidente i necessari rapporti con gli uffici provinciali ed altre istituzioni, enti, esperti e scienziati;
  • p)  attuare tutte le misure di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
  • q)  essere responsabile dell' allestimento del percorso museale, della conservazione degli oggetti d'esposizione e degli altri oggetti custoditi nel museo essere responsabile;
  • r)  autorizzare prestiti di breve durata di oggetti da esposizione;
  • s)  provvedere, in base alle decisioni del consiglio di amministrazione ed alle direttive del comitato scientifico, all' acquisto di oggetti e materiali di interesse del museo;
  • t)  acquistare su decisione del consiglio di amministrazione pubblicazioni, mezzi audiovisivi e materiale didattico, autorizzandone il prestito;
  • u)  essere responsabile della documentazione scientifica e delle pubblicazioni del museo;
  • v)  gestire i punti vendita del museo;
  • w)  esercitare le funzioni di segretario nel comitato scientifico;
  • x)  adottare tutte le altre misure concernenti l' ordinaria amministrazione del museo, non riservate ad altri organi necessarie per un efficiente funzionamento del museo. 6)
6)

L'art. 11 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

Art. 12 (Personale)

(1) La Giunta provinciale mette a disposizione del museo il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e l'amministrazione del patrimonio dello stesso. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Alla gestione del personale e la sua assunzione provvede la ripartizione provinciale competente.

(2) Al personale è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta del direttore, lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o commerciale.

(3) Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, il consiglio di amministrazione può, su richiesta scritta e motivata del direttore, assumere ulteriore personale per un limitato periodo di tempo. Tali incarichi possono essere assegnati nei limiti della dotazione organica prevista per il personale degli stagionali. I relativi contratti non possono avere una durata superiore ai 10 mesi, salvo altri limiti inferiori previsti dalla normativa in materia. Le spese per il personale stagionale sono a carico del bilancio del museo.

Art. 13 (Indennità)

(1) Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico, nonché del collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, in quanti spettino, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.

(2) I rimborsi delle spese per missioni e viaggi si effettuano in base alla normativa provinciale vigente.

PARTE IV
Patrimonio e finanze

Art. 14 (Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto)

(1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

(2) Il bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere approvati entro il 30 novembre dell'anno precedente ed inoltrati alla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente.

(3) Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto del museo si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

(4) Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

(5) L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

Art. 15 (Entrate)

(1) Le entrate del museo sono costituite da:

  • a)  i proventi dalle attività riguardanti la gestione e le finalità de museo;
  • b)  i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri organismi pubblici o privati;
  • c)  i proventi di lasciti, offerte e donazioni di terzi;
  • d)  i proventi derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali del museo.

(2) Le entrate del museo sono accertate mediante atti di riscossione singoli o cumulativi, sottoscritti dal direttore.

Art. 16 (Spese)

(1) Al pagamento delle spese del museo si provvede secondo le seguenti modalità:

  • a)  con mandati diretti sottoscritti dal Presidente e dal direttore del museo;
  • b)  con aperture di credito autorizzate dal Consiglio di amministrazione a favore del funzionario delegato, al quale si provvede mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere del museo, sottoscritti dal Presidente. Può essere nominato funzionario delegato il direttore del museo. Egli utilizza le somme messe a sua disposizione mediante l' emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero buoni di prelevamento in proprio favore per i pagamenti in contanti.

(2) Gli impegni di spesa a carico del museo sono assunti dal Consiglio di amministrazione e dai funzionari delegati nei limiti delle disponibilità del bilancio e dell'ammontare delle aperture di credito

Art. 17 (Patrimonio)

(1) Costituiscono il patrimonio del museo:

  • a)  i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento del museo;
  • b)  i beni artistici e culturali, sia singoli che in collezioni, connessi con le funzioni museali dell' Ente, nonché il materiale scientifico, bibliografico e documentaristico acquistati o ricevuti in donazione , eredità o qualunque altra forma di lascito da parte di terzi;
  • c)  tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali del museo.

(2) I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del direttore.

(3) L'inventario è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.

(4) Nel caso in cui è introdotto in Alto Adige un sistema unificato di catalogazione dei beni culturali, anche il museo dovrà applicare le relative linee guida e gli standard previsti.

(5) Beni artistici e culturali possono essere alienati dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione della Giunta provinciale.

Art. 18 (Servizio di tesoreria)

(1) Il museo ha un proprio servizio di tesoreria, affidato allo stesso tesoriere che compie il servizio per la Provincia autonoma di Bolzano oppure lo affida, alle medesime condizioni, ad un istituto di credito locale.

Art. 19 (Scioglimento)

(1) In caso di soppressione del museo, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del museo.

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