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Sentenze T.A.R.
2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
Attendere, processo in corso!
Sentenza del 28 maggio 2003, n. 218; – Pres. Mosna, Est. Rossi Dordi
Il principio giuridico del “
tempus regit actum
”, secondo cui gli atti e provvedimenti devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, è un principio generale nel campo amministrativo, valido anche nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento. Rimane peraltro ferma la non applicabilità dello
jus superveniens
qualora, dopo la notifica di una sentenza del Giudice amministrativo di annullamento di un provvedimento di diniego, la Pubblica Amministrazione debba rinnovare il provvedimento stesso in riferimento alla originaria domanda, nel qual caso è applicabile la normativa vigente alla data in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 8 gennaio 1986 n. 1).
Il principio del divieto di applicazione analogica di leggi penali e speciali di cui all'art. 14 delle preleggi al codice civile – secondo cui le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e tempi in esse considerati – è valido anche nel campo del diritto amministrativo e non ha alcuna connessione con gli effetti che comporta l'abrogazione di una legge, la quale non può considerarsi un'eccezione ad una regola generale, ma costituisce un fatto che incide sulla vigenza della legge stessa.
Nel procedimento diretto alla concessione di un contributo per la costruzione di un impianto idroelettrico di cui all'art. 8
LP 19 febbraio 1993 n. 4
e s.m., va applicato l'art. 4 co. 4 LP 22 ottobre 1993 n. 17, in virtù del quale, per i casi in cui nessuna norma disponga al riguardo, il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni decorrenti dalla data di messa in mora dell'Amministrazione a mezzo di diffida.
E' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 116 e 117 Cost. e agli artt. 4, 5, 8 dello Statuto di autonomia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 4 LP 22 ottobre 1993 n. 17, là dove è posta a carico della parte interessata l'onere della diffida all'Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Invero, la diffida prevista dal legislatore provinciale ha funzione di tipo sollecitatorio, analogamente alla funzione meramente acceleratoria che ha il termine dettato dalla corrispondente norma statale (art. 2 L. n. 241/90), termine che – tranne i soli casi in cui il procedimento deve sfociare in un provvedimento sanzionatorio – assume carattere ordinatorio tutte le volte in cui il decorso del termine di trenta giorni non può comunque determinare la perdita del potere di provvedere da parte dell'Amministrazione, con conseguente legittimità anche del provvedimento tardivamente adottato.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23
LP 29 agosto 2000 n. 13
(che modifica l'art. 8
LP 19 febbraio 1993 n. 4
), per contrasto con gli artt. 4, 5, 6, 8, 9 dello Statuto di autonomia, non avendo pretesamene la Provincia di Bolzano competenza legislativa specifica, ma solo indiretta e riflessa, nel settore della contribuzione per impianti idroelettrici. La Corte Costituzionale, invece, con sentenze n. 483/1991 e n. 244/1992, ha avuto modo di affermare chiaramente la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a regolamentare, in via del tutto autonoma, il settore della contribuzione in materia energetica.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della
LP 29 agosto 2000 n. 13
per disparità di trattamento, in quanto tale normativa avrebbe eliminato solo il contributo per gli impianti idroelettrici mentre avrebbe confermato tutti gli altri interventi previsti negli altri settori. Per contro, il legislatore provinciale ha eliminato detto contributo in base alle risultanze scientifiche trascritte nel Piano energetico provinciale (approvato con delibera GP 29 aprile 1996 n. 1837) per cui non si può parlare né di disparità di trattamento né di irragionevolezza. E' pienamente giustificata, infatti, sul piano normativo, la differenziazione del trattamento degli impianti elettrici prettamente commerciali da quello riservato agli altri interventi, che, essendo utili anche alla collettività, sono ritenuti meritevoli di incentivazione pubblica (come ad es. gli impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili o alternative, finalizzati al risparmio energetico).
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
a) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
b) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
d) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
e) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
Art. 1
Art. 2
Art. 3
f) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
g) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
h) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
i) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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1992
1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
1990
1989
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1986
1985
1984
1983
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Sentenze T.A.R.
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2004
2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 342 del 19.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 426 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 474 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 557 del 30.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003
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