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In vigore al: 07/09/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina la contabilità, l'attività contrattuale e i servizi in economia dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, e degli altri organismi del servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15recante il testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile, di seguito denominato testo unico; esso disciplina altresì la tessera della protezione civile e l'appartenenza alle associazioni di soccorso.

CAPO II
Contabilità dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e del Corpo permanente dei vigili del fuoco

Art. 2 (Contabilità finanziaria e patrimoniale)

(1)  La contabilità dell'Azienda speciale è di tipo finanziario e patrimoniale.

(2)  La contabilità finanziaria riguarda il bilancio di previsione e la sua gestione. Quella patrimoniale rileva in appositi inventari la consistenza ed il valore dei beni immobili e mobili, dei crediti e dei debiti e le loro variazioni, derivanti dalla gestione del bilancio o dipendenti da altra causa.

(3)  I beni mobili il cui utilizzo si estingue presumibilmente in un anno ed i beni il cui valore unitario non supera il valore previsto dalle norme provinciali, eccetto arredi e macchine che costituiscono universalità di beni ed oggetti di valore artistico non sono da assumere in inventario.

(4)  La valutazione dei beni per l'inventario è effettuata al costo, tenuto conto dei coefficienti di ammortamento indicati all'articolo 14, comma 2.

(5)  L'Azienda speciale ed il Corpo permanente dei vigili del fuoco tengono inventari separati per i beni di loro proprietà e per quelli in utilizzo di proprietà di altri Enti.

Art. 3 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione)

(1)  L'esercizio finanziario dell'Azienda speciale coincide con l'anno solare.

(2)  Il bilancio di previsione è annuale e redatto in termini di competenza. Nel bilancio sono indicate tutte le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel corrispondente esercizio finanziario.

(3)  Il totale delle spese previste deve corrispondere al totale delle entrate previste, comprendendo tra le entrate e le spese rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente.

(4)  Le spese correnti trovano copertura con le entrate correnti.

Art. 4 (Struttura del bilancio)

(1)  Il bilancio è composto di due parti, una per le entrate e una per le spese, entrambe ripartite in titoli:

  1. titolo I: entrate correnti - spese correnti
  2. titolo II: entrate in conto capitale - spese in conto capitale
  3. titolo III: entrate per partite di giro e servizi per conto di terzi - spese per partite di giro e servizi per conto di terzi.

(2)  All'interno dei titoli le entrate e le spese si classificano in categorie, secondo la loro natura o destinazione economica e, all'interno delle stesse, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

(3)  Lo stanziamento previsto per ciascun capitolo di spesa costituisce limite per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione dei pagamenti, fatta eccezione per le spese del titolo III.

(4)  Fra le entrate correnti sono iscritte le assegnazioni finanziarie della Provincia per il finanziamento delle spese correnti, le rendite del patrimonio, i proventi dei servizi e ogni altra entrata corrente spettante all'Azienda speciale.

(5)  Fra le entrate in conto capitale sono iscritte le assegnazioni della Provincia per finanziare gli investimenti dell'Azienda speciale e degli altri organismi preposti al servizio antincendi.

(6)  Le entrate e le spese del titolo III, che costituiscono contemporaneamente un debito ed un credito per l'Azienda speciale, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti di entrata del Titolo III devono risultare in pareggio con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa del titolo III.

(7)  Fra le spese correnti sono previsti gli oneri per acquisti di beni di consumo e per i servizi ed approvvigionamenti necessari per il funzionamento dell'Azienda speciale, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e della Scuola provinciale antincendi, i finanziamenti a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e provinciale dei corpi volontari nonché le spese per indennità temporanee e permanenti e per risarcimento danni ai vigili del fuoco o ad altri soggetti.

(8)  Le spese in conto capitale riguardano gli investimenti diretti dell'Azienda speciale e i contributi per gli acquisiti di beni, macchine ed attrezzature da parte degli altri organismi preposti al servizio antincendi.

(9)  Nel bilancio di previsione sono indicati, in corrispondenza di ciascun stanziamento di entrata o di spesa, anche i corrispondenti importi stanziati nel bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 5 (Fondo di riserva)

(1)  Nel bilancio di previsione è iscritto fra le spese correnti un fondo di riserva, il cui ammontare non può superare il cinque per cento del totale delle spese correnti. Il fondo è utilizzato per integrare stanziamenti di capitoli di spesa corrente esistenti o per dotare capitoli di nuova istituzione.

(2)  I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con atto del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda speciale.

Art. 6 (Documentazione relativa al bilancio)

(1)  Il bilancio è corredato dai seguenti documenti:

  1. relazione illustrativa;
  2. relazione del collegio dei revisori dei conti;
  3. distinta degli impegni di spesa già assunti a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e degli impegni a carico degli esercizi successivi.

Art. 7 (Approvazione del bilancio)

(1)  Il bilancio viene deliberato dal consiglio di amministrazione della Azienda speciale e trasmesso entro il 31 ottobre alla Giunta provinciale per l'approvazione.

(2)  Ai fini della formazione del bilancio, l'Azienda speciale acquisisce entro l'1 ottobre i programmi, con la relativa previsione di spesa, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, della Scuola provinciale antincendi, dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dei corpi volontari e delle loro unioni distrettuali. I programmi dei corpi volontari e delle loro unioni distrettuali vengono presentati tramite l'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

Art. 8 (Variazioni di bilancio)

(1)  Le variazioni al bilancio, esclusi i prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni al titolo III, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. Le deliberazioni di variazione al bilancio sono trasmesse alla Giunta provinciale per l'approvazione. L'approvazione della Giunta provinciale costituisce requisito per l'esecutività delle deliberazioni medesime.

(2)  Le variazioni al bilancio devono lasciare inalterato l'equilibro finanziario ed economico del bilancio stesso. Sono vietati storni di fondi tra capitoli finanziati con risorse vincolate a determinati utilizzi. Sono inoltre vietati storni di fondi tra i capitoli dei servizi per conto di terzi e tra questi e gli altri capitoli del bilancio.

Art. 9 (Esercizio provvisorio del bilancio)

(1)  Qualora il bilancio di previsione per l'esercizio successivo non divenga esecutivo entro l'1 gennaio, la gestione è consentita in via provvisoria, fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base del bilancio già deliberato oppure, in mancanza, dell'ultimo bilancio approvato, fino alla avvenuta esecutività del bilancio stesso, senza bisogno di apposita approvazione.

(2)  Durante l'esercizio provvisorio del bilancio l'Azienda speciale può effettuare per ciascun capitolo spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto, salvo spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi.

Art. 10 (Gestione del bilancio: le entrate)

(1)  La gestione delle entrate consiste nell'accertamento, nella riscossione e nel versamento nella cassa delle spettanze finanziarie dell'Azienda speciale, anche se non previste in bilancio.

(2)  L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito, l'importo, il debitore e la scadenza del credito.

(3)  La riscossione e il versamento delle entrate nella cassa avvengono a cura del cassiere dell'Azienda speciale, il quale rilascia quietanza per ogni riscossione.

(4)  Il cassiere è obbligato a riscuotere ogni somma versata in favore dell'Azienda speciale anche se si tratta di entrate non previste in bilancio o previste in misura insufficiente. Di questi incassi il cassiere deve dare immediata comunicazione all'Azienda speciale, che provvede al riscontro delle entrate e all'imputazione delle stesse ai capitoli del bilancio dell'Azienda speciale.

Art. 11 (Gestione del bilancio: le spese)

(1)  La gestione delle spese si realizza attraverso le seguenti fasi procedurali:

  1. impegno;
  2. liquidazione;
  3. ordinazione del pagamento;
  4. pagamento.

(2)  L'impegno della spesa consiste nell'obbligazione di pagare una determinata somma ad un soggetto creditore. Gli impegni di spesa sul bilancio dell'Azienda speciale sono assunti dal Consiglio di amministrazione, oppure dal Presidente o dai Direttori dell'Azienda speciale nei limiti previsti dal testo unico.

(3)  Le spese per il funzionamento e le attrezzature del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono impegnate dal Comandante nei limiti dei programmi di spesa approvati dal Consiglio di amministrazione.

(4)  Possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi, indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, particolarmente per le spese di carattere continuativo, quali gli oneri per il personale, gli affitti, le utenze per servizi telefonici e per fornitura di energia, acqua ed in genere per tutte le spese obbligatorie.

(5)  Le spese dipendenti da impegni assunti negli esercizi precedenti con effetti sui bilanci degli esercizi successivi sono impegnate sui pertinenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, dopo la approvazione del bilancio, senza bisogno di ulteriori atti amministrativi.

(6)  Si considerano impegnate le spese correlate ad accertamenti di entrata aventi specifico vincolo di destinazione o ad entrate del Titolo III.

(7)  La liquidazione della spesa consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

(8)  Per la liquidazione della spesa viene verificata:

  1. l'avvenuta fornitura o prestazione. Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare spese se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
  2. la rispondenza della fornitura o prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai prezzi, termini di consegna ed alle altre condizioni pattuite;
  3. l'assunzione in carico dei beni da inventariare;
  4. la regolarità contabile e fiscale delle fatture, delle parcelle ed in genere delle note di spesa da liquidare.

(9)  L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita al cassiere di provvedere al pagamento della spesa stessa. Presso il cassiere devono essere depositate le firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei titoli di spesa.

(10)  Il pagamento di qualsiasi spesa, tranne che per i pagamenti eseguiti per spese economali, deve essere fatto esclusivamente dal cassiere sulla base di mandati di pagamento firmato dal direttore amministrativo dell'Azienda oppure di ordinativi tratti su apertura di credito autorizzata a favore del Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, per le spese effettuate con i fondi a disposizione del medesimo.

(11)  Il pagamento avviene in uno dei seguenti modi:

  1. versamento in contanti e firma di quietanza del creditore;
  2. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
  3. commutazione in quietanza di incasso a favore dell'Azienda speciale, per ritenute effettuate a qualunque titolo sui pagamenti.

(12)  I rendiconti semestrali delle spese pagate dai funzionari delegati dell'Azienda speciale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda.

Art. 12 (La chiusura dei conti: i residui attivi e passivi)

(1)  Sono residui attivi le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

(2)  Le somme previste in bilancio tra le entrate e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

(3)  Le somme accertate in eccedenza rispetto alle previsioni di bilancio costituiscono maggiori entrate.

(4)  Le minori e le maggiori entrate concorrono a determinare il risultato di amministrazione.

(5)  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, in sede di approvazione del conto consuntivo, provvede al riaccertamento dei residui attivi e all'eliminazione di quelli inesigibili, su proposta motivata del direttore amministrativo.

(6)  Sono residui passivi le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

(7)  Le somme previste in bilancio tra le spese e non impegnate entro la fine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

(8)  Costituiscono inoltre economie le minori spese liquidate rispetto all'impegno assunto nonché i residui passivi prescritti o eliminati in sede di approvazione del rendiconto dal consiglio di amministrazione.

(9)  Le economie di spesa concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

(10)  I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto origine.

(11)  L'eliminazione di residui passivi relativi a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, comporta il ripristino nel nuovo bilancio dei corrispondenti stanziamenti di spesa.

Art. 13 (Il rendiconto della gestione)

(1)  Il rendiconto è formato dalle seguenti parti:

  1. conto consuntivo del bilancio;
  2. conto del patrimonio;

(2)  Il conto consuntivo del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria del bilancio rispetto alle previsioni. Esso comprende:

  1. le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
  2. le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
  3. le riscossioni ed i pagamenti in conto residui degli anni precedenti;
  4. il conto totale dei residui attivi e passivi, che si riportano all'esercizio successivo;
  5. la determinazione del risultato di cassa e di amministrazione dell'esercizio. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione è dato dal fondo finale di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

(3)  Il conto del patrimonio rileva la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio ed al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nei singoli componenti, nonché l'aumento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra il valore complessivo delle attività e quello delle passività.

(4)  Il rendiconto è corredato dalla relazione illustrativa e della relazione dei revisori dei conti.

(5)  Il rendiconto viene deliberato dal consiglio di amministrazione della Azienda speciale e trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo alla Giunta provinciale per l'approvazione.

Art. 14 (Contabilità economica)

(1)  Al fine del controllo della gestione economico-finanziaria dell'Azienda, accanto alla contabilità finanziaria ed alla contabilità patrimoniale può essere tenuta una contabilità dei costi e dei ricavi. A tal fine si considerano ricavi e costi rispettivamente le entrate e le spese del bilancio, secondo il principio della competenza economica, integrate da elementi di ricavo e di costo non rilevabili dalla contabilità finanziaria.

(2)  Si applicano per le percentuali di ammortamento di beni immobili e beni mobili le percentuali vigenti per i beni dell'amministrazione provinciale.

Art. 15 (Il servizio di cassa)

(1)  Al servizio di cassa sono affidati:

  1. la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
  2. la custodia e la conservazione del denaro, dei titoli e degli altri valori.

(2)  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, può incaricare l'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia di svolgere il servizio di cassa anche per l'Azienda speciale, alle stesse condizioni previste per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia.

(3)  L'Azienda speciale può affidare il servizio di cassa anche ad altro istituto di credito, a trattativa privata, ove risultino condizioni complessivamente più favorevoli rispetto a quelle vigenti per la Provincia. In tal caso il servizio è effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con la quale sono disciplinati gli obblighi del cassiere, le modalità di svolgimento del servizio, i tassi di interesse attivi e passivi, e le altre condizioni relative al servizio medesimo.

(4)  In particolare il cassiere deve tenere sempre aggiornati:

  1. il giornale di cassa per registrare in ordine cronologico tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
  2. il bollettario delle riscossioni e le quietanze dei pagamenti;
  3. i registri delle cauzioni, dei titoli e degli altri valori in custodia.

Art. 16 Contratti

(1)  Fatti salvi i principi della normativa comunitaria e provinciale, i contratti per spese che non superino l'importo di 200.000 Euro, al netto delle imposte, sono conferiti mediante gara informale e stipulati tramite scambio di corrispondenza secondo le regole del commercio.

(2)  Per spese superiori ad Euro 20.000, al netto delle imposte, la scelta del contraente avviene, quando possibile, mediante gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte concorrenti. L'impossibilità di invitare più di una ditta deve essere motivata.

(3)  La stipulazione dei contratti compete al Presidente del Consiglio di amministrazione o ad un suo delegato, di regola il direttore dell'Azienda.

(4)  È vietato suddividere artificiosamente gli acquisti, forniture, servizi e lavori.

(5)  Nei casi in cui per la scelta del contraente siano prescritte o utilizzate le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto concorso, il Presidente del Consiglio di amministrazione o il suo delegato competenti per la stipulazione del contratto, unitamente a due impiegati testimoni, esercitano anche le funzioni di autorità di gara.

Art. 17 (Servizi in economia)

(1)  Le forniture, i servizi ed i lavori compresi nei preventivi approvati dal Consiglio di amministrazione a sensi dell'articolo 26, lettera b) dellalegge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, possono essere eseguiti in economia a cura del direttore, od altro responsabile preposto al servizio, nei limiti delle deleghe conferite e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16.

(2)  L'esecuzione in economia avviene:

  1. in amministrazione diretta, per le provviste a pronta consegna e quando non è necessario l'intervento di imprenditori, impiegando personale dipendente e materiali e mezzi di proprietà;
  2. a cottimo fiduciario, quando si renda necessario od opportuno l'intervento di un imprenditore;
  3. con sistema misto, ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

(3)  I pagamenti delle merci acquistate o dei lavori eseguiti avvengono, di regola, con mandato di pagamento a favore dei singoli creditori.

(4)  Tra i servizi effettuati in economia possono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda anche riscossioni di diritti o spettanze varie.

(5)  Tutte le somme riscosse in economia dai competenti direttori o altri funzionari autorizzati vengono debitamente registrate in specifica contabilità e versate periodicamente al cassiere dell'Azienda speciale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, con imputazione agli appositi capitoli del bilancio. Fino al versamento gli incaricati della riscossione sono responsabili delle somme riscosse o detenute.

(6)  Per i pagamenti delle spese economali il direttore o l'incaricato del servizio si avvalgono di anticipazioni di economato, autorizzate annualmente dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale a sensi dell'articolo 27, lettera d) del testo unico.

(7)  I pagamenti avvenuti tramite detti fondi sono registrati in apposito giornale di cassa e formano oggetto di rendiconto da approvare dal Consiglio di amministrazione, con imputazione sugli specifici capitoli del bilancio.

(8)  Le spese relative ai rendiconti approvati vengono rimborsate al direttore o all'incaricato del servizio con mandato diretto.

(9)  Alla scadenza dell'esercizio il funzionario assegnatario di un fondo di economato deve restituire la somma ricevuta in anticipo, salvo la parte già spesa per la quale sono in corso di approvazione e rimborso i relativi rendiconti. Il predetto funzionario è personalmente responsabile delle spese effettuate fino ad avvenuta approvazione dei relativi rendiconti.

Art. 18 (Liquidazione e rendicontazione dei contributi)

(1)  I contributi concessi ai sensi dell'articolo 52 del testo unico nonché gli eventuali acconti sono liquidati su comunicazione della scadenza del pagamento della spesa per la quale è stato deliberato il contributo.

(2)  Le spese effettuate con i contributi sono rendicontate all'Azienda speciale dai competenti comandanti degli organismi preposti al servizio antincendi.

(3)  In caso di irregolare acquisto, servizio, prestazione o pagamento, salve le responsabilità del funzionario, il contributo viene revocato in tutto o in parte, secondo i criteri approvati ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

CAPO III
Contabilità dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e delle loro Unioni

Art. 19 (Norme applicabili)

(1)  Le disposizioni del Capo II del presente regolamento si applicano, se compatibili con lo stato giuridico e la rispettiva organizzazione interna, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, alla loro Unione provinciale e alle Unioni distrettuali, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. A tale scopo il consiglio di amministrazione è sostituito dal direttivo del corpo, rispettivamente dal direttivo distrettuale, rispettivamente dal direttivo provinciale; il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal comandante del corpo, dal presidente distrettuale rispettivamente dal presidente dell'unione provinciale.

(2)  Gli organismi di cui al comma 1, che hanno l'obbligo di tenere la contabilità ordinaria, osservano i principi contenuti nel codice civile e nella legislazione fiscale.

Art. 20 (Bilancio di previsione)

(1) La struttura e gli allegati al bilancio di previsione sono stabiliti dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Unione provinciale. 2)

(2)  Il bilancio di previsione dei Corpi dei vigili del fuoco è deliberato dal direttivo del corpo e presentato al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente per l'approvazione da parte del consiglio comunale.

(3)  L'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione provinciale spetta al direttivo provinciale dell'Unione provinciale e quella del bilancio delle unioni distrettuali al rispettivamente direttivo.

(4)  L'approvazione del bilancio di previsione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dell'unione provinciale e delle unioni distrettuali deve avvenire in tempo utile, affinchè la gestione possa essere effettuata dal 1. gennaio del relativo anno.

2)
L'art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 21 (Gestione del bilancio)

(1)  La gestione del bilancio è esercitata dal comandante rispettivamente dal presidente o suo delegato e deve mantenersi entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

(2)  L'autorizzazione delle spese in conto capitale ed il relativo finanziamento sono deliberati dall'organo collegiale competente per la gestione amministrativa.

(3)  Il cassiere provvede all'incasso delle entrate e all'esecuzione dei pagamenti, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché alle relative registrazioni contabili. Quale contabile di diritto è responsabile della gestione di cassa e risponde personalmente dell'esattezza dei pagamenti.

Art. 22 (Variazioni di bilancio)

(1)  Per le variazioni di bilancio e gli storni di fondi si osserva il procedimento previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 23 (Conto consuntivo)

(1) Il conto consuntivo della gestione è predisposto secondo il modello proposto dall'Unione provinciale e approvato dalla Giunta provinciale. Il conto consuntivo è corredato della relazione dei revisori dei conti. 3)

(2)  Gli organismi di cui all'articolo 19 possono mantenere tra i residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario stanziamenti di spesa finanziati con proventi di attività proprie e destinati a specifici investimenti o attività straordinarie da realizzare negli anni successivi.

(3)  Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo dei corpi dei vigili del fuoco volontari è deliberato dall'assemblea generale. Il conto consuntivo dell'Unione provinciale e quello delle unioni distrettuali è deliberato dall'organo che è competente per l'approvazione del bilancio di previsione.4) 

(4)  Il conto consuntivo dei corpi dei vigili del fuoco volontari deve essere trasmesso immediatamente al comune per l'approvazione da parte del consiglio comunale.

3)
L'art. 23, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
4)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 luglio 2004, n. 24.

CAPO IV
Adesione alle associazioni di soccorso ed esclusioni

Art. 24 5)

5)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.P. 4 febbraio 2009, n. 6.

CAPO V
Tessera di riconoscimento

Art. 25 (Emissione, validità e restituzione della tessera di protezione civile)

(1)  Ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, per responsabili dell'ufficio protezione civile si intendono il direttore, il suo sostituto ed i collaboratori incaricati dell'attività di intervento dell'Ufficio protezione civile nonché il direttore e il suo sostituto della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

(2)  Per i responsabili dell'Ufficio protezione civile, i membri del Centro operativo provinciale ed i Centri operativi distrettuali nonché per gli incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile la tessera è rilasciata dal Presidente della Provincia. La veste tipografica della tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  Per i membri dei Centri operativi comunali la tessera di protezione civile è rilasciata dal rispettivo sindaco. La veste tipografica di questa tessera è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

(4)  La tessera di protezione civile ha validità illimitata.

(5)  La tessera di protezione civile deve essere restituita alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'atto delle dimissioni dall'organizzazione di soccorso. Inoltre, il direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, con motivata richiesta, può richiedere al Presidente della Provincia il ritiro della tessera di protezione civile. Il sollecito di restituzione è disposto dal Presidente della Provincia.

CAPO VI
Norme finali

Art. 26 (Norma finale)

(1)  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di contabilità, contratti e servizi in economia, vigenti per l'Amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo o chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction20/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
ActionAction10/12/2003 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
ActionAction24/04/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
ActionAction10/02/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
ActionAction05/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
ActionAction15/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
ActionAction16/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
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ActionAction22/09/2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
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ActionAction25/03/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2003, n. 6
ActionAction31/03/2003 - Legge provinciale 31 marzo 2003, n. 5
ActionAction07/04/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionAction07/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionAction11/04/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2003, n. 12
ActionAction14/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 13
ActionAction14/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 14
ActionAction15/04/2003 - Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction05/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2003, n. 16
ActionAction05/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2003, n. 17
ActionAction07/05/2003 - Deliberazione del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5
ActionAction12/05/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 9
ActionAction13/06/2003 - Legge provinciale 13 giugno 2003, n. 11
ActionAction23/06/2003 - Delibera N. 2090 del 23.06.2003
ActionAction07/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2003, n. 25
ActionAction07/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2003, n. 26
ActionAction25/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2003, n. 29
ActionAction28/07/2003 - LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionAction28/07/2003 - Legge provinciale 28 luglio 2003, n. 13
ActionAction31/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2003, n. 31
ActionAction01/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2003, n. 34
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 37
ActionAction23/09/2003 - Deliberazione del Consiglio provinciale 23 settembre 2003, n. 7
ActionAction25/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 40
ActionAction03/10/2003 - Legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14
ActionAction06/10/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 44
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 49
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 51
ActionAction17/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 53
ActionAction18/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2003 , n. 55
ActionAction19/11/2003 - Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345
ActionAction24/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
ActionAction27/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
ActionAction29/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
ActionAction04/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2003, n. 56
ActionAction04/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
ActionAction10/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003
ActionAction18/12/2003 - Decreto legislativo 18 dicembre 2003, n. 309
ActionAction23/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2003, n. 57
ActionAction30/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 557 del 30.12.2003
ActionAction24/11/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 474 vom 24.11.2003
ActionAction24/11/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003
ActionAction18/12/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 533 vom 18.12.2003
ActionAction31/03/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 marzo 2003, n. 7 —
ActionAction04/06/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22 
ActionAction16/05/2003 - Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionAction05/11/2003 - Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionAction13/02/2003 - Decreto 13 febbraio 2003, n. 23/1.4.
ActionAction30/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia20
ActionAction09/01/2003 - LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
ActionAction08/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2003, n. 11 
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale19 maggio 2003, n. 7 
ActionAction11/06/2003 - Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionAction03/10/2003 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
ActionAction20/01/2003 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
ActionAction14/03/2003 - Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
ActionAction29/04/2003 - Legge provinciale 29 aprile 2003, n. 6 —
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionAction20/10/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionAction23/04/2003 - Testo unico del 23 aprile 2003
ActionAction16/05/2003 - Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionAction13/03/2003 - Contratto collettivo 13 marzo 2003
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