Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2003, n. 20.
(1) Il presente regolamento disciplina il servizio "Casa delle donne", di seguito denominato servizio, di cui alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, e successive modifiche.
(1) Il servizio è rivolto a:
(1) Per la partecipazione ai costi da parte delle utenti si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(1) Il servizio comprende il centro antiviolenza e le strutture residenziali, fra loro complementari.
(2) Le strutture residenziali si suddividono, a loro volta, in casa delle donne ed alloggi protetti.
(3) L'universalità dell'accesso al servizio è garantita mediante linee telefoniche di chiamata dotate di numero verde.
(4) Gli indirizzi dei centri antiviolenza sono pubblici, quelli delle case delle donne e degli alloggi protetti sono segreti.
(1) Il centro antiviolenza offre le seguenti prestazioni:
(2) Il centro antiviolenza osserva il seguente orario di apertura:
(3) L'attività di consulenza è svolta gratuitamente ed è garantito l'anonimato.
(4) Possono rivolgersi al centro, anche telefonicamente, oltre alle donne in situazione di violenza, terze persone e operatori/trici di altri servizi.
(1) La casa delle donne di cui al comma 2 dell'articolo 4 offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo sei (6) utenti più uno (1) per l'accoglienza di emergenza.
(2) L'accoglienza, compresa quella di emergenza, è garantita sia nei giorni feriali che festivi dai centri antiviolenza collegati alla casa delle donne o tramite l'apposita linea telefonica per le chiamate di emergenza, attiva 24 ore su 24.
(3) La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione delle operatrici.
(1) La casa delle donne offre le seguenti prestazioni:
(2) È garantito un servizio notturno con le seguenti caratteristiche:
(1) Gli alloggi protetti offrono alloggio, sostegno qualificato e sicurezza alle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo tre (3) utenti più uno (1) per l'accoglienza di emergenza.
(2) L'accoglienza d'emergenza per le donne e per i/le loro figli/e è garantita durante l'orario di apertura del centro antiviolenza, ferme restando le accoglienze programmate.
(3) La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione presa dal gruppo delle operatrici competenti.
(1) Gli alloggi protetti offrono le stesse prestazioni di cui all'articolo 7, fatta eccezione per quelle previste al comma 2.
(1) I/le figli/e minorenni, coinvolti direttamente o indirettamente in episodi di violenza, necessitano di sostegno e assistenza sociopedagogica e psicologica regolare da parte di personale qualificato offerto in forma di lavoro individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri.
(2) L'obiettivo del lavoro con i minori è fissato individualmente, secondo le caratteristiche soggettive ed il grado di maturità dei singoli anche mediante la collaborazione con i servizi psico-sociali, sanitari o specialistici.
(3) Il servizio offre ai/alle figli/e ed alle loro madri spazi adeguati, aiuto, protezione, sostegno, accompagnamento e consulenza con l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il benessere psico-fisico del minore e di creare un equilibrio fra madre e figlio/a, per il miglioramento del loro rapporto e favorendo il raggiungimento di uno stile di vita privo di violenza.
(1) Il servizio si avvale di personale qualificato: operatrici professionali per la consulenza e l'assistenza alle donne ospitate e ai/alle loro figli/e, personale amministrativo ed esperti per la consulenza professionale giuridica.
(2) Il personale lavora in gruppo e deve seguire un adeguato e costante aggiornamento professionale, compresa la necessaria supervisione.
(3) Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale addetto si rimanda al comma 3 dell'articolo 3, della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10.
(4) Le operatrici del servizio addette alla consulenza specializzata di genere e psico-sociale devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:
(1) Nel centro antiviolenza le prestazioni di consulenza di cui all'articolo 5, comma 1, sono garantite da:
(1) Nella casa delle donne presta servizio continuato almeno un'operatrice professionale.
(2) Per il lavoro con i/le figli/e minorenni è garantita al bisogno la presenza di almeno un'operatrice professionale.
(1) Negli alloggi protetti è richiesta la presenza di almeno un'operatrice qualificata per il lavoro con le donne e, al bisogno, di un'operatrice qualificata almeno a tempo parziale per il lavoro con i/le figli/e minorenni.
(1) La Giunta provinciale stabilisce ulteriori standard ed indicatori di qualità ai fini dell'accreditamento del servizio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.