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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 27/05/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Disciplina statale di incentivazione nel settore dell'agricoltura - Vincolo di destinazione è incompatibile con il rango dell'autonomia speciale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 dicembre) 21 dicembre 1985, n. 357; Pres. Paladin – Rel. La Pergola
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 4 settembre 1981, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni della l. 1° agosto 1981 n. 423, concernente
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981), in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e alle relative norme di attuazione.
La ricorrente, premesso che la legge impugnata deve ritenersi applicabile anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, come si desume dall'art. 17 della stessa, deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge, i quali, disciplinando minuziosamente i vari tipi di intervento, determinando i limiti, le modalità, i criteri di erogazione delle provvidenze ed i beneficiari di queste, lederebbero la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico, ecc., nonché la correlativa potestà amministrativa (artt. 8 n. 21 e 16, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia). Né, aggiunge la ricorrente, le norme di attuazione dello Statuto in materia di agricoltura, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279, prevedono (art. 8) alcuna riserva di competenza a favore dello Stato tale da far ritenere che gli interventi previsti dalla normativa censurata siano sottratti alla sfera di attribuzioni della Provincia.
Di conseguenza, la legge statale potrebbe valere nella Provincia autonoma solo quale espressione di un principio dell'ordinamento, ma sarebbe illegittima nel caso in cui, come nella specie, pretendesse di imporre singole disposizioni di carattere specificamente operativo ed immediatamente precettivo, quali il vincolo di destinazione delle somme (art. 17), il rispetto di limiti, modalità e criteri di erogazione delle provvidenze e l'individuazione dei beneficiari delle stesse.
Sarebbe anche lesa, infine, per gli stessi motivi, la competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di commercio, ai sensi dell'art. 9, n. 3 dello Statuto e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
2. Con ricorso notificato il 4 settembre 1981 anche la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso analogo giudizio di legittimità costituzionale, estendendo la censura, tuttavia, alla l.n. 423 del 1981 < nel suo complesso e, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, e 17>, e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto speciale, che risulterebbe>, e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto speciale, che risulterebbe violato in quanto non sarebbero rispettati i principi ivi contenuti allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto stesso.
Per il resto, il ricorso contiene argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento.
3. Si è costituito, in entrambi i giudizi, con identici atti di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza dei ricorsi.
Sostiene l'Avvocatura che nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità dello Stato esistono limiti alle potestà legislative delle Regioni e delle Province autonome per assicurare il rispetto degli interessi nazionali.
Tali limiti, per le Province autonome, sono sanciti negli artt. 4, 8, 9 e 16 dello Statuto ed operano non solo in senso negativo nel senso cioè che la legge provinciale non può oltrepassarli, ma anche in quello di offrire la base per il legittimo esercizio della potestà legislativa ed amministrativa dello Stato là dove l'attività provinciale non può esplicarsi (è richiamata la sentenza della Corte n. 37 del 1966).
Ciò premesso, ad avviso dell'Avvocatura la l.n. 423 del 1981 é intesa ad assicurare la copertura finanziaria di interventi straordinari a favore di fondamentali settori agricoli che versano in particolari difficoltà, ed é stata quindi emanata per la cura di un interesse nazionale, rispetto al quale la competenza delle Regioni e delle Province autonome subisce i limiti anzidetti.
In particolare, poi, l'Avvocatura eccepisce l'infondatezza della censura in relazione all'art. 78 dello Statuto, sostenendo che l'intervento statale, che reca finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli propri della Provincia, é diverso da quello contemplato in detta norma e che comunque la legge si limita a stabilire le destinazioni delle somme erogate, consentendo, pur se entro certi limiti, alla Provincia eventuali variazioni.
4. Nell'imminenza dell'udienza pubblica hanno depositato identiche memorie aggiuntive le Province ricorrenti, le quali ribadiscono le argomentazioni svolte nei ricorsi, richiamando la sentenza della Corte n. 340 del 1983.
5. Nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985, il giudice La Pergola ha svolto la relazione e la difesa delle ricorrenti e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ribadito le conclusioni adottate.
Considerato in diritto:
1. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge 1° agosto 1981 n. 423 (Interventi per l'agricoltura), per asserito contrasto con le disposizioni dello Statuto speciale, e norme di attuazione, che ad essa attribuiscono la competenza legislativa primaria - e la corrispondente competenza amministrativa nel settore dell'agricoltura (art. 8 n. 21 e art. 16, primo comma, dello Statuto speciale). La sfera della ricorrente sarebbe stata invasa con statuizioni di carattere «specificamente operativo ed immediatamente precettivo», le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nel pagamento degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalità, criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze. Tale disciplina, lamenta la ricorrente, non è sorretta da alcuna riserva di competenza statale, non configura principi fondamentali dell'ordinamento, né alcuna delle previste altre limitazioni per la sfera di autonomia provinciale. Per le stesse ragioni sarebbe offeso l'art. 9 n. 3 dello Statuto, che contempla la competenza concorrente della Provincia in materia di commercio e le conseguenti norme di attuazione.
La Provincia di Bolzano, nel porre anch'essa la questione sopra prospettata, impugna non solo le norme investite dal ricorso della Provincia di Trento, ma anche gli artt. 7 e 8, coinvolge nella censura l'intera legge n. 423, ed include infine fra i parametri invocati l'art. 78 dello Statuto, al quale l'altra ricorrente non fa riferimento.
Data la sostanziale identità della questione, i giudizi sollevati con i ricorsi in epigrafe sono riuniti e congiuntamente decisi.
2. L'esame della specie esige un rilievo di ordine preliminare. L'impugnativa proposta dalla Provincia di Bolzano nei confronti di tutta la legge in considerazione non è giustificata da altri motivi, diversi da quelli comuni ai due ricorsi. L'indagine rimessa alla Corte è dunque circoscritta alle disposizioni puntualmente censurate dall'una e dall'altra Provincia. Resta il fatto che queste censure sono dalla Provincia di Bolzano formulate anche in relazione all'art. 78 dello Statuto e più precisamente ai principi ivi stabiliti per gli scopi che contempla il legislatore. La Corte ritiene quindi di doversi sùbito occupare della pretesa inosservanza di tale precetto.
2.1 Le previsioni dell'art. 78 concernono le modalità procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, è riservata alla Provincia. Com'è stato chiarito in una recente pronunzia (sent. n. 356 del 1985), la guarentigia dell'autonomia speciale è affidata all'accordo fra il Governo ed il presidente della Giunta provinciale, che definisce, annualmente, la quota in discorso; soltanto in quella sede si tien conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi settori di competenza delle Province. Ma con ciò non si stabilisce che all'ente autonomo spetta una quota, automaticamente individuata secondo i due suddetti indici, per gli interventi generali dello Stato. La Provincia può quindi pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'art. 78 non di fronte a singole leggi di stanziamento come qui accade - ma solo in rapporto all'arco di tempo e al relativo flusso delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito erariale ad essa spettante (cfr. sent. n. 180 del 1976). La censura, nei termini in cui è formulata, non trova fondamento nell'invocato disposto statutario. Posto ciò, la questione deve essere esaminata in relazione alle altre norme di raffronto.
3. Le impugnative proposte coinvolgono indistintamente gli articoli di legge dedotti in controversia, sull'assunto che difetti, per ciascuna delle singole statuizioni investite, qualsiasi fondamento costituzionale dell'intervento dello Stato, come si è nel presente caso atteggiato. L'Avvocatura ritiene che la base della normativa impugnata stia, invece, nell'interesse nazionale, al cui rispetto gli stessi disposti statutari invocati dalle ricorrenti subordinano l'esercizio dei poteri di autonomia.
Senonché, la tesi difensiva dello Stato non vale, o almeno non basta, a mandar indenne da censura la disciplina in esame. La competenza primaria riconosciuta alla Provincia in materia di agricoltura è presidiata dalla guarentigia dello Statuto speciale. Dove ciò accade, come la Corte ha in altro giudizio precisato (sent. n. 340 del 1983), il denunziato grado di specificità delle norme poste nella legge n. 423 non trova idonea copertura nell'interesse nazionale.
L'apprezzamento di questo interesse, e delle sottostanti esigenze unitarie, è certo rimesso agli organi centrali; esso viene in rilievo nella funzione di indirizzo e coordinamento, che lo Stato può esercitare, anche in via legislativa, ma senza scendere, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, alla normazione di dettaglio, com'è detto nella pronunzia sopra ricordata. L'interesse nazionale giustifica la produzione della normativa statale altre la sfera consentita all'indirizzo e coordinamento solo in quanto operi il concorrente supporto di un qualche altro limite, sancito, nelle fonti di rango costituzionale, con riguardo alla competenza primaria della Provincia.
4. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 5 e 7 (impugnati il primo dalle due Province, il secondo soltanto dalla Provincia di Bolzano: v. sopra n. 1) il requisito di un ulteriore titolo giustificativo dell'intervento statale, al quale la Corte ha testè fatto riferimento, è soddisfatto. Le anzidette disposizioni desti nano le spese erogate alla concessione di indennità e ad altri adempimenti ai sensi della normativa comunitaria e perciò perseguono finalità imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost. (cfr. sent. n. 356 del 1985).
L'art. 5 regola altresì, al terzo, quarto e quinto comma, le modalità di erogazione dell'indennità prevista nello stanziamento ed il relativo importo, modificando, a quest'effetto, talune previsioni della legge 10 maggio 1976 n. 352, che recepisce le direttive della CEE afferenti al settore dell'intervento.
Tale legge, passata a suo tempo al vaglio della Corte, provvede a ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo àmbito di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie; il criterio al riguardo adottato - come questo Collegio ha affermato (sent. n. 81 del 1979) - non offende i principi dell'autonomia e del decentramento; né il legislatore si è da esso discostato nel produrre le disposizioni ora soggette a sindacato. Quanto alle rimanenti norme censurate sovvengono, invece, le considerazioni seguenti.
5. Le disposizioni legislative che residuano all'esame del Collegio hanno vario contenuto. Talune di esse regolano la concessione, da parte delle Regioni e Province, di un contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario (art. 1) o sui prestiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, o per il trattamento di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi (art. 4); altre si occupano della concessione a cooperative, e loro consorzi, di mutui integrativi a tasso agevolato (art. 12) e di concorsi negli interessi sui mutui (ventennali) stipulati da cantine e stalle sociali e da più tipi di cooperative per i fini rispettivamente indicati nella stessa legge (artt. 4, 16); altre, ancora, stanziano spese per certi fondi di sviluppo, qual è quello della meccanizzazione per l'agricoltura (art. 8). Vi è, infine, l'art. 17, il quale così testualmente dispone: «Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978 n. 674 e legge 27 luglio 1967 n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge ».
Tale ultimo precetto incide sull'autonomia della Provincia in relazione a quanto è disposto in tutte le altre norme, di cui si controverte. Sebbene gli oggetti delle impugnate previsioni differiscano, si tratta infatti, in ogni caso, di norme di spesa, dirette a finanziare contributi ed altre previdenze, da erogarsi in conformità della disciplina appositamente dettata, la quale, una volta ripartite le somme stanziate, vincola dunque le Regioni e le Province autonome - in forza, appunto, dell'art. 17 - nella relativa utilizzazione e destinazione. Se si guarda al contesto in cui essi sono disposti con la legge n. 423, i lamentati interventi dello Stato possono ricondursi, piuttosto che all'esercizio dell'indirizzo e coordinamento delle attività regionali, al coordinamento nel settore finanziario e della spesa pubblica, che ha lo specifico addentellato, nel sistema costituzionale, delle statuizioni contenute nell'art. 119 Cost.
Il punto va precisato. Gli stanziamenti di cui la Corte è chiamata ad occuparsi sono distintamente contemplati, ma nel quadro di una legge che non eroga contributi speciali a singole Regioni per provvedere a scopi determinati, com'è previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost.. Gli «interventi in agricoltura», quali il legislatore li ha qui configurati, scaturiscono da un atto che interessa la cerchia intera delle Regioni, insieme con le due Province ricorrenti: e dei poteri di tutti questi enti autonomi gli obiettivi perseguiti con il finanziamento statale promuovono un esercizio, il quale si spiega, conviene aggiungere, di là dell'àmbito in cui alle funzioni normali di questi enti sopperisce la garanzia di tributi propri e di quote di tributi erariali, consacrata nel secondo comma dell'art. 119 Cost.
Il corretto inquadramento del caso di specie - nel senso, appena visto, che non si tratta di contributi speciali ed interamente rimessi alla legge statale, ma non si versa nemmeno nell'ipotesi in cui la Provincia utilizza il gettito erariale ad essa garantito secondo Costituzione o Statuto - conduce, poi, a questa riflessione: la funzione di indirizzo e coordinamento radicata nell'art. 119 Cost. dischiude all'organo legislativo dello Stato le connesse attribuzioni normative - e così, per quanto interessa il presente giudizio, consente ad esso di disporre il regime che afferisce all'impiego delle somme erogate - solo in quanto non risultino lese le forme e condizioni particolari di autonomia, delle quali le ricorrenti fruiscono, precisamente, sul versante della spesa. Ma ad avviso della Corte i vincoli che circondano l'erogazione degli stanziamenti in questione vulnerano il nucleo della competenza provinciale proprio per via dell'art. 17, là dove è prescritta l'osservanza delle destinazioni di spesa, che risultano, in ciascun articolo censurato, dalle previsioni del legislatore. Il margine di scelta e di apprezzamento lasciato alla Provincia, non diversamente dalle Regioni a Statuto ordinario, si riduce, infatti, alla facoltà di variare la devoluzione delle somme loro assegnate, sempre nell'àmbito, tuttavia, al quale la spesa è destinata. Il risultato è incompatibile con le esigenze ed il rango dell'autonomia speciale. Per giustificare la disposizione in parola occorreva un diverso criterio, che consentisse alla Provincia di utilizzare gli stanziamenti ad essa spettanti, non nei limiti della singola destinazione, ma secondo le finalità in complesso perseguite con il generale intervento, che nel presente caso la legge statale configura. Nessun'altra previsione è stata, del resto, adottata a salvaguardia della posizione differenziata della ricorrente. Così, in particolare, l'art. 17 prescinde dal contemplare alcun consenso della Provincia alla determinazione delle finalità di spesa, fuori che quello eventualmente reso in seno agli organi collegiali sentiti prima del riparto (cfr. art. 1, ultimo comma; art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 14, terzo comma; art. 16, terzo comma). Di questa disposizione va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La conclusione raggiunta non vale per le ipotesi disciplinate negli artt. 5 e 7. La destinazione delle spese in essi previste, come si è avvertito, discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 1° agosto 1981, n. 423 (Interventi per l'agricoltura), nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della stessa legge;
b) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale della legge 1° agosto 1981 n. 423, proposte, con i ricorsi in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16 e 78 di detto Statuto speciale.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 23 (Modifica della , recante “Interventi in favore dell’attività educativa in genere”)
Art. 24 (Modifiche della , recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
Art. 25 (Modifiche della , recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 26 (Modifica della , recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)
Art. 27 (Modifiche della , recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 28 (Modifiche della , recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”)
Art. 29 (Modifica della , recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
Art. 30 (Modifica della , recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)
Art. 31 (Modifiche della , recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 32 (Modifica della , recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
Art. 33 (Modifica della , recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)
Art. 34 (Modifiche della , recante „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 35 (Modifica della , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)”)
Art. 36 (Modifica della , recante “Autonomia delle scuole”)
Art. 37 (Modifica della , recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 38 (Modifica della , recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 39
Art. 40 (Modifiche della , recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”)
Art. 41 (Modifiche della , recante “Diritto allo studio universitario”)
Art. 42 (Modifica della , recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)
Art. 43 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 44 (Modifica della , recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”)
Art. 45 (Modifica della , recante “Misure nel settore socio-sanitario”)
Art. 46 (Modifica della , recante “Disposizioni per favorire il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche”)
Art. 47 (Modifica della , recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali“)
Art. 48 (Rilancio dell’ippodromo di Merano)
Art. 49 (Modifica della , recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”)
Art. 50 (Modifica della , recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 51 (Modifiche della , recante “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 52
Art. 53 (Abrogazioni)
Art. 54 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
A Organizzazioni turistiche
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
B Provvidenze per il settore alberghiero
C Agenzie di viaggio
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
Principi generali
Art. 1 (Campo di applicazione e durata)
Art. 2 (Incompatibilità)
Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)
Art. 4 (Cessazione del rapporto)
Art. 5 (Comunicazioni del medico al Comprensorio)
Art. 6 (Formazione continua)
Art. 7 (Diritti sindacali)
Art. 8 (Rappresentatività sindacale)
Art. 9 (Comitato consultivo del Comprensorio)
Art. 10 (Comitato consultivo provinciale)
Collegio arbitrale
Art. 12 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali)
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Assistenza primaria
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
Disposizioni generali
Articolazione dell'orario di lavoro
Trattamento economico accessorio
Disposizioni varie
Disposizioni del contratto di comparto 8 maggio 1997 non abrogate dal presente contratto di comparto
Art. 30 (Modifiche al )
Art. 31 (Personale insegnante di musica ed assistente di portatori di handicap)
Art. 32 (Utilizzo dei permessi per i dirigenti sindacali)
Norme transitorie
ALLEGATO 1
Indennità esistenti
Nuove indennità di istituto
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
d) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
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2020
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2018
2017
2016
Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
Delibera 8 marzo 2016, n. 270
Delibera 15 marzo 2016, n. 292
Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Delibera 22 marzo 2016, n. 310
Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Delibera 5 aprile 2016, n. 354
Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Delibera 12 aprile 2016, n. 398
Delibera 19 aprile 2016, n. 420
Delibera 19 aprile 2016, n. 421
Delibera 26 aprile 2016, n. 441
Delibera 26 aprile 2016, n. 442
Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Delibera 3 maggio 2016, n. 470
Allegato A)
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Beneficiari
4. Presentazione delle domande
5. Istruttoria della domanda
6. Spese ammissibili
7. Rendicontazione
8. Anticipo
9. Controlli
10. Revoca e decadenza
11. Norma transitoria
Delibera 10 maggio 2016, n. 497
2015
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1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
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2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2016
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1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
1975
1974
1973
1972
1971
1970
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