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In vigore al: 27/05/2016

p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura

1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

CAPO I
Disposizioni urgenti

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, “Norme per la tutela dell'apicoltura”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, è così sostituito:

“1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un’area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, “Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”)

(1)  Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/quater (Utilizzo dei prodotti fitosanitari) 2)

1. Per prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente, particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.

3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all’amministrazione comunale.”

(2)  Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.”

2)
La rettifica è stata pubblicata nel B.U. 11 novembre 2014, n. 45.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1)  L’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Tentativo di conciliazione)

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea, invece del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.

3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione deve contenere l’oggetto della controversia.

5. Non è necessario che le parti siano presenti personalmente, purché siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.

6. L’esito della conciliazione è formalizzato in

un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.

7. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

8. Alla proposizione della domanda si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile è esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 dell’articolo 21 della presente legge.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

  1. investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
  2. investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  3. edilizia abitativa rurale;
  4. infrastrutture in zone rurali;
  5. promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  6. tutela e miglioramento dell’ambiente, in particolare misure e investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica;
  7. miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute animale nonché promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
  8. mortalità del bestiame;
  9. lotta alle epizoozie;
  10. misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione;
  11. rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
  12. produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni promozionali;
  13. miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  14. provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  15. trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione;
  16. servizi di consulenza;
  17. innovazione e progetti dimostrativi;
  18. primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori;
  19. investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)

(1)  Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, le parole: “organi di polizia forestale” sono sostituite con le parole: “appartenenti al Corpo forestale provinciale”.

(2)  L’articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 40/bis (Sospensione del permesso di caccia)

1. Il direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:

  1. esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
  2. abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d’età;
  3. per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
  4. per l’infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali.

2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell'aria”)

(1)  Dopo l’articolo 7/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/ter (Classificazione e controllo)

1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta.

2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore, costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all’allegato C.

4. L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specificati i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle controllore fumi. L’autorizzazione all’esecuzione dei controlli è rilasciata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

5. L’allegato D fissa i requisiti per il “controllore fumi” e la “controllora fumi”. I controllori e le controllore fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla controllora fumi l’autorizzazione a eseguire i controlli di cui al comma 4.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)

(1)  Dopo l’articolo 8/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8/ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 2013 è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modalità indicate dalla Giunta provinciale.

2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del comma 1, ammontanti a 500.000,00 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al capitolo 27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014.“

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. La Commissione è composta da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;
  2. un esperto in materia di pianificazione territoriale o urbanistica;
  3. un esperto in materia di ecologia del paesaggio;
  4. un esperto in materia di silvicoltura designato dalla Ripartizione provinciale Foreste;
  5. un esperto in materia di agricoltura designato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
  7. un esperto in scienze naturali.“

(2) La rubrica dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: “Convenzione con i proprietari o assegnatari”.

(3)  Il comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle relative aree che preveda:

  1. l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, delegati ai proprietari o assegnatari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in base all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche;
  2. i termini entro i quali le opere devono essere realizzate, in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.”

(4)  L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere inoltre realizzate strutture d’interesse pubblico. Le attività o la concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene, nonché le attività di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo in zone appositamente individuate, mediante modifica del piano urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali attività e la disciplina di tali zone sono individuate con regolamento di esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare entro il termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Questa disciplina si applica anche qualora l’attività a forte emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive.

2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi è disciplinato nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché in conformità con il dettato dell’articolo 6 della Costituzione italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005, in quanto il mantenimento di una popolazione stabile costituisce elemento di salvaguardia dell’assetto del territorio e, nel caso della provincia di Bolzano, presupposto per la permanenza delle minoranze linguistiche ivi insediate.

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi la superficie da destinare a spazi ad uso pubblico o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, è determinata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano sia in zone per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano, nonchè con la salvaguardia del territorio montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorità del riuso edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti. In sede di prima applicazione, di dette percentuali, visto l’elevato grado di utilizzo per le attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti, a seguito della disciplina introdotta dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno il 90 per cento è riservato alle attività di prestazione di servizi. Tale percentuale è soggetta a verifica ed eventuale modifica entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, a seguito di una rilevazione dell’esistente distribuzione delle attività ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e del loro impatto e carico urbanistico sul territorio, svolta dall’amministrazione provinciale in collaborazione con i Comuni. In relazione agli esiti della rilevazione, con regolamento di esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le attività di prestazione di servizi, può essere abbassato fino al 75 per cento. Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12 mesi, la percentuale riservata per le attività di prestazioni di servizi viene automaticamente ridotta al 75 per cento. Nella determinazione della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto anche delle attività già esistenti in base al previgente articolo 44/ter, comma 3. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle strutture di vendita che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno legittimamente iniziato la propria attività nelle zone per insediamenti produttivi, qualora intendano destinare la propria superficie alla vendita di merci diverse da quelle di cui al previgente articolo 44/ter, comma 3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del 9 dicembre 2013. Fino all’emanazione del regolamento di esecuzione, nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio viene esercitato secondo la disciplina del previgente articolo 44/ter, comma 3.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è ammesso senza limitazioni di superficie per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso.

6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio esercitato nella forma del centro commerciale e della grande struttura di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetto, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove per “autorità competente” si intende il comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche alle comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora tali comunicazioni, successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, vengano utilizzate nella forma del centro commerciale o della grande struttura di vendita cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”

(5)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “L’ente competente addebita ai proprietari delle aree il pagamento delle relative quote dopo l’ultimazione dei lavori.”

(6)  Al comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente competente.”

(7)  Al comma 5 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole “a scopo residenziale” sono soppresse.

(8)  Dopo il comma 2 dell’articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Nelle zone produttive la parte del contributo di concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi dell’articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone già urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle ammesse al momento dell’urbanizzazione dell’area, il contributo di urbanizzazione è calcolato in base alle modalità di cui al comma 2 del presente articolo.”

(9)  Dopo l’articolo 126 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 126/bis (Interpretazione autentica dell’articolo 126)

1. Richiamato l’articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, l’articolo 126, comma 1, della presente legge, in relazione al successivo articolo 134, abrogativo dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, si interpreta nel senso che, fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell’articolo 126 della presente legge, gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.”

(10)  Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addebito dei costi di urbanizzazione di cui all’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e che al momento dell’entrata in vigore della presente legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione di quelli contro i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, siano pendenti controversie giuridiche.

(11)  Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata inoltrata la relativa comunicazione, ma alle quali non corrisponda un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla comunicazione inoltrata, sono considerate, alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)

(1)  Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura")

(1)  Dopo l'articolo 1/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/ter (Iscrizione nel registro delle imprese)

1. In Alto Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le imprese che svolgono un'attività di cui all’Art. 1

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, “Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche”  

(1)  Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche."

CAPO II
Semplificazioni

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1)  Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il piano è parificato a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.”

(3)  Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13”.

(4)  Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.”

(5)  Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna.”

(6)  La rubrica dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: “Bosco e selvaggina”.

(7)  I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti:

“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati.

4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia.”

(8)  La lettera f) del comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è soppressa.

(9)  Il comma 3 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)

(1)  Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: “immediata” è soppressa ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Per le derivazioni a scopo idroelettrico l’interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni.”

(2)  Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: “riguardano” sono inserite le parole: “la modifica dello scopo di utilizzo,”.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1)  Prima dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Una parte di questo canone annuo aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa con i comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate da terzi, l’utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo l’obbligo per l’utilizzatore di versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla centrale.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)

(1)  Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è così sostituito:

“6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, “Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali”)

(1)  Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.”

CAPO III
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria

Art. 17 (Abrogazioni)

(1)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17;
  2. il comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;
  3. l’articolo 36/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14;
  4. il comma 2 dell’articolo 35, l’articolo 44/ter e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;
  5. l’articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche.

Art. 18 (Disposizione finanziaria)

(1)  Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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