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In vigore al: 27/05/2016

n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo

1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1 del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1)  Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune competente.”

(2)  Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i):

“f)   un rappresentante della Questura;

g)   un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi;

h)   un rappresentante del settore della cultura giovanile;

i)   un rappresentante dell’associazione più rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici."

(3)  Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1)  Il primo periodo del punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: “formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione.”

(2)  Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

“2) formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale;”

(3)  Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Validazione e certificazione delle competenze)

1. In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.

3. Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.

4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.

5. I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.

7. In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.

8. La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali.”

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1)  Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8/bis (Amministrazione trasparente)

1. Alle comunità comprensoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che trovano applicazione per i comuni.

2. La disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, viene applicata solamente ai membri della giunta comprensoriale.

3. All´attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1)  Dopo il comma 1/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni.”

(2)  All’articolo 2/bis, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito del diritto allo studio il dichiarante, invece, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, decade dalla parte del beneficio ricevuto, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione.”

(3)  Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) una richiesta di borsa di studio.“

(4)  Al comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: “5.164,00” è sostituita dalla cifra: “500,00”.

(5)  Ai commi 15 e 16 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: “20.000,00” è sostituita dalla cifra: “40.000,00”.

(6)  Dopo il comma 24 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“25. Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione.”

(7)  Al capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente articolo:

“Art. 23/bis (Controlli sul possesso dei requisiti)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l’aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.

4. Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente. Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione.”

(8)  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “quarto” è sostituita dalla parola: “secondo”.

CAPO III
ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5 (Abrogazione)

(1)  Il capo III, titolo I, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, è abrogato.

Art. 6 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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