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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

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Articolo 8
Controlli e verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento l’Ufficio FSE esegue controlli annuali a campione su almeno il sei per cento (6%) delle domande di accreditamento, nonché delle dichiarazioni di conferma del possesso dei requisiti rese dall’Ente in sede di mantenimento. In tale occasione sarà verificata l’esistenza e la permanenza dei requisiti di accreditamento.

2. I suddetti controlli comportano verifiche amministrative documentali e sopralluoghi presso l’Ente, entrambi eseguiti dagli ispettori amministrativi dell’Ufficio FSE, che si potranno eventualmente avvalere dell’ausilio di funzionari di altre Ripartizioni provinciali, ove necessario. Dei controlli è redatto un verbale di accertamento.

3. La verifica in loco avviene presso la sede operativa, nonché presso l’aula didattica dell’Ente site nella Provincia di Bolzano indicate in sede di accreditamento. La visita ispettiva ha per oggetto i locali dell’Ente e la documentazione a supporto della gestione dell’accreditamento, la quale deve essere reperibile in loco. L’Ente in accreditamento deve dimostrare di applicare sistematicamente quanto richiesto. Al termine del controllo in loco l’ispettore consegna al responsabile dell’Ente accreditato, o suo sostituto presente durante la verifica ispettiva, il verbale di avvenuta verifica sottoscritto da entrambe le parti. Tale verbale conferma la presenza dei soggetti coinvolti nella verifica e lo svolgimento del controllo ispettivo. Al controllo in loco seguirà una relazione dell’Ufficio FSE contenente l’esito della verifica ispettiva, rispetto alla quale l’Ente potrà produrre osservazioni e controdeduzioni entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Per gli Enti ai quali è stato concesso l'accreditamento in regime di “semplificazione ISO/EFQM”, le verifiche periodiche sono effettuate solo riguardo ai requisiti non coperti dalla semplificazione. Ciò sino al periodo di validità della certificazione stessa.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché le ipotesi di sospensione o revoca dell’accreditamento delineate nell’articolo seguente.