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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

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Articolo 9
Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Nel caso si riscontri che l’Ente accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti o emerga il mancato rispetto degli impegni assunti, l'Ufficio FSE comunica per iscritto all’Ente quanto riscontrato e lo invita a presentare le eventuali osservazioni e controdeduzioni entro un termine massimo di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine indicato o nel caso di mancato accoglimento di quanto dedotto dall’Ente, l’accreditamento è sospeso o revocato a seconda della gravità delle mancanze rilevate.

2. Ove le mancanze riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l’Ufficio FSE dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento tramite comunicazione scritta del Direttore d’Ufficio e stabilisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il relativo termine. La sospensione opera fino a quando l’Ente abbia regolato la sua posizione e comunque sino a decorrenza del termine a tale scopo stabilito. La sospensione non ha effetto sui progetti già in esecuzione. Nel caso in cui l’Ente sia titolare di progetti approvati in seguito di Avviso di gara, ma non ancora eseguiti, l’avvio dell’attività progettuale dell’Ente il cui accreditamento è stato sospeso, è subordinato al superamento della mancanza che ha portato alla sospensione dell’accreditamento.

3. Nel caso in cui le mancanze riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite per la risoluzione del problema che ha portato alla sospensione, l’Ufficio FSE, con Decreto del Direttore d’Ufficio, dispone la revoca dell’accreditamento.

4. Costituisce in ogni caso aspetto non sanabile e quindi causa di revoca dell’accreditamento il venir meno dei seguenti requisiti:

- l’adeguatezza dell’Ente, ossia devono persistere la consistenza e la finalità statutaria del soggetto giuridico;

- l’affidabilità economico-finanziaria del soggetto giuridico e del legale rappresentante;

- disponibilità di almeno una sede operativa e di un’aula didattica nell’ambito del territorio della provincia di Bolzano per l’intero periodo di durata dell’accreditamento.

L’accreditamento è altresì revocato nei seguenti casi:

- qualora l’Ente non permetta ai rilevatori l’accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche;

- qualora l’Ente non confermi annualmente il mantenimento dei requisiti di accreditamento;

- qualora permangano le condizioni relative alla sospensione nonostante i solleciti da parte dell’Ufficio FSE ad ottemperare agli adempimenti previsti.

La revoca dell’accreditamento preclude l’accesso agli Avvisi di gara per un anno dalla data della sua pronuncia ed ha effetto sui progetti già in esecuzione.

In caso di revoca dell’accreditamento il soggetto garantisce comunque la conclusione delle attività formative in corso, ove queste ultime abbiano superato il 50% dell’attività progettuale alla data di emissione del provvedimento di revoca. In caso di revoca dell’accreditamento di un Ente la cui l’attività progettuale non sia stata ancora avviata o risulti inferiore o uguale al 5% alla data di emissione del provvedimento di revoca, il progetto sarà revocato per decadenza dei requisiti di accreditamento. Nei casi di revoca dell’accreditamento di un Ente la cui l’attività progettuale al momento della revoca dello stesso sia compresa tra il 6% ed il 49%, l’Ufficio FSE valuterà di volta in volta l’interesse pubblico e l’opportunità di concludere l’attività progettuale.