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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

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Articolo 3
Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono i seguenti:

I. disponibilità per l’intero periodo di validità dell’accreditamento di almeno una sede operativa ubicata in Provincia di Bolzano, idonea in termini di risorse infrastrutturali e logistiche rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e adeguate con riferimento alle esigenze formative;

II. affidabilità economica e finanziaria del soggetto giuridico e del suo legale rappresentante;

III. adeguata dotazione di risorse gestionali e professionali, che assicuri un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;

IV. rispetto degli indicatori specifici di efficienza ed efficacia con riferimento ad elementi quantitativi di performance;

V. attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale finalizzati alla creazione di una rete di dialogo con gli attori dei sistemi che operano nel settore territoriale dei servizi per la formazione e nel contesto socio-economico produttivo locale.

2. Il requisito I. “Risorse infrastrutturali e logistiche” prevede la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale che sia stabile, presidiata da una persona fisica ed ad uso esclusivo, nonché la disponibilità di un’aula didattica. Quest’ultima dovrà essere conforme alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza della Provincia autonoma di Bolzano, essere atta ad ospitare almeno quindici persone e presentare una superficie a persona pari a 1,95 mq. Il requisito prevede altresì l’adeguata destinazione d’uso dei locali, il rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro, il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, la rintracciabilità e visibilità dei locali, nonché la disponibilità di arredi e attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività.

3. Il requisito II. “Affidabilità economico-finanziaria” riguarda sia il soggetto giuridico richiedente l’accreditamento sia il suo legale rappresentante. A tal fine l’Ente deve garantire una situazione patrimoniale e finanziaria adeguata, l’affidabilità del soggetto giuridico, un sistema contabile articolato per singola attività progettuale, il rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, il rispetto degli obblighi di pagamento di contributi previdenziali e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L’affidabilità economico- finanziaria del legale rappresentante è comprovata dalla sua integrità e dalla correttezza personale, ossia dall’assenza a suo carico di procedure d’insolvenza di qualsivoglia tipo e dall’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi ovvero assenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. 575/65 e successive modifiche, di corruzione, di frode e riciclaggio.

4. Il requisito III. “Capacita gestionale e risorse professionali” prevede che l’Ente sia in grado di governare i diversi processi di lavoro necessari all’erogazione del servizio formativo in termini di risorse gestionali (organizzazione e procedure) e professionali (credenziali) presso la sede operativa accreditata.

A tal fine l’Ente deve garantire una gestione trasparente, attraverso la definizione del modello organizzativo, nonché la trasparenza delle informazioni relative ai processi, alle risorse formative e ai fornitori.

L’Ente deve inoltre garantire il presidio procedurale dei processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, ossia la direzione, la gestione economico-amministrativa, l’analisi dei fabbisogni, la progettazione e l’erogazione (che a sua volta si suddivide in coordinamento, monitoraggio, rilevazione della soddisfazione, verifica degli apprendimenti, verifica dell’impatto degli interventi e tutoraggio).

L’Ente è tenuto altresì a garantire il presidio funzionale dei processi mediante l’individuazione di un responsabile per ogni processo garantendo l’adeguatezza del personale coinvolto nell’organizzazione. L’Ente dovrà garantire il possesso di una serie di requisiti minimi relativi ai responsabili che presidiano i suddetti cinque processi di lavoro, nonché l’aggiornamento delle loro competenze e la natura continuativa del rapporto di lavoro con gli stessi.

5. Il requisito IV. “Efficienza ed Efficacia” riguarda la capacità effettiva dell’Ente di raggiungere costantemente performance adeguate nella gestione degli interventi formativi finanziati. Tali performance sono verificate dall’Ufficio FSE attraverso un set di indicatori (esperienza pregressa, performance progettuale, livello di abbandono, successo formativo, livello di occupazione, livello di occupazione coerente, livello di soddisfazione). L’Ente è tenuto a rientrare nei valori dei parametri definiti. Le informazioni alla base del calcolo dei parametri devono essere conservate e messe a disposizione dall’Ente, nonché inviate all’Ufficio FSE secondo i tempi e le modalità definiti. Il calcolo degli indicatori è eseguito su base annuale con prima scadenza ad un anno dal provvedimento di accreditamento.

Il suddetto requisito non è soggetto a verifica per i soggetti giuridici costituiti da meno di tre anni. Tale requisito deve essere comunque in possesso dell’Ente accreditato al compimento del triennio dalla costituzione del soggetto giuridico, qualora l’Ente nel triennio abbia realizzato interventi formativi cofinanziati dal FSE.

6. Il requisito V. “Strumenti di relazione con il territorio provinciale” prevede l’esistenza di relazioni con gli attori della rete territoriale dei servizi per la formazione e l’esistenza di relazioni con gli attori del contesto socio-economico e produttivo della Provincia autonoma di Bolzano La dimostrazione delle predette relazioni avviene tramite stipula di un documento di relazione formale e attraverso la produzione della documentazione in esito alle attività svolte.