(1) In prima applicazione della legge e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 16 possono essere svolte anche da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore. In attesa della nomina dei coordinatori di distretto da parte dell'ente gestore dei servizi sociali, la Giunta provinciale conferisce incarichi temporanei prescindendo dal possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).
(2) 57)
(3) I lavori in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di costruzione, di ampliamento e di riattamento, già iniziati sulla base della legislazione vigente, vengono portati a termine secondo i criteri e le modalità previgenti.
(4) Con effetto dalla data di insediamento della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 3 sono soppressi i seguenti organi collegiali:
- commissione provinciale per l'assistenza agli anziani;
- comitato provinciale per i consultori familiari;
- consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps;
- comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo;
- commissione provinciale per l'assistenza di base;
- consulta provinciale per l'assistenza alle donne.
(5) 58)
(6) 59)
(7) Fino a che sarà data attuazione all'articolo 11 della presente legge, la concessione dei contributi per l'installazione del telefono ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, integrata con articolo 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, e regolamentata con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1989, n. 16, è delegata agli enti comunali di assistenza di Bolzano e Merano e ai consorzi tra gli enti comunali di assistenza istituiti ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. Contro la decisione del comitato tecnico di erogazione di cui all'articolo 3, lettera d), della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 3 del D.L. L. 22 marzo 1945, n. 173. Al finanziamento della spesa gli enti per l'assistenza di base provvedono con i fondi annualmente erogati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.
(8) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.
(9) (10) 60)
(11) 61)
(12) La Giunta provinciale può prevedere sostegni finanziari per il periodo di tirocinio per i/le frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale per i quali è richiesto un tirocinio, a condizione che si tratti di corsi a tempo pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a condizione che il/la frequentante non percepisca reddito o che comunque il reddito annuale non superi l'importo annuale del minimo vitale.62)
(13) 63)
(14) 64)