(1) In attesa della costituzione degli istituti autonomi di previdenza e assicurazione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalle leggi regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia è istituito il fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate, di seguito denominato "fondo".
(2) Le assegnazioni della Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, i contributi previdenziali dovuti dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali nonché ogni altra entrata connessa con l'erogazione delle prestazioni previdenziali sono versati direttamente nel fondo.
(3) Le erogazioni delle prestazioni a carico del fondo, l'investimento delle disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per le erogazioni correnti, l'acquisto delle attrezzature, dotazioni tecniche e servizi esterni, e ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono disposti dal direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale.
(3/bis) Limitatamente alle decisioni sugli investimenti delle disponibilità di cassa, il direttore è coadiuvato da un comitato di gestione composto da:
- un esperto in materia di previdenza sociale, prestazioni pensionistiche e assistenziali;
- un rappresentante della Ripartizione provinciale finanze e bilancio;
- un esperto in materia finanziaria. 55)
(4) La Giunta provinciale approva lo schema di piano finanziario preventivo e di rendiconto della gestione del fondo e stabilisce i criteri per l'investimento delle disponibilità liquide del fondo nonché le modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti alle varie forme di previdenza.
(5) I mezzi finanziari introitati nel bilancio provinciale in conto competenza e in conto residui per gli interventi di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, e non erogati prima che divengano efficaci gli atti di cui al comma 4, sono trasferiti nel fondo.55)