(1) I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 724)
(2) La gestione avviene attraverso propri uffici, mediante aziende o istituzioni oppure ricorrendo a convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, associazioni o cooperative. È fatta salva la precedenza delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11.25)
(3) Al fine di assicurare funzionalità ed economicità, nonché una gestione unitaria dei servizi sociali, i confini territoriali dei consorzi istituiti dai Comuni non devono intersecare i confini delle unità sanitarie locali.
(4) Essi devono essere istituiti nel rispetto dei criteri sulle dimensioni territoriali fissati dalla Giunta provinciale.
(5) 26)
(6) Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.27)