(1) I gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore, un servizio territoriale unitario sia per l’informazione e l’accompagnamento delle persone non autosufficienti e dei loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.
(2) Gli ambiti territoriali e le forme organizzative sono definiti dalla Giunta provinciale.
(3) Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.
(4) La partecipazione a tali servizi territoriali costituisce requisito per l’accreditamento dei servizi. 35)