(1) Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali i cittadini italiani e degli stati membri della Comunità Europea che hanno stabile dimora in provincia di Bolzano.
(2) Le prestazioni sono altresì rivolte ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti e stabilmente dimoranti in provincia. Con regolamento di esecuzione anche delle leggi provinciali di settore sono fissati gli standards minimi e le modalità concernenti l'erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri ed apolidi, nel rispetto degli obblighi della Provincia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e garantendo comunque gli standards minimi fissati a livello nazionale.
(3) In caso di necessità ed urgenza le prestazioni possono essere erogate anche prescindendo dai requisiti di residenza e dimora.
(4) Alle spese di ricovero in strutture socio-assistenziali a carico dei comuni provvede il comune in cui l'assistito ha il domicilio di soccorso. Le eventuali spese di ricovero di cittadini stranieri ed apolidi in strutture socio-assistenziali sono a carico del fondo sociale provinciale ed assunte dall'ente gestore nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.6)