(1) A partire dall'anno finanziario 1992 è istituita nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale, nell'ambito del settore assistenza pubblica, un'apposita rubrica nella quale sono iscritti i capitoli di spesa destinati:
- al finanziamento delle attività dei servizi sociali della Provincia;
- al finanziamento delle attività dei servizi sociali delegate ai comuni;
- alla concessione di contributi per le attività dei comuni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, modificata con legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45;
- alla concessione di contributi concessi a istituzioni pubbliche e private.
(2) L'insieme degli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa di cui al comma 1 costituisce il fondo sociale provinciale.
(3) Nell'ambito del fondo sociale provinciale le spese correnti vanno tenute distinte dalle spese in conto capitale.
(4) Le somme per le spese correnti destinate al finanziamento delle attività delegate vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo conto:
- della popolazione residente;
- delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio;
- della presenza di servizi anche di carattere multizonale;
- degli obiettivi e dei criteri del piano sociale provinciale e delle leggi provinciali di settore;
- dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione dei servizi e delle strutture;
- delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle strutture;
- dei vincoli di destinazione per l'attuazione di progetti o programmi ritenuti prioritari.
(5) Le somme per le spese di investimento vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla base di programmi annuali e pluriennali.
(6) La Giunta provinciale può riservare il 10% del fondo sociale provinciale per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.
(7) Per l'attuazione dei programmi di intervento socio-assistenziali la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i finanziamenti destinati alla realizzazione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'arredamento di immobili destinati ai servizi sociali.52)