(1) Il/La Presidente del Consiglio compone le delegazioni ufficiali del Consiglio di norma in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. Lo stesso criterio deve essere seguito anche in occasione di incontri ufficiali organizzati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.
(2) Le delegazioni ufficiali sono presiedute dal/dalla Presidente del Consiglio ovvero, fatte salve le prerogative del/della Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2, da uno dei/delle Vicepresidenti. In caso di assenza sia del/della Presidente sia dei/delle due Vicepresidenti, la delegazione è presieduta dal consigliere più anziano di età/dalla consigliera più anziana di età fra i/le componenti la delegazione. 36)